LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2006).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/01/2006
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 6
 (Interventi in materia di protezione civile, ambiente, edilizia, mobilità e infrastrutture di trasporto, ricostruzione e pianificazione territoriale)
1. Per il superamento della situazione di emergenza e per la messa in sicurezza del territorio regionale a seguito dell'evento alluvionale del 9 settembre 2005, per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 14 ottobre 2005, l'Amministrazione regionale, attraverso la Protezione civile della Regione, realizza, a titolo di compartecipazione finanziaria con lo Stato, interventi di difesa del suolo, di ripristino del demanio idrico e di monitoraggio fisico del territorio, nonché di ristoro dei danni subiti, al fine della ripresa delle attività produttive e delle normali condizioni di vita delle popolazioni.
2. Gli oneri conseguenti all'attuazione del comma 1 sono posti a carico del Fondo regionale per la protezione civile, di cui all'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture e interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2006, a carico dell'unità previsionale di base 2.1.230.2.116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4130 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
4. L'Amministrazione regionale, al fine di garantire l'incremento delle condizioni di sicurezza dei cittadini nell'ambito del territorio regionale, sostiene, a supporto e in collaborazione con il sistema delle Autonomie locali, iniziative finalizzate all'integrazione delle azioni di salvaguardia dell'incolumità della popolazione regionale e del territorio, di competenza regionale e degli enti locali, con le azioni di contrasto della criminalità, di competenza degli organi dello Stato.
5. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 4 l'Amministrazione regionale:
a)   ( ABROGATA )
b)   ( ABROGATA )
c) sviluppa e incentiva l'adeguamento tecnologico coordinato delle forze di polizia locale al fine dell'integrazione operativa con le Forze dello Stato e dell'interconnessione con la sala operativa regionale della Protezione civile, di cui all'articolo 28 della legge regionale 64/1986.
6. Con regolamento regionale proposto dall'Assessore alla protezione civile, sentito l'Assessore alle relazioni internazionali, comunitarie e alle autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi previsti dal comma 5.
7. Gli oneri conseguenti all'attuazione del comma 5 sono posti a carico del Fondo regionale per la protezione civile, di cui all'articolo 33 della legge regionale 64/1986, iscritto a carico dell'unità previsionale di base 2.1.230.2.116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli 4148 e 4150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
8.
Il comma 18 dell'articolo 4 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), è sostituito dal seguente:
<<18. I contributi di cui al comma 17 sono concessi sulla base di apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 7/2000.>>.

9. Gli oneri relativi all'applicazione del disposto di cui all'articolo 4, comma 18, della legge regionale 1/2005, come sostituito dal comma 8, fanno carico all'unità previsionale di base 3.1.190.1.2094 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 2214 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
10. L'Amministrazione regionale promuove la metodologia di Agenda 21 mediante iniziative di promozione e divulgazione dei contenuti, nonché mediante iniziative di formazione rivolte ai potenziali partner della comunità regionale.
11. Per le finalità di cui al comma 10 è autorizzata la spesa complessiva di 149.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2006 e di 49.500 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, a carico dell'unità previsionale di base 3.1.190.1.2094 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 2217 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
12. L'Amministrazione è autorizzata a concedere a Legambiente Friuli Venezia Giulia - onlus - un finanziamento per la redazione di uno studio di fattibilità propedeutico alla redazione del piano di conservazione e sviluppo (PCS) di un Parco naturale regionale, utilizzando la procedura partecipata e l'approccio scientifico e socio-economico, previsti a livello europeo, per la formazione dei piani di gestione secondo i principi di Agenda 21.
13. Lo studio di fattibilità, condotto con la collaborazione dell'Ente parco di riferimento, dovrà prevedere specifiche formazioni su Agenda 21 locale, sugli strumenti di pianificazione di un'area protetta, con scambi di esperienze sia nazionali che internazionali.
14. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, a carico dell'unità previsionale di base 3.1.190.1.2094 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 2218 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
15. Per sovvenire alle esigenze del CISES di San Vito al Tagliamento, a fronte del disavanzo di bilancio accertato alla data del 31 dicembre 2005, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 300.000 euro.
16. Il contributo di cui al comma 15 è concesso su presentazione di apposita domanda, con allegata copia del bilancio dal quale risulti detto disavanzo, alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
17. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2006, a carico dell'unità previsionale di base 3.1.340.1.1094 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 2225 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
18. 
