LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1

Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/01/2006
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.02 - Comunità montane
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali

Art. 14
 (Istituti di garanzia)
1.  
( ABROGATO )
(1)
2. Nel rispetto dei principi fissati dagli statuti, gli enti locali regolamentano i casi di esercizio del potere di nomina di un commissario ad acta per l'adozione di atti obbligatori in forza di norme di legge o di statuto.
3.  
( ABROGATO )
(2)
4.  
( ABROGATO )
(3)
5.  
( ABROGATO )
(4)
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 12, comma 43, L. R. 22/2010
2Comma 3 abrogato da art. 12, comma 43, L. R. 22/2010
3Comma 4 abrogato da art. 12, comma 43, L. R. 22/2010
4Comma 5 abrogato da art. 12, comma 43, L. R. 22/2010