LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 giugno 2007, n. 16

Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/07/2007
Materia:
440.01 - Beni ambientali

TITOLO III
 DISPOSIZIONI FINALI
Capo I
 Disposizioni finanziarie
Art. 32
 (Finanziamenti per le azioni di prevenzione e di riduzione dell'inquinamento atmosferico)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettera m), è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2008 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.340.2.2578 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2291 (2.1.220.3.08.15) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di nuova istituzione alla rubrica n. 340 - Servizio n. 279 - Tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale - con la denominazione <<Interventi per la promozione e l'adozione di misure idonee a incentivare le azioni di prevenzione e di riduzione dell'inquinamento atmosferico - Ricorso al mercato finanziario>>.
Art. 33
 (Finanziamenti per il funzionamento del Centro di Modellistica Ambientale)
1. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 5, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2008 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.340.1.90 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009, con riferimento al capitolo 2238 (1.1.158.2.08.15) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - rubrica n. 340 - Servizio n. 279 - Tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale - con la denominazione <<Spese per il funzionamento del Centro di Modellistica Ambientale (CRMA)>>.
Art. 34
 (Finanziamenti per l'inventario regionale delle emissioni in atmosfera)
1. Per le finalità previste dall'articolo 12 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2008 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.340.1.90 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, alla rubrica n. 340 - Servizio n. 279 - Tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale - con la denominazione <<Interventi per il censimento delle fonti di inquinamento atmosferico e acustico>> con riferimento al capitolo 2247 (1.1.142.2.08.15) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di nuova istituzione alla rubrica n. 340 - Servizio n. 279 - Tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale - con la denominazione <<Spese per l'elaborazione dell'inventario regionale delle emissioni in atmosfera>>.
Art. 35
 (Finanziamenti per la realizzazione delle banche dati sul rumore ambientale)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, fino al 100 per cento della spesa ammissibile, alle Province per la realizzazione delle banche dati di cui all'articolo 19, comma 1.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2008 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.340.1.90 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2248 (1.1.153.2.08.15) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di nuova istituzione alla rubrica n. 340 - Servizio n. 279 - Tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale - con la denominazione <<Contributi alle Province per la realizzazione delle banche dati sul rumore ambientale>>.
Art. 36
 (Finanziamenti per l'attuazione dei Piani comunali di risanamento acustico)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, fino al 100 per cento della spesa ammissibile, ai Comuni per l'elaborazione dei Piani comunali di risanamento acustico di cui all'articolo 30.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2008 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.340.2.2578 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2244 (1.1.232.3.08.15) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di nuova istituzione alla rubrica n. 340 - Servizio n. 279 - Tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale - con la denominazione <<Contributi ai Comuni per l'elaborazione dei piani comunali di risanamento acustico - Ricorso al mercato finanziario>>.
Art. 37
 (Contributi per l'isolamento acustico degli edifici)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare finanziamenti ai Comuni per la concessione di contributi, fino al 50 per cento della spesa ammissibile, ai proprietari o ai titolari di diritti reali su immobili destinati ad uso abitativo e stabilmente occupati, situati in aree esclusivamente interessate dal sorvolo di mezzi militari, per la realizzazione di interventi volti alla riparazione dei danni subiti dagli immobili per effetto di tale attività, o finalizzati ad aumentare il grado di fono-isolamento degli immobili nel rispetto dei valori limite delle grandezze che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici.
2. I Comuni, sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, disciplinano con regolamento le modalità di presentazione delle domande di contributo, i relativi criteri di valutazione, nonché il procedimento di concessione e di rendicontazione dei contributi.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2008 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.340.2.2578 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2284 (2.1.232.3.08.32) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di nuova istituzione alla rubrica n. 340 - Servizio n. 279 - Tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale - con la denominazione <<Finanziamenti ai Comuni per la concessione di contributi a proprietari e titolari di diritti reali su immobili dagli stessi stabilmente abitati e siti in aree interessate dal sorvolo di mezzi militari, per interventi di riparazione dei danni conseguenti o finalizzati all'isolamento acustico degli edifici - Ricorso al mercato finanziario>>.