( ABROGATO )
19. 
( ABROGATO )
20. 
( ABROGATO )
21. 
( ABROGATO )
22. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), le spese relative ai rilievi, agli accertamenti e ai sopralluoghi necessari per effettuare l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale e i controlli previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 59/2005, sono a carico del gestore.
23. Il gestore, in relazione alle attività istruttorie di cui al comma 22, versa all'Amministrazione regionale le tariffe determinate dal decreto ministeriale 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), secondo le modalità stabilite dallo stesso decreto ministeriale.
23 bis. Il gestore, in relazione alle attività di controllo di cui al comma 22, versa ad ARPA le tariffe determinate dal decreto ministeriale 24 aprile 2008, secondo le modalità stabilite dallo stesso decreto ministeriale. Le relative entrate sono destinate, da ARPA, alle attività di controllo sul rispetto delle condizioni imposte dalle autorizzazioni integrate ambientali.
24. Nel caso in cui l'autorizzazione integrata ambientale sia rilasciata prima dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 23, il gestore versa la tariffa ad avvenuta entrata in vigore del decreto stesso, a pena di revoca del provvedimento di autorizzazione.
25. Le entrate riscosse ai sensi del comma 23 sono trasferite ad ARPA per l'attività di consulenza tecnica prestata a supporto dell'istruttoria dei provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale di competenza regionale. L'importo trasferito costituisce entrata di ARPA ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera d), della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA).
26. Le entrate derivanti dalle tariffe relative alle attività istruttorie della Regione e di ARPA, ai sensi del comma 23, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.123 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
26 bis. 
( ABROGATO )
27. Gli oneri derivanti dalle attività istruttorie della Regione e di ARPA, nonché dall'aggiornamento professionale del personale dell'Agenzia medesima, di cui al comma 25, fanno carico all'unità di bilancio 11.4.1.1192 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
27 bis. 
( ABROGATO )
28. 
( ABROGATO )
29. 
( ABROGATO )
30. 
( ABROGATO )
31. Al comma 15 dell'articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), dopo le parole: <<soggetti terzi>> sono inserite le seguenti: <<pubblici e privati>> e, sono aggiunte, in fine, le parole: <<, nonché per lo svolgimento di indagini finalizzate all'attività di vigilanza, ricerca, indirizzo e studio in materia di attività estrattive>>.
32. Le spese relative agli interventi previsti dall'articolo 4, comma 15, della legge regionale 2/2000, come modificato dal comma 31, possono essere disposte tramite apertura di credito ad un dipendente dell'Amministrazione regionale.
33. Gli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 15, della legge regionale 2/2000, come modificato dal comma 31, continuano a far carico all'unità previsionale di base 3.1.340.2.64 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli 2260 e 2261 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
34. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare studi e attività connesse con l'analisi dello stato ambientale, la programmazione degli interventi e la gestione delle azioni finalizzate alla salvaguardia ambientale ed idrogeologica del bacino idrografico del fiume Ledra.
35. I Comuni facenti parte del bacino idrografico stipulano un apposito accordo di programma, al fine di disciplinare gli studi e le attività di cui al comma 34, nonché le relative modalità di svolgimento. All'accordo possono partecipare anche altri enti territoriali interessati allo studio delle tematiche ambientali, nonché le Università degli Studi.
36. I finanziamenti di cui al comma 34 sono erogati con decreto del Direttore del Servizio idraulica della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, a favore di un'Amministrazione comunale a tal fine individuata dall'accordo di programma di cui al comma 35, a seguito di richiesta della stessa.
37. Per le finalità previste dal comma 34 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2006, a carico dell'unità previsionale di base 3.1.340.2.518 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 2101 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
38. Al fine di contenere l'inquinamento atmosferico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni appartenenti alle zone di piano individuate dall'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 421 del 4 marzo 2005, contributi annui costanti per l'installazione di dispositivi atti a ridurre le emissioni dei veicoli circolanti mediante segnaletica variabile combinata con i cicli semaforici.
39. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente e lavori pubblici, individua annualmente la percentuale annua di contributo sulla spesa ammissibile. Le domande di finanziamento degli interventi sono presentate alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale, nei termini previsti dall'articolo 33 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Con regolamento sono disciplinati criteri e modalità di concessione dei contributi.
