LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20

Norme in materia di cooperazione sociale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/11/2006
Materia:
240.04 - Cooperazione

Art. 6
 (Cancellazione dall'Albo regionale)
1. Con decreto del direttore del Servizio è disposta la cancellazione dall'Albo delle cooperative sociali e dei loro consorzi qualora, anche a seguito di attività di revisione ordinaria o straordinaria prevista dagli articoli 14 e 15 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), risulti accertato il verificarsi di una delle seguenti ipotesi, per un periodo di tempo continuativo non inferiore a un anno solare:
a) la percentuale dei lavoratori svantaggiati sia inferiore a quella prevista dall' articolo 4 della legge 381/1991 , per le cooperative iscritte all'Albo nella sezione b);
b) il numero dei soci volontari superi la misura prevista dall' articolo 2 della legge 381/1991 ;
c) la percentuale delle cooperative sociali nel consorzio scenda al di sotto di quella prevista dall' articolo 8 della legge 381/1991 .
2. Con decreto del direttore del Servizio è, altresì, disposta la cancellazione dall'Albo delle cooperative sociali e dei loro consorzi nei seguenti casi:
a) qualora sia stata disposta la cancellazione dal Registro regionale delle cooperative istituito con la legge regionale 27/2007 ;
b) qualora sia stato disposto lo scioglimento della cooperativa sociale o del consorzio per atto volontario, ovvero, per provvedimento della Giunta regionale;
c) qualora sia intervenuta una modifica dello statuto che determini un mutamento dello scopo previsto dall' articolo 1 della legge 381/1991 ;
d) qualora la sede legale sia stata trasferita al di fuori del territorio regionale.
Note:
1Comma 5 sostituito da art. 37, comma 2, L. R. 27/2007
2Comma 5 bis aggiunto da art. 37, comma 2, L. R. 27/2007
3Parole aggiunte al comma 5 da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
4Parole aggiunte al comma 5 da art. 75, comma 1, L. R. 26/2012
5Comma 5 abrogato da art. 2, comma 81, L. R. 27/2012
6Comma 5 bis abrogato da art. 2, comma 81, L. R. 27/2012
7Comma 1 abrogato da art. 69, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
8Comma 2 abrogato da art. 69, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
9Comma 4 abrogato da art. 69, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
10Comma 7 abrogato da art. 69, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
11Comma 3 sostituito da art. 69, comma 1, lettera b), L. R. 21/2013
12Comma 6 sostituito da art. 69, comma 1, lettera c), L. R. 21/2013
13Articolo sostituito da art. 8, comma 2, lettera b), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.