LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19

Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/11/2006
Allegati:
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.06 - Veterinaria
120.05 - Personale regionale

Art. 7
 (Consulta regionale per l'educazione continua in medicina)
1. È istituita, presso la Direzione centrale salute e protezione sociale, la Consulta regionale per l'educazione continua in medicina, con il compito di analizzare i bisogni formativi dei professionisti della sanità coinvolti nel processo di formazione continua di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e di contribuire all'individuazione degli obiettivi formativi.
2. La Consulta è composta da:
a) l'Assessore alla salute e protezione sociale, o da un suo delegato, con funzioni di presidente;
b) un componente designato congiuntamente dalle Aziende per i servizi sanitari;
c) un componente designato congiuntamente dalle Aziende ospedaliere;
d) un componente designato congiuntamente dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici;
e) un componente designato dall'Università degli studi di Trieste;
f) un componente designato dall'Università degli studi di Udine;
g) due componenti designati congiuntamente dagli ordini provinciali dei medici chirurghi e odontoiatri, di cui uno per la professione medica e uno per la professione odontoiatrica;
h) un componente designato congiuntamente dagli ordini provinciali dei medici veterinari;
i) un componente designato congiuntamente dagli ordini provinciali dei biologi;
j) un componente designato congiuntamente dagli ordini provinciali dei farmacisti;
k) un componente designato dall'Ordine regionale degli psicologi;
l) un componente designato congiuntamente dagli ordini provinciali dei chimici;
m) un componente designato congiuntamente dai collegi provinciali degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia;
n) un componente designato congiuntamente dai collegi provinciali delle ostetriche;
o) un componente designato congiuntamente dai collegi provinciali dei tecnici sanitari di radiologia;
p) un componente designato dall'Associazione nazionale tecnici di laboratorio;
q) un componente designato dall'Associazione italiana tecnici audiometristi;
r) un componente designato dall'Associazione italiana tecnici neurofisiopatologia;
s) un componente designato dall'Associazione italiana fisioterapisti;
t) un componente designato dall'Associazione unione nazionale personale ispettivo sanitario d'Italia;
u) un componente designato dall'Associazione nazionale educatori professionali;
v) un componente designato dall'Associazione nazionale dietisti;
w) un componente designato dalla Federazione logopedisti italiani - Triveneto;
x) un componente designato dall'Associazione italiana ortottisti assistenti in oftalmologia;
y) un componente designato dall'Associazione italiana terapisti occupazionali;
z) un componente designato dal Centro regionale di formazione per l'area della medicina generale;
aa) un componente designato dall'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie;
bb) un componente designato dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente;
cc) un componente designato dall'Agenzia regionale della sanità.
3. La Consulta è costituita con decreto del direttore della Direzione centrale salute e protezione sociale e dura in carica tre anni. I componenti possono essere riconfermati.
4. Ai componenti esterni è corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta, quantificato con il decreto di costituzione della Consulta, nonché il trattamento di missione e il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali con qualifica dirigenziale.
5. La mancata partecipazione senza giustificativo motivo ad almeno quattro sedute consecutive della Consulta comporta la decadenza del componente, che viene sostituito con le modalità di cui ai commi 2 e 3.
6. Le funzioni di segreteria della Consulta sono assicurate dalla Direzione centrale salute e protezione sociale.