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Leggi regionali

Legge regionale 18 maggio 2006, n. 8

Interventi speciali per la diffusione della cultura informatica nel Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/06/2006
Materia:
120.08 - Informatica
330.01 - Istruzione

Art. 2
 (Piano straordinario di azioni per l'alfabetizzazione informatica)
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia d'istruzione e cultura, un Piano straordinario di azioni per l'alfabetizzazione informatica, di seguito denominato Piano, di durata triennale, da attuare con il concorso degli enti locali, delle istituzioni scolastiche, dei centri di formazione professionale e delle università. Il Piano ha per oggetto il sostegno d'iniziative dirette a promuovere l'apprendimento delle conoscenze di base per l'uso dei computer e a sostenere l'utilizzo diffuso delle tecniche e degli strumenti di comunicazione telematica da parte di cittadini residenti in regione, appartenenti a fasce di popolazione anziana, di popolazione femminile non occupata, di popolazione in particolari situazioni di disagio e svantaggio sociale, nonché di popolazione attiva in condizione professionale, operante in ambiti nei quali non è richiesto l'uso di strumenti informatici.
2. Sono individuate, nell'ambito del Piano, le seguenti forme di azione promozionale:
a) sostegno alla realizzazione di iniziative didattiche espressamente rivolte a cittadini appartenenti alle fasce di popolazione indicate al comma 1, per l'apprendimento di nozioni informatiche di base, secondo programmi specificamente definiti e riferiti agli standard previsti per la patente europea del computer, nonché all'insegna della cultura della sicurezza per un uso consapevole della comunicazione telematica;
b) agevolazione all'acquisto di apparecchiature informatiche e di abbonamenti a servizi telematici e a sistemi di sicurezza da parte dei soggetti che hanno partecipato alle iniziative didattiche indicate alla lettera a);
c) sostegno alle iniziative per la dotazione o il potenziamento funzionale di postazioni informatiche attrezzate e dotate di sistemi di sicurezza e di sistemi e servizi di navigazione differenziata aperte alla fruizione pubblica, ubicate presso sedi di servizi culturali e sociali degli enti locali, nonché presso centri di aggregazione giovanile e per anziani pubblici e privati aperti al pubblico;
d) sostegno alla realizzazione d'iniziative didattiche per l'apprendimento di nozioni informatiche di livello avanzato o specialistico e per il conseguimento delle relative certificazioni, espressamente rivolte alla qualificazione di personale operante presso le sedi dotate di postazioni telematiche attrezzate e destinate a uso pubblico, indicate alla lettera c).

3. Le iniziative di cui alle lettere a) e d) del comma 2 sono promosse in accordo con la programmazione degli interventi regionali in materia di formazione permanente.