LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 maggio 2006, n. 8

Interventi speciali per la diffusione della cultura informatica nel Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/06/2006
Materia:
120.08 - Informatica
330.01 - Istruzione

Art. 5
 (Regolamento di attuazione e modalità di gestione degli interventi)
1. Con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge si provvede a fissare le modalità per l'accertamento dei requisiti soggettivi di ammissibilità ai benefici previsti dal Piano e le modalità di verifica delle spese sostenute, nonché, con riferimento alle iniziative didattiche finanziabili, la durata minima e massima, la misura del corrispondente contributo e le modalità di accertamento del regolare espletamento delle iniziative stesse.
2. Alla individuazione delle specifiche iniziative da finanziare nell'ambito del Piano si provvede mediante l'emanazione di appositi bandi redatti in conformità al regolamento di cui al comma 1.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi del supporto dell'Insiel Spa per lo svolgimento di attività di assistenza e di consulenza tecnica alla programmazione e all'attuazione degli interventi che formano oggetto della presente legge.
3 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata inoltre a sostenere spese per la realizzazione di campagne informative e per la predisposizione di specifico materiale tecnico da utilizzare a diretto supporto degli interventi agevolativi rivolti ai cittadini destinatari dei programmi di alfabetizzazione informatica di cui alla presente legge.
4. Per l'attuazione delle disposizioni regolamentari di cui al comma 1, ai fini della erogazione dei contributi individuali previsti dall'articolo 4, comma 3, l'Amministrazione regionale può avvalersi della collaborazione di uffici di Amministrazioni locali competenti per territorio, sulla base di specifiche convenzioni con esse stipulate.
5. Gli adempimenti relativi alla concessione dei contributi sono svolti dalla Direzione centrale competente in materia di istruzione e cultura.
Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 6, comma 78, L. R. 1/2007