LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20

Norme in materia di cooperazione sociale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/11/2006
Materia:
240.04 - Cooperazione

Capo IV
 Strumenti di relazione tra cooperative sociali ed enti pubblici
Art. 22
 (Convenzioni-tipo)
1. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sono approvati, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 381/1991, schemi di convenzione-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito regionale, per la fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991.
Art. 23
 (Contenuti degli schemi di convenzione-tipo)
1. Gli schemi di convenzione-tipo devono contenere le seguenti indicazioni:
a) le finalità, l'attività oggetto della convenzione e le modalità di svolgimento;
b) la durata della convenzione;
c) il numero, le qualificazioni e i requisiti di professionalità ed esperienza del personale impiegato e in particolare le caratteristiche professionali del responsabile tecnico e organizzativo dell'attività;
d) la partecipazione del personale ad attività formative e relative modalità di effettuazione;
e) il ruolo svolto dai volontari impiegati nel servizio;
f) i beni immobili e la strumentazione necessari al servizio messi a disposizione dall'ente contraente o dalla cooperativa sociale;
g) l'acquisizione dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture;
h) gli standard tecnici relativi alle strutture e alle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;
i) le misure adottate in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro e, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettere d), e) e f), e comma 2 bis, della legge 142/2001, le norme in materia di rapporti di lavoro applicate:
1) ai lavoratori, inclusi i soci lavoratori, nel rispetto delle clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa;
2) ai soci lavoratori con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a fronte della corresponsione di trattamenti economici complessivi non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;
j) la determinazione dei corrispettivi, le modalità di pagamento e le modalità di revisione dei prezzi, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 1;
k) le forme e le modalità di verifica, vigilanza e valutazione, con particolare riguardo alla tutela degli utenti;
l) il regime delle inadempienze e le clausole di risoluzione;
m) l'obbligo e le modalità di assicurazione del personale e degli utenti;
n) le modalità di raccordo con gli uffici competenti nella materia oggetto della convenzione;
o) qualora trattasi di cooperative iscritte contemporaneamente nelle sezioni a) e b) dell'Albo, l'elenco nominativo dei lavoratori soci e non soci divisi per tipologia di attività secondo le indicazioni di cui all'articolo 1 della legge 381/1991, con relativa specificazione dei lavoratori impiegati nell'attività prevista dalla convenzione stessa;
p) il numero di persone svantaggiate impegnate nella fornitura, la tipologia dello svantaggio e il relativo monte ore di lavoro mensile;
q) il numero delle donne impiegate nelle attività della cooperativa, con particolare riferimento al numero delle donne svantaggiate;
r) i piani individuali di inserimento correlati alle prestazioni lavorative assegnate, i ruoli e i profili professionali di riferimento, le figure di sostegno ritenute necessarie;
s) le modalità di verifica e vigilanza sull'inserimento dei soggetti svantaggiati e sulla qualità dei beni o servizi forniti.
(1)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 37, comma 7, L. R. 27/2007
Art. 24
 (Criteri per la selezione delle cooperative sociali con cui concludere le convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991)
1. Qualora nel territorio provinciale interessato abbia sede una pluralità di cooperative sociali iscritte all'Albo che provvedono specificamente alla fornitura dei beni e servizi richiesti, secondo quanto risulta dall'oggetto sociale e dalle pubbliche autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività, e l'importo della spesa sia pari o superiore a 50.000 euro per singola annualità, IVA esclusa, e comunque nel rispetto della soglia di rilevanza comunitaria, la scelta del contraente con cui stipulare la convenzione di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991, avviene attraverso procedura negoziata previo espletamento di gara ufficiosa tra almeno tre cooperative sociali di cui almeno una scelta con il criterio di rotazione tra le iscritte all'Albo, ovvero tra tutte le cooperative presenti qualora le stesse siano in numero inferiore a tre.
