LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 giugno 2007, n. 16

Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/07/2007
Materia:
440.01 - Beni ambientali

Art. 6
 (Disposizioni attuative)
1. Entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti con deliberazione della Giunta regionale:
a) le misure rappresentative dei livelli degli inquinanti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 351/1999 e di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 183/2004, ai fini della valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente;
b) la misurazione dei livelli degli inquinanti, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 351/1999 e dell'articolo 6 del decreto legislativo 183/2004, ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente;
c) l'individuazione, sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) e b), delle zone e degli agglomerati del territorio regionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 1), 2), 3) e 4);
d) i contenuti informativi e prescrittivi del Piano di azione comunale di cui all'articolo 13, nonché le modalità di attivazione degli interventi previsti nel Piano medesimo;
e) i criteri per l'elaborazione e la gestione del sistema regionale di rilevazione della qualità dell'aria di cui all'articolo 11;
f) i criteri per l'elaborazione e la gestione dell'inventario regionale delle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 12 e degli inventari provinciali delle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f);
g) le modalità della messa a disposizione delle informazioni sulla qualità dell'aria ambiente di cui all'articolo 7;
h) le modalità di organizzazione e di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 5, comma 3.