LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19

Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/11/2006
Allegati:
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.06 - Veterinaria
120.05 - Personale regionale

Art. 23
 (Disposizioni in materia di investimenti nel settore socioeducativo)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 3, della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32 (Disciplina degli asili - nido comunali), e dall'articolo 13, comma 2, della legge regionale 49/1993, i termini per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi sono fissati, per l'anno 2006, al 15 dicembre.
2. Per l'anno 2006 i contributi previsti dall'articolo 21 della legge regionale 32/1987 e dall'articolo 13 della legge regionale 49/1993, sono destinati, esclusivamente, all'adeguamento dei servizi di asilo nido, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, ai requisiti di cui all'articolo 13, comma 2, della legge regionale 20/2005, nonché all'arredamento di nuovi asili nido aziendali realizzati, con contributi pubblici, da consorzi industriali.