40. Per le finalità previste dal comma 38 è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2006, con l'onere complessivo di 300.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2006-2008, a carico dell'unità previsionale di base 3.1.340.2.2578 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 2290 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2020 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
41. 
( ABROGATO )
42. 
( ABROGATO )
43. 
( ABROGATO )
44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti locali contributi annui costanti a sostegno di interventi di riqualificazione ambientale, finalizzati ad arginare e invertire il processo di riduzione della diversità biologica e paesistica, attraverso la costituzione di connessioni funzionali tra unità ecosistemiche naturali esistenti o di nuova formazione.
45. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente e lavori pubblici, individua la percentuale annua di contributo sulla spesa ammissibile. Le domande di finanziamento degli interventi sono presentate alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina gestione rifiuti, nei termini previsti dall'articolo 33 della legge regionale 7/2000. Con regolamento sono disciplinati criteri e modalità di concessione dei contributi.
46. Per le finalità previste dal comma 44 è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2006, con l'onere complessivo di 300.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2006-2008, a carico dell'unità previsionale di base 3.3.340.2.196 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 2426 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2020 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
47. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), le parole: <<si avvale prioritariamente>> sono sostituite dalle seguenti: <<può avvalersi>>.
48. In sede di prima applicazione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 78, della legge regionale 1/2005, come modificato dall'articolo 4, comma 22, della legge regionale 15/2005, e degli interventi di cui all'articolo 4, comma 17, della legge regionale 15/2005, sono ammissibili a contributo, a valere sui fondi concessi per l'anno 2005, le spese sostenute nell'anno 2005 anche prima della concessione, purché dopo l'entrata in vigore delle leggi medesime. Le disponibilità residue possono essere utilizzate a fronte dell'attività per l'anno 2006, fermi restando i criteri di utilizzo fissati dal regolamento di cui all'articolo 20 della legge regionale 15/2005; tale opzione è alternativa rispetto alla richiesta di finanziamento a valere sui fondi stanziati per l'anno 2006 con il comma 123 - tabella D - sull'unità previsionale di base 4.1.340.1.1126 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3245 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
49.
Il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica), è sostituito dal seguente:
<<3. La Regione attribuisce alle ATER le risorse di cui al precedente comma 2, lettera c), in rapporto alla differenza tra il canone di locazione corrisposto dagli utenti di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), e il canone che si ricaverebbe dall'applicazione dell'incidenza sul valore catastale dell'alloggio, stabilita ogni biennio con deliberazione della Giunta regionale. Tali finanziamenti sono destinati ad interventi di manutenzione degli immobili di edilizia sovvenzionata.>>.

50. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 16, comma 3, della legge regionale 24/1999, come sostituito dal comma 49 continuano a fare carico all'unità previsionale di base. 4.1.340.1.1126 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3242 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
51. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 16, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), al fine dello scorrimento della graduatoria approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 763 del 15 aprile 2005, a fronte del bando approvato con decreto del Direttore centrale ambiente e lavori pubblici ALP/1914-E/1/4/A del 25 ottobre 2004, è autorizzato il limite di impegno decennale di 315.480,79 euro a decorrere dall'anno 2006, con l'onere complessivo di 946.442,37 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2006 al 2008, a carico dell'unità previsionale di base 4.1.340.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2006-2008, con riferimento al capitolo 3313 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi; l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2015 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) i contributi di cui all'articolo 5, comma 16, della legge regionale 4/2001, per l'attuazione degli interventi ivi previsti, finalizzati all'installazione di ascensori negli edifici, anche di proprietà comunale, nei quali la maggioranza degli alloggi sia gestita dalle ATER medesime in regime di edilizia sovvenzionata. La spesa eccedente il contributo concesso è a carico dei proprietari degli alloggi che usufruiscono dell'intervento, per gli alloggi di rispettiva proprietà, in proporzione alle rispettive quote millesimali. A detti interventi si applicano le modalità e i criteri fissati dall'articolo 5, commi 17, 18, 19 e 20, della legge regionale 4/2001.
53. Per le finalità di cui al comma 52, è autorizzato il limite di impegno decennale di 140.000 euro a decorrere dall'anno 2006 e il limite di impegno decennale di 130.000 euro a decorrere dall'anno 2007, con l'onere complessivo di 680.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2006-2008, a carico dell'unità previsionale di base 4.1.340.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3319 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2016 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
54. Al fine di favorire l'avvio e l'inserimento equilibrato e sostenibile degli interventi di edilizia sovvenzionata ecocompatibile da realizzarsi nell'ambito degli accordi di programma di cui all'articolo 4, comma 57, della legge regionale 1/2005, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle ATER contributi pluriennali per lavori di valorizzazione ambientale connessi con gli interventi medesimi. I medesimi contributi possono essere concessi anche per l'attività tecnico-scientifica di definizione, ai sensi del protocollo regionale di bioedilizia di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile), dei contenuti sperimentali inerenti sia la progettazione che la realizzazione e il monitoraggio degli interventi di edilizia sovvenzionata ecocompatibile di cui al periodo precedente, nonché a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi all'ammortamento del mutuo che le ATER possono contrarre per le finalità del presente comma.
55. Per le finalità di cui al comma 54 è autorizzato un limite d'impegno quindicennale di 40.000 euro a decorrere dall'anno 2006, con l'onere complessivo di 120.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2006 al 2008, a carico dell'unità previsionale di base 4.1.340.2.1007 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3307 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2020 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
56.
Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), è inserito il seguente:
<<2 bis. I contributi di cui al comma 2 concessi alle ATER possono essere utilizzati anche a sollievo degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi, dei mutui e dei prefinanziamenti stipulati dalle Aziende medesime.>>.

57. Le ATER possono utilizzare i contributi in conto capitale pluriennali assegnati o da assegnare per gli anni 2004-2005 per la realizzazione di interventi di edilizia sovvenzionata, a sollievo degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi, dei mutui stipulati dalle Aziende medesime, ai sensi dell'articolo 10, comma 2 bis, della legge regionale 6/2003, come inserito dal comma 56.
58. Gli oneri derivanti dal comma 57 continuano a far carico all'unità previsionale di base 4.1.340.2.1124 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3234 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
59. È revocata la spesa complessiva di 28.345.482,70 euro, suddivisa in ragione di 7.926.931,93 euro per l'anno 2006, di 9.871.644,43 euro per l'anno 2007 e di 10.546.906,34 euro per l'anno 2008, autorizzate rispettivamente, per l'anno 2006, dall'articolo 4, comma 36, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), e dall'articolo 4, comma 176, della legge regionale 1/2005, e per gli anni 2007 e 2008 dall'articolo 4, comma 176, della legge regionale 1/2005, a carico dell'unità previsionale di base 4.1.340.2.2524 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3278 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
60. In corrispondenza al disposto di cui al comma 59 e al fine di dare sostanziale attuazione al combinato disposto di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo, della legge regionale 6/2003, come modificato dall'articolo 4, comma 49, lettera a), della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), all'articolo 10, comma 4, e all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 6/2003, è autorizzata la spesa complessiva di 28.345.482,70 euro suddivisa in ragione di 7.926.931,93 euro per l'anno 2006, di 9.871.644,43 euro per l'anno 2007 e di 10.546.906,34 euro per l'anno 2008, finanziata con contrazione di mutuo, a carico dell'unità previsionale di base 4.1.340.2.2524 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3270 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
61. Al comma 1 bis dell'articolo 1 della legge regionale 17 luglio 1995, n. 28 (Sovvenzioni pluriennali al Comune di Monfalcone per il recupero del quartiere di Panzano), le parole <<e <<Casa Mazzoli>>>> sono soppresse.
62. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 1 bis, della legge regionale 28/1995 come modificato dal comma 61 continuano a fare carico all'unità previsionale di base 4.2.340.2.433 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3366 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
63. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare i fondi assegnati dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per l'acquisto di materiale hardware, software, di pubblicazioni specialistiche, di organizzazione di convegni, nonché per le spese di missione e per partecipazione a corsi di formazione, nell'ambito delle attività di interesse dell'Osservatorio degli appalti.
64. I fondi di cui al comma 63 possono, altresì, essere destinati alla realizzazione di attività formative in materia di appalti e di normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, prestate a favore delle stazioni appaltanti, nonché al versamento delle quote associative o di eventuali contributi straordinari all'Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e compatibilità ambientale - Associazione federale delle Regioni e delle Province autonome (ITACA).
