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Leggi regionali

Legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20

Norme in materia di cooperazione sociale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/11/2006
Materia:
240.04 - Cooperazione

Art. 28
 (Verifica dei costi del lavoro e della sicurezza)
1. Nell'ambito della determinazione dei corrispettivi concernenti la fornitura dei beni e servizi di cui all'articolo 24, comma 1, gli enti interessati verificano che il loro valore sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nelle tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 50/2016.
2. Gli enti interessati valutano altresì i costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche della fornitura.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 103, comma 1, L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.