LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2006).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/01/2006
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 3
 (Riforma del sistema dei trasferimenti ordinari a favore dei Comuni)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia adotta un sistema di trasferimenti a favore dei Comuni che favorisce l'autonomia finanziaria degli enti medesimi riconosciuta dall'articolo 119 della Costituzione e che tiene conto delle peculiarità locali in modo da assicurare una distribuzione equa, funzionale e coerente delle risorse regionali.
2. Per la finalità di cui al comma 1 la Regione finanzia in modo indistinto i bilanci delle amministrazioni comunali principalmente mediante trasferimenti ordinari, erogati senza vincolo di destinazione e senza obbligo di rendicontazione.
3. I trasferimenti ordinari spettanti annualmente ai Comuni sono suddivisi nelle seguenti quote:
a) quota di fiscalità legata al territorio da assegnare sulla base di parametri di fiscalità locale, pari al 65 per cento dei trasferimenti ordinari;
b) quota di compensazione, pari al 35 per cento dei trasferimenti ordinari.
4. I trasferimenti ordinari di cui al comma 3 assicurano almeno il 95 per cento del trasferimento ordinario dell'anno 2005, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera a), della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005); per i Comuni ai quali, ai sensi del comma 3, spetta un'assegnazione superiore ai trasferimenti ordinari dell'anno 2005, è attribuita una quota pari al trasferimento ordinario 2005 maggiorato del 5 per cento della differenza tra assegnazione ai sensi del comma 3 e il trasferimento ordinario 2005.
5. La quota residuata dopo il riparto di cui al comma 3 è destinata a incentivare miglioramenti organizzativi e gestionali, con particolare riferimento all'esercizio coordinato di funzioni e gestione associata di servizi.