65. Le spese di cui ai commi 63 e 64 possono essere disposte mediante apertura di credito a favore di un funzionario delegato, dipendente in servizio presso la Direzione centrale competente per materia.
66. In relazione al disposto dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 270 (Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di Sant'Egidio Abate in Camporosso Valcanale, a sollievo delle spese già sostenute per l'esecuzione dei lavori di recupero statico e funzionale di edifici da adibire a ricettività a basso costo sul Monte Lussari e ad integrazione statale, un contributo straordinario tendente a coprire la differenza tra l'importo di contributo statale assegnato alla Parrocchia ai sensi della legge 270/1997 e quello effettivamente erogato ai sensi della medesima legge statale.
67. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 66 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici. La concessione del contributo avviene su presentazione della documentazione attestante l'importo statale erogato ai sensi della legge 270/1997. Il contributo straordinario di cui al comma 66 è definitivamente determinato ed erogato con il provvedimento di concessione.
68. Per le finalità di cui al comma 66 è autorizzata la spesa di 187.000 euro per l'anno 2006, a carico dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3440 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
69. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Mereto di Tomba un contributo per la realizzazione di opere di arredo urbano e per interventi di manutenzione dell'illuminazione e dell'impiantistica pubblica.
70. La domanda per il contributo di cui al comma 69 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, corredata di una relazione illustrativa dell'attività da realizzare, del preventivo di spesa e del relativo piano di finanziamento.
71. Per le finalità previste dal comma 69 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3382 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
72. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 75, della legge regionale 1/2005, è concesso l'ulteriore contributo di 40.000 euro a sostegno delle spese di ristrutturazione dell'immobile di proprietà adibito a palestra nel Comune di Gorizia.
73. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 72 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del relativo preventivo di spesa. Per l'intervento di cui al comma 72 non trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 14/2002. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
74. Per le finalità previste dal comma 72 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2006, a carico dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3442 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
75. I contributi concessi per le finalità di cui all'articolo 5, comma 35, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), possono essere utilizzati a sollievo degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi, dei mutui stipulati per la realizzazione degli interventi medesimi.
76. Gli oneri derivanti dal comma 75 continuano a far carico all'unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3432 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
77. Al comma 91 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2005, dopo le parole: <<Università degli Studi di Udine>> sono aggiunte le seguenti: <<e di altri soggetti pubblici e privati convenzionati con il Comune di San Daniele del Friuli che perseguono finalità di ricerca, sviluppo, innovazione e promozione del territorio.>>.
78. Al comma 91 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2005, dopo le parole <<un contributo straordinario pluriennale di 220.000 euro per dieci anni>> sono aggiunte le seguenti: <<a sostegno della spesa sia in conto capitale che in conto interessi>>.
79. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 91, della legge regionale 1/2005, come modificato dai commi 77 e 78, fanno carico all'unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3402 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
80. Ai commi 1 e 1 bis dell'articolo 39 ter della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 (Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l'adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976), come inseriti rispettivamente dall'articolo 58 della legge regionale 40/1996, e dall'articolo 138, comma 23, della legge regionale 13/1998, le parole: <<percentuale dell'ottanta per cento>> sono sostituite dalle seguenti <<percentuale del 60 per cento>>.
81. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 39 ter della legge regionale 50/1990, come modificato dal comma 80, fanno carico all'unità previsionale di base 4.5.340.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli 9508 e 9509 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
82. I finanziamenti finalizzati alla realizzazione degli interventi di manutenzione e sistemazione idraulica da attuare da parte delle Direzioni provinciali dei lavori pubblici, la cui spesa è autorizzata dalla Giunta regionale a valere sugli stanziamenti delle unità previsionali di base e dei capitoli di competenza del Servizio idraulica, sono allocati sulle unità previsionali di base e sui capitoli delle Direzioni provinciali dei lavori pubblici competenti con la procedura prevista dall'articolo 46, commi 3, 3 bis e 3 ter, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7).
83. Al fine della gestione delle spese di cui al comma 82, il Direttore provinciale competente può autorizzare aperture di credito a favore di un dipendente regionale.
84. 
( ABROGATO )
85. 
( ABROGATO )
86. 
( ABROGATO )
87. Le quote rinvenienti dall'applicazione dei commi 84, 85 e 86, per complessivi 3.760.429,88 euro, sono vincolate alla copertura delle autorizzazioni di spesa disposte con il comma 123, tabella D, a carico delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli dell'allegato documento tecnico a fianco di ciascuna indicati: unità previsionale di base 4.5.340.1.636 - capitolo 9422 e unità previsionale di base 4.5.340.2.644 - capitoli 9500 e 9548.
88. Al comma 72 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2004, dopo le parole: <<lavori di>> sono inserite le seguenti: <<nuova costruzione, >>.
89. 
( ABROGATO )
(4)
90. Il Comune di Gemona del Friuli è autorizzato ad utilizzare i finanziamenti concessi in base all'articolo 5, comma 56, della legge regionale 4/2001, all'articolo 5, comma 40, della legge regionale 1/2003, e all'articolo 4, comma 68, della legge regionale 1/2004, per altra destinazione, purché coerente con gli interventi previsti dall'articolo 4, comma 55, della legge regionale 2/2000.
91. Con deliberazione della Giunta regionale si provvede alla conferma dei contributi erogati e alla devoluzione degli stessi, con riferimento alle finalità di cui al comma 90, su conforme domanda del Comune interessato, da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla Direzione regionale ambiente e lavori pubblici.
92. Al comma 20 dell'articolo 4 della legge regionale 15/2005, le parole: <<comma 3>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 22>>.
93. Al comma 148 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2005, sono aggiunte, in fine, le parole: <<, nonché operatori concessionari di aree demaniali portuali.>>.
94. Al comma 149 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2005, dopo le parole: <<messe direttamente a disposizione>> sono inserite le seguenti: <<degli operatori concessionari di aree demaniali portuali nonché>>.
95. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 148, della legge regionale 1/2005, come modificato dal comma 93, continuano a far carico all'unità previsionale di base 5.2.350.2.191 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3775 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
96. Al fine di potenziare i servizi a terra correlati alla gestione delle autostrade del mare, anche attraverso la redazione di studi e progetti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda speciale per il Porto di Monfalcone un contributo straordinario di 75.000 euro.
97. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 96 è presentata alla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità ed infrastrutture di trasporto - Servizio trasporto merci - entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.
98. Per le finalità previste dal comma 96 è autorizzata la spesa di 75.000 euro per l'anno 2006, a carico dell'unità previsionale di base 5.2.350.2.192 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3763 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
99. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere nuove azioni dell'aeroporto <<Duca Amedeo d'Aosta>> di Gorizia di cui all'articolo 38 (Partecipazione al capitale sociale di una società per azioni per il rilancio dell'aeroporto <<Duca Amedeo d'Aosta>> di Gorizia) della legge regionale 13/1998, sino alla concorrenza dell'importo di 50.000 euro.
100. Al comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 13/1998, le parole: <<, in misura non superiore al 40 per cento,>> sono soppresse.
101. Per le finalità previste dal comma 99 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2006, a carico dell'unità previsionale di base 5.4.270.2.861 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 1301 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
102. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per lo svolgimento di autoservizi internazionali di collegamento tra il Friuli Venezia Giulia e la Croazia. I criteri e le modalità di concessione ed erogazione di tali contributi sono definiti con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 7/2000 e in ottemperanza alle vigenti disposizioni comunitarie. In fase di prima attuazione sono considerate ammissibili le spese sostenute dall'1 gennaio 2006.
103. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 102 fanno carico all'unità previsionale di base 5.4.350.1.202 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3911 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
104. 
( ABROGATO )
(7)
105. Al comma 39 dell'articolo 4 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), le parole: <<a società, organismi universitari o di ricerca o professionisti singoli o associati>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai soggetti individuati dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 14/2002, nonché a società, organismi universitari o di ricerca>>.
106. Le spese per l'acquisizione di strumentazione, per l'attribuzione di incarichi in materia di geologia applicata e di idrogeologia del suolo e sottosuolo del territorio regionale, per la predisposizione e la redazione della cartografia geologico-tecnica e geologico-formazionale del territorio regionale, di cui all'articolo 14 bis della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche e attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), possono essere disposte anche mediante apertura di credito ad un dipendente dell'Amministrazione regionale.
107. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 106 fanno carico all'unità previsionale di base 6.1.340.2.85 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli 2220 e 2221 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
108. Al fine di attuare l'interconessione delle linee elettriche tra la valle del Piave e l'alta val Tagliamento mediante la realizzazione di idoneo elettrodotto, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Forni di Sopra un contributo straordinario di 160.000 euro quale compartecipazione economica per l'iniziativa.
109. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 108 è presentata alla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità ed infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale regionale ed energia - entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.
110. Per le finalità previste dal comma 108 è autorizzata la spesa di 160.000 euro per l'anno 2006, a carico dell'unità previsionale di base 6.1.350.2.76 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 1981 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
111. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad utilizzare il finanziamento di cui all'articolo 7, comma 13, della legge regionale 1/2004, per le finalità previste dall'articolo 4, comma 144, della legge regionale 1/2005.
112. Per gli stanziamenti già oggetto di formale impegno si provvede mediante conferma dello stesso con riferimento alla finalità di cui al comma 111, previa deliberazione della Giunta regionale.
113. Al comma 144 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2005, dopo le parole <<mediante conferimento di capitali,>> sono inserite le seguenti: <<conferimenti in natura e trasferimenti di diritti,>>.
114. Al comma 144 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2005, dopo le parole: <<realizzazione e/o gestione di infrastrutture immateriali>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché ad altre società controllate dalla Regione, a condizione che gli aumenti in parola siano utilizzati per costituire o capitalizzare società aventi le finalità di cui sopra>>.
115. Al comma 147 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2005, le parole: <<al capitolo 3671>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai capitoli 3671 e 3700>>.
116. 
( ABROGATO )
117. 
( ABROGATO )
118. L'Amministrazione regionale stabilisce con regolamento la disciplina tecnica e le specifiche delle opere destinate ad ospitare le reti di banda larga.
119. L'Amministrazione regionale, per le finalità di cui al comma 118, è autorizzata ad affidare all'Università di Udine, Dipartimento di ingegneria elettrica, gestionale e meccanica, l'incarico per la definizione di un regolamento recante la disciplina tecnica e le specifiche delle opere destinate ad ospitare le reti di banda larga.
120. I soggetti di cui all'articolo 3 della legge regionale 14/2002 sono tenuti al rispetto del regolamento nella progettazione e realizzazione di lavori pubblici. Eventuali deroghe possono essere concesse dalla Regione.
121. I Comuni inseriscono nelle convenzioni per le lottizzazioni convenzionate e nei titoli abilitativi edilizi, l'obbligo di osservare il regolamento di cui al comma 118, ogni qualvolta risulti possibile dal punto di vista costruttivo.
122. Per le finalità previste dal comma 119, è destinata la spesa di 7.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.350.1.1636 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 9039 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
123. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella D, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate, con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, s'intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico d'accompagnamento.
Note:
1Comma 52 sostituito da art. 4, comma 21, L. R. 12/2006
2Parole soppresse al comma 57 da art. 4, comma 25, L. R. 12/2006
3Parole sostituite al comma 57 da art. 4, comma 25, L. R. 12/2006
4Comma 89 abrogato da art. 4, comma 23, L. R. 12/2006
5Parole aggiunte al comma 102 da art. 4, comma 60, L. R. 12/2006
6Integrata la disciplina del comma 18 da art. 20, comma 1, L. R. 17/2006
7Comma 104 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
8Integrata la disciplina del comma 44 da art. 5, comma 19, L. R. 1/2007, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 4, comma 30, L. R. 22/2007
9Comma 54 sostituito da art. 5, comma 45, L. R. 1/2007
