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Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6

Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/04/2006
Materia:
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale
310.02 - Assistenza sociale

Art. 6
 (Sistema integrato e prestazioni essenziali)
1. Il sistema integrato fornisce risposte omogenee sul territorio regionale attraverso:
a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito;
b) misure per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio, anche attraverso il sostegno all'assistenza familiare e l'offerta semiresidenziale e residenziale temporanea;
c) interventi di sostegno ai minori e ai nuclei familiari;
d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari;
e) misure di sostegno alle donne in difficoltà;
f) misure per favorire l'integrazione sociale delle persone disabili;
g) misure per favorire la valorizzazione del ruolo delle persone anziane;
h) la promozione dell'istituto dell'affido;
i) la promozione dell'amministrazione di sostegno legale di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali), secondo le modalità previste dalla normativa specifica in materia;
j) il soddisfacimento delle esigenze di tutela residenziale delle persone non autonome e non autosufficienti;
k) il sostegno socioeducativo nelle situazioni di disagio sociale;
l) l'informazione e la consulenza alle persone e alle famiglie per favorire l'accesso e la fruizione dei servizi e lo sviluppo di forme di auto-mutuo aiuto.
(1)
2. Sono considerati essenziali i servizi e le prestazioni di cui al comma 1, fermo restando che vanno comunque garantiti in ogni ambito territoriale i seguenti servizi e interventi:
a) servizio sociale professionale e segretariato sociale;
b) servizio di assistenza domiciliare e di inserimento sociale;
c) servizi residenziali e semiresidenziali;
d) pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;
e) interventi di assistenza economica.
Note:
1Parole aggiunte alla lettera i) del comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 19/2010