LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 novembre 2006, n. 24

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  16/12/2006
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.02 - Comunità montane

Capo I
 Riordino delle funzioni in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna
Art. 7
 (Funzioni dei Comuni)
1. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna i Comuni esercitano le seguenti funzioni amministrative:
a) rilascio della certificazione di ubicazione di azienda in zona di montagna, collinare, svantaggiata, depressa, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani);
b) vidimazione dei registri carico-scarico di paste alimentari, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 aprile 2002 (Disposizioni applicative art. 12, commi 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, concernente la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari);
c) vidimazione dei registri dei produttori, trasportatori e trasformatori del latte, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 31 luglio 2003 (Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari);
d) certificazioni per il conseguimento di agevolazioni fiscali a favore della piccola proprietà contadina, ai sensi dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1954, n. 604 (Modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina).
Art. 8
 (Conferimento di funzioni al Comune di Grado per la gestione della Riserva naturale regionale della Valle Cavanata)
1. È trasferita al Comune di Grado la gestione della Riserva naturale regionale della Valle Cavanata, istituita ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), come modificato dall'articolo 9, comma 62, della legge regionale 3/2002, facente parte del sistema delle aree naturali protette del Friuli Venezia Giulia.
2. La gestione della Riserva naturale regionale della Valle Cavanata è finalizzata alla conservazione delle specie animali e vegetali, alla difesa e al ripristino degli ambienti naturali, alla ricerca scientifica e alla promozione della conoscenza dei valori naturalistici. La gestione persegue con priorità il mantenimento e il miglioramento della diversità biologica delle zone umide per gli uccelli acquatici, tenendo in particolare considerazione le specie migratrici. La gestione persegue gli obiettivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971).
3. Il Comune di Grado subentra nei rapporti di lavoro con il personale operaio addetto ai lavori di manutenzione della Riserva naturale regionale della Valle Cavanata, assunto con contratto di diritto privato a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 58 (Norme sul personale dell'Azienda delle foreste della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 25 maggio 1966, n. 7), come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 8/1973.
Art. 9
 (Funzioni delle Province)
1. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le Province esercitano le seguenti funzioni amministrative:
a)   ( ABROGATA )
b) applicazione della disciplina in materia di raccolta del tartufo, di cui alla legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 (Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), a eccezione delle funzioni previste dall'articolo 9, come modificato dall'articolo 15, comma 2, della legge regionale 17/2006, dall'articolo 12, come da ultimo modificato dall'articolo 44, comma 1, lettera f), della presente legge, dall'articolo 14, come sostituito dall'articolo 44, comma 1, lettera h), della presente legge, e dai commi 1 e 2 dell'articolo 15, come sostituito dall'articolo 44, comma 1, lettera i), della presente legge;
c) autorizzazione alla raccolta di piante spontanee e per scopi scientifici, didattici e officinali, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 34 (Norme per la tutela della natura e modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78), come modificato dall'articolo 31, comma 1, della presente legge;
d)   ( ABROGATA )
2. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le Province esercitano le seguenti funzioni di concessione ed erogazione di incentivi finanziari:
a) contributi per promuovere la conoscenza, diffusione e valorizzazione dei sistemi razionali di coltivazione e conservazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 (Provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate), come sostituito dall'articolo 29, comma 1, della presente legge;
b)   ( ABROGATA )
c) contributi ai Comuni per la gestione dei parchi comunali e intercomunali, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), come modificato dall'articolo 41, comma 1, lettera b), della presente legge;
d) incentivi ai conduttori dei fondi nei biotopi, ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 4 della legge regionale 42/1996, come sostituito dall'articolo 41, comma 1, lettera a), della presente legge;
e)   ( ABROGATA )
f)   ( ABROGATA )
g) contributi per le fattorie didattiche, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), come modificato dall'articolo 51, comma 1, lettera a), della presente legge;
h)   ( ABROGATA )
h bis)   ( ABROGATA )
Note:
1Lettera h bis) del comma 2 aggiunta da art. 3, comma 53, L. R. 17/2008
2Lettera h bis) del comma 2 abrogata da art. 2, comma 1, L. R. 4/2009
3Lettera f) del comma 2 abrogata da art. 22, comma 1, lettera j), L. R. 6/2010
4Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
5Lettera e) del comma 2 abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
6Lettera h) del comma 2 abrogata da art. 8, comma 1, lettera e), L. R. 22/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
7Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 25, comma 1, lettera a), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
8Lettera b) del comma 2 abrogata da art. 25, comma 1, lettera b), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
9Vedi anche quanto disposto dall'art. 30, L. R. 3/2016 , che prevede che nella normativa di settore di cui al Capo III della medesima L.R. 3/2016, le locuzioni contenenti le parole "Provincia", "Province", "Amministrazione provinciale" e "Amministrazioni provinciali" e le relative coniugazioni verbali, sono sostituite con la parola "Regione" e con la relativa coniugazione verbale, a decorrere dall'1 giugno 2016.
