LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 maggio 2007, n. 11

Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/06/2007
Materia:
310.05 - Volontariato

Art. 6
 (Ambiti di attività del servizio civile regionale)
1. Lo svolgimento del servizio civile regionale volontario riguarda le attività previste dall'articolo 8, comma 2, lettera b), della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza), e in particolare i seguenti ambiti:
a) assistenza, prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale;
b) educazione e promozione culturale;
c) educazione alla pratica sportiva;
d) protezione civile;
e) difesa ecologica, tutela e incremento del patrimonio forestale;
f) tutela, salvaguardia e fruizione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
g) politiche della pace e dei diritti umani, anche tramite la partecipazione ai corpi civili di pace nell'ambito delle iniziative previste dall'articolo 9 della legge 64/2001;
h) iniziative di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale.