LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 giugno 2007, n. 16

Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/07/2007
Materia:
440.01 - Beni ambientali

TITOLO II
 TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO
Capo I
 Principi e disciplina generale
Art. 17
 (Obiettivi)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), tutela l'ambiente dall'inquinamento acustico e persegue i seguenti obiettivi:
a) salvaguardare il benessere delle persone rispetto all'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi;
b) regolamentare le misure di prevenzione nelle aree in cui i livelli di rumore non sono compatibili rispetto agli usi attuali e previsti del territorio;
c) perseguire la riduzione della rumorosità e il risanamento ambientale nelle aree acusticamente inquinate;
d) promuovere iniziative di educazione e informazione finalizzate a prevenire e ridurre l'inquinamento acustico.
Art. 18
 (Competenze della Regione)
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti con deliberazione della Giunta regionale:
a) i criteri e le linee guida in base ai quali i Comuni, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio e individuando le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, mobile o all'aperto, provvedono alla redazione del Piano comunale di classificazione acustica che suddivide il territorio comunale nelle zone previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);
b) i criteri e le condizioni per l'individuazione, da parte dei Comuni, il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, di valori inferiori a quelli previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 447/1995;
c) i criteri per la redazione della documentazione di cui all'articolo 28, commi 2, 3 e 4;
d) i criteri per la predisposizione dei Piani comunali di risanamento acustico di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 447/1995 e di cui all'articolo 30 e i criteri per l'identificazione delle priorità temporali degli interventi di bonifica acustica del territorio;
e) gli standard da adottare nella strutturazione delle banche dati di cui all'articolo 19, comma 1;
f) gli indirizzi relativi ai contenuti dei regolamenti di cui all'articolo 37, comma 2.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti con regolamento i criteri e le modalità di concessione ai Comuni dei finanziamenti di cui all'articolo 37, comma 1.
3. La Regione adotta, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 447/1995, sulla base dei Piani comunali di classificazione acustica, nonché delle proposte dei Comuni e delle Province, il Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico.
4. La Regione, anche avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, esercita il controllo sull'attuazione delle disposizioni contenute nel Piano regionale triennale di intervento per la bonifica acustica.
Art. 19
 (Competenze delle Province)
1. Le Province individuano, su scala territoriale, gli ambiti di indagine e di studio nel settore del rumore ambientale. I risultati delle indagini e degli studi effettuati confluiscono in banche dati di riferimento, strutturate secondo standard definiti dalla Regione e accessibili a enti pubblici e a utenti privati.
2. Le Province coordinano le azioni di contenimento del rumore nei casi di inquinamento acustico e le azioni di bonifica dello stesso nelle aree ricadenti nel territorio di più Comuni.
3. Le Province coordinano i Piani comunali di classificazione acustica di Comuni confinanti nei casi di conflitto tra gli stessi.
4. Le Province esercitano le funzioni di controllo e di vigilanza per l'attuazione della presente legge nelle zone ricadenti nel territorio di più Comuni compresi nella circoscrizione provinciale.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, le Province si avvalgono del supporto tecnico-scientifico dell'ARPA mediante la stipula di convenzioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 2.
Art. 20
 (Competenze dei Comuni)
1. I Comuni, entro cinque anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale recante i criteri di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), approvano il Piano comunale di classificazione acustica di cui all'articolo 23.
2. I Comuni già dotati della classificazione acustica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno), la adeguano entro due anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 18, comma 1, ai criteri previsti dalla lettera a) del medesimo comma.
3. I Comuni rilasciano il nullaosta previsto dall'articolo 28, comma 5.
4. I Comuni approvano i Piani comunali di risanamento acustico nelle ipotesi previste dall'articolo 30.
5. I Comuni, anche avvalendosi dell'ARPA, esercitano le funzioni di controllo in relazione al rispetto:
a) delle prescrizioni mirate al contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
b) delle disposizioni relative al rumore prodotto dall'uso di macchine o da attività svolte all'aperto;
c) delle prescrizioni normative e tecniche contenute negli strumenti comunali di pianificazione e di regolamentazione;
d) della conformità alla normativa vigente della documentazione di cui all'articolo 28, commi 2, 3 e 4.
6. I Comuni rilasciano l'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico che comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 35, L. R. 22/2010
2Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 24, L. R. 14/2012
Art. 21
 (Comitati misti paritetici)
1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 447/1995, le azioni volte alla prevenzione e al contenimento delle emissioni acustiche nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze Armate, sono definite mediante accordi conclusi all'interno dei comitati misti paritetici di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898 (Nuova regolamentazione delle servitù militari).
