LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19

Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/11/2006
Allegati:
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.06 - Veterinaria
120.05 - Personale regionale

Art. 31
 (Disposizioni in materia di strutture residenziali per anziani)
1. 
( ABROGATO )
2. 
( ABROGATO )
3. La Giunta regionale approva e aggiorna annualmente l'elenco delle strutture residenziali per anziani regolarmente autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2015, n. 0144/Pres.
4. Nell'elenco di cui al comma 3 devono essere indicate la tipologia della struttura, la natura giuridica dell'ente gestore, il numero di posti letto autorizzati per autosufficienti e per non autosufficienti e la retta giornaliera praticata nell'anno in corso.
5. Al fine della predisposizione dell'elenco di cui al comma 3, gli enti gestori delle strutture residenziali per anziani comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati di cui al comma 4 alla Direzione centrale competente in materia di salute, che definisce con proprio atto le modalità e i termini della comunicazione.
6. La retta giornaliera di cui al comma 4 include almeno i costi sostenuti per garantire le prestazioni e i servizi minimi previsti dalla normativa vigente ai fini autorizzativi, al netto di quelli a carico del Servizio sanitario regionale.
7. La retta giornaliera comunicata ai sensi del comma 5 non può essere aumentata nel corso dell'anno di riferimento. In caso di aumento della retta giornaliera rispetto all'anno precedente, la comunicazione di cui al comma 5 è corredata da apposita relazione che dia evidenza dei motivi oggettivi alla base dell'incremento.
7 bis. In caso di inadempimento delle disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7, la Direzione centrale competente diffida l'ente gestore a provvedere entro un termine perentorio di sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, la Direzione centrale competente applica le sanzioni amministrative previste dall' articolo 67 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), e dall' articolo 34 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).
8. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente), nella determinazione della quota di compartecipazione dell'utente al costo dei servizi sociosanitari, alla persona accolta in strutture residenziali per anziani è comunque garantita, ai fini dell'autosufficienza economica, la conservazione di una quota minima del proprio reddito, per far fronte alle proprie esigenze e spese personali di prima necessità.
9. La quota minima di cui al comma 8, determinata con deliberazione della Giunta regionale, è adeguata annualmente in relazione all'indice nazionale dei prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 5 da art. 9, comma 8, L. R. 24/2009
2Comma 1 abrogato da art. 50, comma 4 ter, L. R. 17/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 13, cc. 1 e 3, L.R. 10/1997, con effetto dalla data di avvio del nuovo sistema di finanzamento come stabilito all'art. 50, c. 4 bis, L.R. 17/2014, introdotto dall'art. 9, c. 47, L.R. 31/2017.
3Comma 2 abrogato da art. 50, comma 4 ter, L. R. 17/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 13, cc. 1 e 3, L.R. 10/1997, con effetto dalla data di avvio del nuovo sistema di finanzamento come stabilito all'art. 50, c. 4 bis, L.R. 17/2014, introdotto dall'art. 9, c. 47, L.R. 31/2017.
4Comma 1 abrogato da art. 65, comma 7, L. R. 22/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 13, commi da 1 a 5 bis, L.R. 10/1997, a decorrere dalla data di avvio del nuovo sistema di finanziamento di cui all'art. 65, c. 6 della medesima L.R. 22/2019.
5Comma 2 abrogato da art. 65, comma 7, L. R. 22/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 13, commi da 1 a 5 bis, L.R. 10/1997, a decorrere dalla data di avvio del nuovo sistema di finanziamento di cui all'art. 65, c. 6 della medesima L.R. 22/2019.
6Comma 1 abrogato da art. 8, comma 4, lettera a), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
7Comma 2 abrogato da art. 8, comma 4, lettera a), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
8Comma 3 sostituito da art. 8, comma 4, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
9Comma 4 sostituito da art. 8, comma 4, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
10Comma 5 sostituito da art. 8, comma 4, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
11Comma 6 sostituito da art. 8, comma 4, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
12Comma 7 sostituito da art. 8, comma 4, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
13Comma 8 sostituito da art. 8, comma 4, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
14Comma 9 sostituito da art. 8, comma 4, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
15Comma 7 bis aggiunto da art. 8, comma 4, lettera c), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
16Vedi la disciplina transitoria del comma 7, stabilita da art. 8, comma 6, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
17Parole sostituite al comma 7 bis da art. 70, comma 1, lettera a), L. R. 10/2023
18Parole aggiunte al comma 7 bis da art. 70, comma 1, lettera b), L. R. 10/2023
19Comma 8 sostituito da art. 70, comma 2, L. R. 10/2023
20Comma 9 sostituito da art. 70, comma 3, L. R. 10/2023