2. Nella scelta del contraente si applica il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; oltre alla valutazione del prezzo si tiene conto dei seguenti elementi:
a) qualità, continuità e personalizzazione del programma di inserimento sociale;
b) qualifica del personale incaricato del sostegno e dell'assistenza delle persone svantaggiate;
c) creazione di maggiori e stabili opportunità di lavoro per le persone svantaggiate;
d) numero delle persone svantaggiate e tipologia dello svantaggio in relazione alla prestazione lavorativa richiesta, con particolare riferimento alle persone disabili con handicap grave e gravissimo;
e) sinergie, da realizzare mediante documentati accordi, con altri enti, pubblici e privati, operanti nel settore degli interventi e dei servizi sociali.
(1)
3. Salvo quanto previsto al comma 2, i Comuni, nella scelta del contraente con cui concludere le convenzioni di cui al presente articolo, possono tenere conto del luogo di residenza delle persone svantaggiate coinvolte.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo sono espressamente finalizzate alla creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 381/1991.
5. Al fine di promuovere, attraverso la continuità, elevati livelli qualitativi delle prestazioni, nonché di supportare coerenti programmi di inserimento lavorativo e sociale delle persone svantaggiate, le convenzioni a esecuzione periodica o continuativa possono avere durata pluriennale.
6. Al fine di garantire la correttezza del rapporto sinallagmatico, le convenzioni di cui al comma 5 devono recare una clausola di revisione periodica del prezzo da determinare sulla base di parametri oggettivi, quali gli indici dei prezzi calcolati dall'Istituto nazionale di statistica e il costo del lavoro come determinato periodicamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nelle tabelle di cui all' articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), e successive modifiche.
7. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione di diritto della convenzione.
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 37, comma 8, L. R. 27/2007
2Parole sostituite al comma 6 da art. 101, comma 1, L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.
Art. 25
 (Appalti riservati)
1. Nell'ambito della normativa regionale in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi sono definite le modalità di partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici riservati di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 50/2006, e successive modifiche, nonché le condizioni di esecuzione dei contratti nel contesto di programmi di lavoro protetti.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 102, comma 1, L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.
Art. 26
 (Applicazione dei salari convenzionali)
1. Ai fini della presente legge e con particolare riguardo alle convenzioni disciplinate dal presente capo e all'aggiudicazione degli appalti pubblici nel territorio del Friuli Venezia Giulia possono trovare applicazione unicamente i regimi di salari convenzionali autorizzati per il territorio medesimo ai sensi della normativa statale vigente.
Art. 27
 (Bilancio sociale e coinvolgimento)
1. Le cooperative sociali e i consorzi iscritti all'Albo hanno l'obbligo di redigere annualmente il bilancio sociale, quale condizione per l'accesso agli incentivi previsti dalla presente legge e all'accreditamento di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c).
2.  
( ABROGATO )
(1)
3.  
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 8, comma 38, L. R. 13/2021
2Comma 3 abrogato da art. 8, comma 38, L. R. 13/2021
Art. 28
 (Verifica dei costi del lavoro e della sicurezza)
1. Nell'ambito della determinazione dei corrispettivi concernenti la fornitura dei beni e servizi di cui all'articolo 24, comma 1, gli enti interessati verificano che il loro valore sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nelle tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 50/2016.
2. Gli enti interessati valutano altresì i costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche della fornitura.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 103, comma 1, L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.
Art. 29
 (Ruolo della cooperazione sociale nell'ambito del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali)
1. Le cooperative sociali e i loro organismi rappresentativi sono coinvolti nella programmazione, progettazione, attuazione ed erogazione degli interventi e dei servizi del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, secondo le modalità previste dalle norme regionali vigenti in materia, le quali provvedono altresì a disciplinare le modalità di autorizzazione e accreditamento riguardanti l'esercizio di servizi alla persona, il funzionamento di strutture residenziali e semiresidenziali, le modalità di accreditamento, nonché le procedure per l'affidamento dei servizi.
Art. 30
 (Iniziative di formazione professionale)
1. La Regione individua le particolari iniziative formative che possono essere svolte a favore delle cooperative sociali e dei loro consorzi nell'ambito della programmazione regionale in materia di formazione professionale.