2. La Regione, i Comuni limitrofi all'insediamento militare, le Province interessate e l'ARPA stipulano protocolli d'intesa volti alla predisposizione della zonizzazione acustica parametrica delle aree interessate, all'individuazione di misure di mitigazione nell'ambito dei piani comunali di risanamento acustico e alla determinazione delle linee guida per l'adozione di varianti agli strumenti di pianificazione comunale.
3. Nell'ambito degli accordi di cui al comma 1, sulla base delle proposte formulate dalla Regione in attuazione dei protocolli d'intesa di cui al comma 2, sono definiti il quadro conoscitivo delle emissioni sonore delle sorgenti e delle immissioni di rumore percepite dai ricettori basato sulla zonizzazione acustica parametrica, nonché le misure di contenimento dell'inquinamento acustico da attuare mediante l'adozione dei Piani comunali di risanamento acustico.
Art. 22
 (Informazione sul rumore ambientale)
1. Le Province, in relazione alle funzioni previste dall'articolo 19, comma 1, sono tenute alla regolare messa a disposizione del pubblico e degli organismi interessati delle informazioni sul rumore ambientale provenienti dalle indagini e dagli studi effettuati.
2. I contenuti e le modalità di diffusione delle informazioni di cui sopra, nonché il diritto di accesso alle stesse, sono disciplinati dagli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale 11/2005.
Capo II
 Piano comunale di classificazione acustica
Art. 23
 (Adozione e approvazione del Piano comunale di classificazione acustica)
1. Il Piano comunale di classificazione acustica, corredato dal parere dell'ARPA, è adottato dal Comune.
2. L'atto di adozione, divenuto esecutivo, è depositato con i relativi elaborati presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque ne possa prendere visione e presentare al Comune osservazioni e opposizioni ed è pubblicato sul sito internet del Comune e della Regione. L'avviso del deposito è divulgato mediante l'affissione all'Albo comunale, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e l'inserzione su almeno un quotidiano locale. Nei Comuni con meno di diecimila abitanti quest'ultima forma di pubblicità può essere sostituita dall'affissione di manifesti. Copia del Piano viene, contestualmente, inviata ai Comuni confinanti e alla Provincia territorialmente competente.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, il Comune, sentita l'ARPA:
a) si pronuncia motivatamente sulle osservazioni e opposizioni presentate ovvero prende atto della loro assenza;
b) approva il Piano introducendovi le modifiche conseguenti all'accoglimento, anche parziale, delle osservazioni e delle opposizioni;
c) invia copia del Piano alla Regione, alla Provincia territorialmente competente, all'ARPA, alle Aziende sanitarie territorialmente competenti e ai Comuni confinanti.
4. Le varianti al Piano sono approvate con la medesima procedura di cui ai commi 1, 2 e 3.
4 bis. In caso di varianti dei piani urbanistici o di rilascio di titoli abilitativi incidenti sul clima acustico, il Piano comunale di classificazione acustica è adeguato entro un anno dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di approvazione della variante del piano urbanistico o dall'avviso di rilascio del titolo abilitativo.
Note:
1Comma 4 bis aggiunto da art. 41, comma 1, L. R. 10/2023
Art. 24
 (Adeguamento degli strumenti urbanistici)
1. Qualora il Piano comunale di classificazione acustica comporti la delimitazione di zone di cui deve essere modificata la destinazione urbanistica, il Comune apporta le necessarie varianti al Piano Operativo Comunale (POC).
2. Il Piano Urbano del Traffico (PUT) è redatto in conformità al Piano comunale di classificazione acustica.
Art. 25
 (Divieto di contatto di aree)
1. Il Piano comunale di classificazione acustica non deve prevedere il contatto diretto di aree, anche appartenenti a Comuni confinanti, qualora i valori di qualità assegnati alle medesime si discostino in misura superiore a 5 dB(A) di livello sonoro continuo equivalente.
Capo III
 Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico
Art. 26
 (Contenuti e finalità)
1. Il Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico recepisce la zonizzazione del territorio regionale emergente dai Piani comunali di classificazione acustica e i risultati delle indagini e degli studi effettuati dalle Province ai sensi dell'articolo 19, comma 1.
2. Il Piano regionale definisce le priorità temporali degli interventi di bonifica acustica ai fini del conseguimento dei valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 447/1995, considerando in particolare:
a) l'entità del superamento dei valori limite di immissione;
b) l'entità della popolazione esposta al rumore;
c) i ricettori sensibili.
3. Il Piano regionale individua i tempi e i metodi per la valutazione degli effetti degli interventi di bonifica acustica.