Note:
1Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 3, comma 37, L. R. 11/2011
Art. 38
 (Copertura)
1. All'onere complessivo di 800.000 euro per l'anno 2008 derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte con gli articoli 32, comma 1, e 36, comma 2, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 3.4.340.2.597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 con riferimento al capitolo 2502 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
2. All'onere complessivo di 600.000 euro per l'anno 2008 derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte con gli articoli 33, 34 e 35, comma 2, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 52.2.270.1.669 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009, con riferimento ai seguenti capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi intendendosi corrispondentemente ridotte, per gli importi a fianco di ciascuno indicati, le relative autorizzazioni di spesa: capitolo 1454 - 300.000 euro per l'anno 2008; capitolo 1455 - 300.000 euro per l'anno 2008.
3. All'onere di 100.000 euro per l'anno 2008 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 37, comma 3, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 4.2.340.2.433 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 con riferimento al capitolo 3335 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
Capo II
 Poteri sostitutivi, sanzioni e norme transitorie
Art. 39
 (Poteri sostitutivi)
1. In caso di mancato esercizio da parte delle Province delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), d) ed e), la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, sentito l'ente inadempiente, adotta i provvedimenti anche sostitutivi, necessari ad assicurare il rispetto della norma violata, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia).
2. In caso di mancata approvazione da parte del Comune del Piano di azione comunale di cui all'articolo 13, la Provincia competente per territorio, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, sentito l'ente inadempiente e predisposte adeguate garanzie procedimentali che ne consentano l'autonomo adempimento, adotta i provvedimenti anche sostitutivi, necessari ad assicurare il rispetto della norma violata.
3. In caso di mancata approvazione da parte del Comune del Piano comunale di classificazione acustica o del Piano comunale di risanamento acustico entro i termini previsti, rispettivamente, dall'articolo 23 e dall'articolo 30 e del mancato esercizio da parte delle Province e dei Comuni delle funzioni di controllo e di vigilanza di cui, rispettivamente, all'articolo 19, comma 4, e all'articolo 20, comma 5, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, sentito l'ente inadempiente, adotta i provvedimenti anche sostitutivi necessari ad assicurare il rispetto della norma violata ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 1/2006.
4. Qualora sorgano conflitti tra Comuni confinanti in relazione al disposto di cui all'articolo 25, il Presidente della Regione convoca i rispettivi Sindaci per addivenire a un accordo. Trascorsi tre mesi senza che il conflitto sia risolto il Presidente della Regione o l'Assessore regionale delegato comunica agli enti interessati la nomina del commissario ad acta.
5. Gli oneri conseguenti all'attività del commissario ad acta sono posti a carico del bilancio dell'ente inadempiente.
Art. 40
 (Sanzioni)
1. Alla presente legge si applica il regime sanzionatorio previsto, in materia di inquinamento atmosferico, dall'articolo 279 del decreto legislativo 152/2006.
2. Alla presente legge si applica il regime sanzionatorio previsto, in materia di inquinamento acustico, dall'articolo 10 della legge 447/1995.
3. L'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 è disciplinata dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
Art. 41
 (Norme transitorie)
1. Fino all'entrata in vigore dei Piani di cui agli articoli 8, 9, 10 e 13 e delle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 6, si applicano le disposizioni della normativa statale di settore.
1 bis. Nelle more dell'entrata in vigore dei Piani di cui agli articoli 8, 9 e 10, possono essere elaborati e adottati i relativi piani stralcio, con le medesime procedure previste per i Piani.
1 ter. Nelle more dell'entrata in vigore dei Piani comunali di classificazione acustica di cui all'articolo 23, si applicano i limiti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno).
2. Ai sensi dell'articolo 67 della legge regionale 24/2006, i procedimenti relativi alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, in corso alla data dell'1 gennaio 2007, sono conclusi dall'Amministrazione regionale.
3. Fino all'entrata in vigore dei Piani di cui agli articoli 23, 26 e 30 e della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 18 si applicano le disposizioni della normativa statale di settore.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 9, comma 2, L. R. 16/2008
2Comma 1 ter aggiunto da art. 133, comma 1, L. R. 17/2010
Art. 42
 (Rinvio dinamico)
1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuto nella presente legge si intende effettuato al testo vigente dei medesimi.