10Parole soppresse al comma 108 da art. 5, comma 123, L. R. 1/2007
11Comma 112 interpretato da art. 5, comma 106, L. R. 1/2007
12Comma 84 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
13Comma 85 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
14Comma 86 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
15Comma 41 abrogato da art. 4, comma 23, L. R. 22/2007
16Comma 42 abrogato da art. 4, comma 23, L. R. 22/2007
17Comma 43 abrogato da art. 4, comma 23, L. R. 22/2007
18Parole aggiunte al comma 54 da art. 4, comma 81, L. R. 22/2007
19Comma 52 sostituito da art. 3, comma 74, L. R. 30/2007
20Comma 52 sostituito da art. 9, comma 41, L. R. 9/2008
21Parole sostituite al comma 54 da art. 9, comma 45, L. R. 9/2008
22Comma 23 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 16/2008
23Comma 25 sostituito da art. 2, comma 2, L. R. 16/2008
24Comma 26 sostituito da art. 2, comma 3, L. R. 16/2008
25Comma 26 bis aggiunto da art. 2, comma 4, L. R. 16/2008
26Comma 27 sostituito da art. 2, comma 5, L. R. 16/2008
27Comma 27 bis aggiunto da art. 2, comma 6, L. R. 16/2008
28Lettera a) del comma 5 abrogata da art. 29, comma 1, lettera h), L. R. 9/2009
29Lettera b) del comma 5 abrogata da art. 29, comma 1, lettera h), L. R. 9/2009
30Integrata la disciplina del comma 23 da art. 3, comma 1, L. R. 11/2009
31Integrata la disciplina del comma 23 da art. 3, comma 2, L. R. 11/2009
32Integrata la disciplina del comma 23 da art. 3, comma 6, L. R. 11/2009
33Parole sostituite al comma 25 da art. 3, comma 9, L. R. 11/2009
34Integrata la disciplina del comma 34 da art. 4, comma 19, L. R. 12/2009
35Comma 18 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
36Comma 19 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
37Comma 20 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
38Comma 21 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
39Parole soppresse al comma 25 da art. 127, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010 , a decorrere dall'1 gennaio 2011.
40Parole soppresse al comma 26 da art. 127, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010 , a decorrere dall'1 gennaio 2011.
41Parole soppresse al comma 27 da art. 127, comma 1, lettera d), L. R. 17/2010 , a decorrere dall'1 gennaio 2011.
42Comma 25 sostituito da art. 14, comma 20, L. R. 22/2010
43Comma 116 abrogato da art. 38, comma 1, lettera a), L. R. 3/2011
44Comma 117 abrogato da art. 38, comma 1, lettera a), L. R. 3/2011
45Comma 28 abrogato da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 9/2012
46Comma 29 abrogato da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 9/2012
47Comma 30 abrogato da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 9/2012
48Comma 99 abrogato da art. 30, comma 1, lettera yy), L. R. 10/2012 . L'abrogazione decorre dall'efficacia dell'abrogazione dell'art. 38 L.R. 13/1998.
49Comma 100 abrogato da art. 30, comma 1, lettera yy), L. R. 10/2012 . L'abrogazione decorre dall'efficacia dell'abrogazione dell'art. 38 L.R. 13/1998.
50Comma 101 abrogato da art. 30, comma 1, lettera yy), L. R. 10/2012 . L'abrogazione decorre dall'efficacia dell'abrogazione dell'art. 38 L.R. 13/1998.
51Parole soppresse al comma 23 da art. 4, comma 90, lettera a), L. R. 14/2012
52Comma 23 bis aggiunto da art. 4, comma 90, lettera b), L. R. 14/2012
53Parole soppresse al comma 25 da art. 4, comma 90, lettera c), L. R. 14/2012
54Comma 26 bis abrogato da art. 4, comma 90, lettera d), L. R. 14/2012
55Comma 27 bis abrogato da art. 4, comma 90, lettera d), L. R. 14/2012
56Comma 49 abrogato da art. 9, comma 111, L. R. 27/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2014, per effetto dell'abrogazione della L.R. 24/1999.
57Non si dà seguito all'abrogazione disposta dall'art. 9, comma 111, L.R. 27/2012 per effetto dell'abrogazione del medesimo ad opera dell'art. 8, comma 1, lett. a) della L.R. 20/2013.
58Comma 63 sostituito da art. 3, comma 25, L. R. 5/2013
59Comma 64 sostituito da art. 3, comma 25, L. R. 5/2013
60Comma 65 sostituito da art. 3, comma 25, L. R. 5/2013
61Parole aggiunte al comma 64 da art. 20, comma 8, L. R. 13/2014
62Comma 49 abrogato da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 24/1999.
63Comma 56 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
64Comma 52 abrogato da art. 50, comma 1, lettera d), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
65Comma 53 abrogato da art. 50, comma 1, lettera d), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.