Art. 27
 (Predisposizione e approvazione)
1. Il Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico è predisposto dalla struttura regionale competente in materia di inquinamento acustico ed è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e sentita la Commissione consiliare competente.
Capo IV
 Requisiti acustici
Art. 28
 (Disposizioni in materia di impatto acustico)
1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), e del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 luglio 1996, n. 0245/Pres. (Regolamento di esecuzione delle norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di valutazione di impatto ambientale), nonché a valutazione d'incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), sono redatti in conformità alle disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico.
2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1 o su richiesta dei Comuni, i progetti relativi alla realizzazione o alla modifica delle seguenti opere sono corredati di una documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale:
a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
b) strade;
c) discoteche;
d) circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
e) impianti sportivi e ricreativi;
f) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
3. I progetti relativi alle seguenti tipologie di insediamenti sono corredati della valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale:
a) scuole e asili nido;
b) ospedali;
c) case di cura e di riposo;
d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.
4. Le domande per il rilascio dei seguenti provvedimenti sono corredate della documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, sulla quale il Comune può acquisire il parere dell'ARPA:
a) concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
b) provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione degli immobili e infrastrutture di cui alla lettera a);
c) licenze o autorizzazioni all'esercizio di attività produttive.
5. Le domande di cui al comma 4, lettera c), relative ad attività ritenute idonee a produrre valori di emissione superiori ai valori fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 447/1995, contengono le misure da adottare per ridurre o eliminare le emissioni sonore e sono trasmesse al Comune ai fini del rilascio del relativo nullaosta.
6. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 è presentata con le modalità di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Art. 29
 (Requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne)
1. I progetti di nuovi edifici pubblici e privati, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, sono corredati del progetto acustico redatto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici).
2. Il progetto acustico di cui al comma 1, sottoscritto o dal firmatario del progetto o da un tecnico competente in acustica ambientale, definisce le caratteristiche costruttive del fabbricato specificando i requisiti geometrici e fisici delle componenti edilizie, dei materiali e degli impianti tecnologici ai fini del rispetto dei valori limite stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997.
3. Il progetto acustico di cui al comma 1 costituisce parte integrante della documentazione tecnica prodotta per il rilascio della concessione edilizia.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 9, comma 1, L. R. 16/2008
Capo V
 Piani di risanamento
Art. 30
 (Piano comunale di risanamento acustico)
1. Il Comune approva il Piano comunale di risanamento acustico:
a) qualora nel quadro del Piano comunale di classificazione acustica, con riferimento alle aree già urbanizzate, non sia possibile rispettare il divieto di contatto di aree di cui all'articolo 25, a causa di preesistenti destinazioni d'uso;
b) qualora si verifichi il superamento dei valori limite di attenzione determinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore).
2. Il Comune, nel caso previsto dal comma 1, lettera a), approva il Piano entro dodici mesi dall'entrata in vigore del Piano comunale di classificazione acustica.
3. Il Comune approva il Piano entro dodici mesi dalla conoscenza del superamento dei valori limite di cui al comma 1, lettera b).
4. Il Piano è adottato e approvato con le procedure di cui all'articolo 23.
5. Il Piano recepisce il contenuto dei Piani di abbattimento e contenimento del rumore presentati al Comune competente dalle società e dagli enti gestori di servizi pubblici per il trasporto o delle relative infrastrutture ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 447/1995.
6. I Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti approvano una relazione biennale sullo stato acustico del Comune e la trasmettono alla Regione e alla Provincia. La prima relazione è approvata entro due anni dall'entrata in vigore del Piano comunale di classificazione acustica.
7. L'elaborazione dei Piani comunali di risanamento acustico da parte dei Comuni in forma associata costituisce criterio di priorità per l'attribuzione dei finanziamenti di cui all'articolo 36.
Art. 31
 (Piano aziendale di risanamento acustico)
1. Le imprese esercenti attività produttive o commerciali, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, si adeguano al Piano comunale di classificazione acustica, tenuto conto delle migliori tecniche disponibili.
2. Le imprese, ai fini del comma 1, presentano al Comune competente il Piano aziendale di risanamento acustico entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del Piano comunale di classificazione acustica.
3. Il Piano aziendale di risanamento acustico, redatto da un tecnico competente in acustica ambientale, contiene le misure tecniche finalizzate a ricondurre i livelli del rumore prodotto entro i limiti previsti dal Piano comunale di classificazione acustica e fissa il termine entro il quale l'impresa si adegua a tali limiti.
4. Le imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), o che sono in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che hanno in corso la procedura di registrazione ai sensi del regolamento (CE) 761/2001 sono escluse dall'obbligo previsto dal comma 2.