LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 giugno 2007, n. 17

Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  12/07/2007
Materia:
110.05 - Elezioni
120.01 - Consiglio regionale

Art. 12
 (Statuto dell'opposizione)
1. Costituiscono l'opposizione in Consiglio i consiglieri regionali eletti in liste collegate con i candidati presidenti che hanno riportato una cifra elettorale inferiore a quella del Presidente eletto. Ciascun consigliere può comunicare, in costanza di mandato, una diversa collocazione nei confronti del Presidente della Regione.
2. Il regolamento del Consiglio garantisce i diritti dell'opposizione nella programmazione dei lavori consiliari, nella disciplina dei tempi per l'esame nel merito delle proposte di legge, nelle nomine e designazioni di competenza consiliare, nella composizione degli organi consiliari, riservando ad essa la presidenza delle Commissioni speciali e degli altri organismi di controllo e garanzia.