LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 agosto 2006, n. 17

Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/09/2006
Allegati:
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.02 - Foreste
450.02 - Pesca - Acquacoltura
440.02 - Parchi e riserve naturali
440.01 - Beni ambientali

Art. 21
 (Modifiche alla legge regionale 42/1996 in materia di parchi e riserve naturali)
1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), le parole: <<l'Amministrazione regionale provvede, in sede di prima applicazione della legge istitutiva,>> sono sostituite dalle seguenti: <<l'Organo gestore provvede>>.
2. Al comma 7 dell'articolo 17 della legge regionale 42/1996 le parole: <<In sede di prima applicazione, l'Amministrazione regionale, d'intesa con l'Organo gestore, apporta al PCS le modificazioni ritenute accoglibili. Per quanto previsto al comma 2,>> sono soppresse.
3.
Dopo l'articolo 43 della legge regionale 42/1996 è inserito il seguente:
<<Art. 43 bis
 (Istituzione della Riserva naturale della Val Alba)
1. È istituita la Riserva naturale regionale della Val Alba.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:50.000 allegata alla presente legge (Allegato 3 bis).
3. Entro il 31 dicembre 2007 l'Amministrazione regionale e l'Organo gestore provvedono agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18.>>.

4. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 43 bis della legge regionale 42/1996, come inserito dal comma 3, fanno carico all'unità previsionale di base 11.6.330.2.133 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3139 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.