10Integrata la disciplina della lettera g) del comma 2 da art. 4, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 20/2016
Art. 10
 (Conferimento di funzioni alla Provincia di Trieste relative alla Riserva naturale marina di Miramare)
1. È trasferita alla Provincia di Trieste la titolarità degli interventi a favore della Riserva naturale marina di Miramare, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 17 marzo 1998, n. 7 (Interventi a favore della Riserva naturale marina di Miramare), come sostituito dall'articolo 42, comma 1, della presente legge, ivi compresa l'erogazione del contributo all'Associazione italiana World Wide Fund for nature (WWF), quale ente gestore della Riserva medesima.
Art. 11
 (Conferimento di funzioni alle Comunità montane per la concessione del contributo per l'allevamento del bestiame nelle malghe e per la viabilità di accesso alle malghe e ai pascoli)
1. Sono trasferite alle Comunità montane le funzioni amministrative relative all'erogazione del contributo per l'allevamento del bestiame nelle malghe e per la viabilità di accesso alle malghe e ai pascoli, ai sensi del comma 3 dell'articolo 63 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12 (Nuove norme in materia di incentivi ed interventi economici in agricoltura nonché norme di riprogrammazione del DOCUP obiettivo 5 b) e procedure di attuazione delle iniziative comunitarie Interreg II), come da ultimo sostituito dall'articolo 43, comma 1, della presente legge.
Art. 12
 (Funzioni delle Province e delle Comunità montane)
1. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane, esercitano le seguenti funzioni amministrative:
a) rilascio dell'autorizzazione e del contrassegno al transito dei veicoli a motore nelle zone vincolate, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3), come da ultimo modificati dall'articolo 34, comma 1, della presente legge;
b) rilevazione degli alberi monumentali, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 35 (Disposizioni per la tutela dei monumenti naturali e del patrimonio vegetale), come modificato dall'articolo 37, comma 1, lettera a), della presente legge.
2. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane, esercitano le seguenti funzioni di concessione ed erogazione di incentivi finanziari:
a) finanziamenti per il ripristino di strade vicinali danneggiate da calamità naturali o avversità atmosferiche eccezionali, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 (Nuove norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende e delle infrastrutture agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale), come sostituito dall'articolo 32, comma 1, della presente legge;
b) contributi per la realizzazione e la manutenzione di strade vicinali, ai sensi dell'articolo 6, commi 14 e 15, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), come modificato dall'articolo 45, comma 1, della presente legge;
c) spese per interventi conservativi e di manutenzione dei monumenti naturali, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 35/1993, come modificato dall'articolo 37, comma 1, lettera b), della presente legge;
d) contributi ai consorzi forestali pubblici e privati, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 (Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale), come sostituito dall'articolo 30, comma 1, lettera d), della presente legge, dell'articolo 17 della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42 (Disposizioni procedurali e modificazioni ed integrazioni di norme legislative diverse), come modificato dall'articolo 39, comma 1, della presente legge, e dell'articolo 9 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97), come da ultimo modificato dall'articolo 48, comma 1, lettera b), della presente legge;
e) interventi straordinari per incrementare la produzione legnosa mediante piantagioni forestali a rapido accrescimento, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 65/1976, come sostituito dall'articolo 30, comma 1, lettera a), della presente legge;
f) concorso nelle spese dei produttori biologici, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32 (Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli-Venezia Giulia), come da ultimo modificato dall'articolo 38, comma 1, lettera a), della presente legge;
g) contributi per l'alimentazione biologica, tipica e tradizionale nelle mense pubbliche, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), come da ultimo modificato dall'articolo 46, comma 1, lettera c), e dall'articolo 68, comma 1, lettera vv), della presente legge;
h) contributi per iniziative di educazione alimentare, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 15/2000;
i)   ( ABROGATA )
j) contributi agli operatori agrituristici per interventi strutturali sugli immobili aziendali, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), come sostituito dall'articolo 40, comma 1, lettera a), della presente legge.
(2)
3. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le Comunità montane e le Province di Trieste e di Gorizia esercitano la funzione di concessione ed erogazione di contributi ai proprietari di fondi agricoli e forestali e ai consorzi agro-silvo-pastorali e altre forme associative per spese di permuta e compravendita di fondi agricoli, sostenute da residenti in zone svantaggiate, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8 (Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura montana), come modificato dall'articolo 35, comma 1, della presente legge, dell'articolo 4 della legge regionale 13/2001, come modificato dall'articolo 48, comma 1, della presente legge, e dell'articolo 10 della legge regionale 13/2001.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 46, L. R. 30/2007
2Lettera i) del comma 2 abrogata da art. 22, comma 1, lettera j), L. R. 6/2010
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, comma 1, L. R. 14/2011