LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1

Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/01/2006
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.02 - Comunità montane
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali

Capo V
 Esercizio coordinato di funzioni e gestione associata di servizi tra enti locali
Art. 20
 (Forme collaborative tra gli enti locali)
1. Allo scopo di rendere la propria azione maggiormente efficace ed efficiente, gli enti locali possono esercitare le funzioni e gestire i servizi in modo coordinato in ambiti territoriali adeguati sotto il profilo demografico, ambientale e socio-economico, mediante le seguenti forme di collaborazione:
a) convenzioni;
b) associazioni intercomunali;
c) unioni dei Comuni.
c bis) unioni dei Comuni montani, di seguito denominate Unioni montane.
(1)
2. Gli atti relativi alla costituzione e alla modificazione delle forme collaborative sono comunicati alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.
Note:
1Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 33, comma 1, L. R. 14/2011
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 49, comma 3, L. R. 18/2015
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 3/2012 nel testo modificato da art. 23, comma 1, L. R. 26/2012
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 5, L. R. 15/2014
5Articolo abrogato da art. 69, comma 1, lettera a), L. R. 26/2014
6L'articolo continua ad applicarsi alle forme associative esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 26/2014, fino al loro scioglimento o alla loro trasformazione, come disposto all'art. 10, c. 46, L.R. 27/2014.
Art. 21

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 25 bis, L. R. 17/2008
2Vedi anche quanto disposto dall'art. 25, comma 1, L. R. 14/2011
3Vedi anche quanto disposto dall'art. 49, comma 3, L. R. 18/2015
4Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2019
Art. 22
 (Associazioni intercomunali)
1. Le associazioni intercomunali, finalizzate alla gestione associata di una pluralità di funzioni e servizi, sono costituite da Comuni contermini inseriti in contesti omogenei dal punto di vista territoriale e socio-economico e non ricompresi nel territorio di altra associazione e sono dotate di uffici comuni.
1 bis. Qualora, successivamente al quarto anno dalla costituzione di una associazione intercomunale, venga meno per uno o più comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti il requisito della contiguità territoriale di cui al comma 1, per effetto del recesso di uno o più comuni o della mancata volontà, di uno o più comuni, di prorogare la durata dell'associazione, il comune o i comuni non contermini possono continuare a far parte dell'associazione a condizione che i medesimi, se interessati a restare nella forma associativa, e i restanti comuni deliberino tale volontà e la attestino nella convenzione quadro.
2. Le associazioni intercomunali sono costituite per un periodo non inferiore a sei anni.
3. Le associazioni intercomunali sono costituite con deliberazioni conformi dei consigli comunali, adottate a maggioranza assoluta dei componenti, con le quali viene approvata la convenzione quadro.
4. Sono organismi di coordinamento delle associazioni intercomunali:
a) il Presidente dell'associazione, eletto tra i sindaci dei Comuni associati;
b) la Conferenza dei sindaci.
5. La convenzione quadro disciplina:
a) l'oggetto e la durata dell'associazione;
b) le competenze e il funzionamento degli organismi di coordinamento di cui al comma 4;
c) la modalità e le eventuali forme del coordinamento tecnico, amministrativo e organizzativo;
d) le funzioni e i servizi comunali da svolgere in forma associata e i criteri generali relativi alle modalità di esercizio, tra cui l'individuazione del Comune capofila;
e) i rapporti finanziari tra i Comuni associati.
6. La convenzione quadro trova applicazione mediante convenzioni attuative, fra tutti o alcuni dei Comuni associati, approvate dalle giunte comunali nonché mediante gli atti regolamentari e programmatori dei Comuni.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 25 bis, L. R. 17/2008
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 49, comma 3, L. R. 18/2015
3Vedi anche quanto disposto dall'art. 25, comma 1, L. R. 14/2011
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 36, L. R. 27/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013., sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 11, comma 5, lettera g), L. R. 5/2013
5Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 2, L. R. 5/2013 .Le disposizioni di cui al comma 1 bis trovano applicazione dall'anno 2013, come stabilito dal comma 3 del medesimo art. 11 L.R. 5/2013.
6Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 40, comma 1, L. R. 26/2014
7Articolo abrogato da art. 69, comma 1, lettera a), L. R. 26/2014
8L'articolo continua ad applicarsi alle forme associative esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 26/2014, fino al loro scioglimento o alla loro trasformazione, come disposto all'art. 10, c. 46, L.R. 27/2014.
Art. 23
1. Le unioni di Comuni sono enti locali costituiti da Comuni territorialmente contermini, per l'esercizio congiunto di funzioni, competenze e servizi, tra le quali devono essere comprese, all'atto della costituzione, almeno quattro tra le seguenti:
a) finanza e contabilità;
b) tributi;
c) commercio e attività produttive;
d) urbanistica;
e) servizi tecnici;
f) gestione del personale;
g) polizia municipale.
2. Le unioni di Comuni sono costituite per un periodo non inferiore a sei anni.
3. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione di Comuni sono approvati dai consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei Comuni. L'istituzione dell'unione di Comuni decorre dalla data di stipulazione dell'atto costitutivo, qualora non diversamente previsto dall'atto medesimo.
4. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le loro competenze, le modalità per la loro costituzione, la sede, l'ordinamento finanziario. Lo statuto definisce, altresì, le procedure conseguenti allo scioglimento dell'unione o al recesso da parte di uno dei Comuni partecipanti.
5. Il segretario dell'unione svolge le funzioni di segreteria anche per i Comuni facenti parte dell'unione.
5 bis. Qualora alla data di costituzione dell'unione il segretario dell'unione non svolga già le funzioni di segreteria in tutti i comuni dell'unione, il sindaco può confermare l'incarico del segretario comunale, diverso da quello dell'unione, fino alla scadenza del contratto.
6. I Comuni costituiti in unione definiscono con deliberazione consiliare la quota annua delle proprie entrate da versare all'unione per l'esercizio delle funzioni a essa attribuite.
7. L'unione di Comuni ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni a essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.
8. Spetta alle unioni di Comuni presentare direttamente le richieste nelle materie di loro competenza per ottenere incentivi regionali previsti a favore degli enti locali.
9. Alle unioni di Comuni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi a esse direttamente affidati.
10. Alle unioni di Comuni si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano l'ordinamento dei Comuni.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 27, L. R. 11/2011
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 49, comma 3, L. R. 18/2015
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 31, L. R. 11/2011
4Vedi anche quanto disposto dall'art. 25, comma 1, L. R. 14/2011
5Comma 5 bis aggiunto da art. 11, comma 17, L. R. 5/2013
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 40, L. R. 6/2013 , a decorrere dall'1 gennaio 2013., sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 14, comma 48, L. R. 27/2014
7Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 40, comma 1, L. R. 26/2014
8Articolo abrogato da art. 69, comma 1, lettera a), L. R. 26/2014
9L'articolo continua ad applicarsi alle forme associative esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 26/2014, fino al loro scioglimento o alla loro trasformazione, come disposto all'art. 10, c. 46, L.R. 27/2014.
10Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 28, L. R. 33/2015
11Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 30, L. R. 33/2015
Art. 24

( ABROGATO )

Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 28, L. R. 33/2015
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 29, L. R. 33/2015
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 10/2016
4Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2019