LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1

Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/01/2006
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.02 - Comunità montane
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali

TITOLO II
 SISTEMA ISTITUZIONALE DEI POTERI PUBBLICI
Capo I
 Regione, Province e Comuni
Art. 5
 (Sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza)
1. Nella regione Friuli Venezia Giulia, le funzioni amministrative sono conferite a Comuni e Province secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, al fine di favorirne l'assolvimento da parte dell'ente territorialmente e funzionalmente più vicino ai cittadini interessati.
2. I Comuni, le Province e la Regione, sulla base del principio di sussidiarietà e per lo svolgimento di attività di interesse generale, riconoscono il ruolo dei cittadini, delle famiglie, delle imprese, delle formazioni sociali e delle organizzazioni di volontariato e ne favoriscono l'autonoma iniziativa.
3. I Comuni, le Province e la Regione, nell'esercizio delle proprie competenze, favoriscono gli istituti della concertazione e l'attribuzione delle funzioni alle formazioni sociali e alle organizzazioni di volontariato.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 52, L. R. 12/2009
Art. 6
 (Obiettivi strategici nell'esercizio delle funzioni amministrative)
1. La Regione pone a fondamento dell'intervento legislativo e della disciplina del conferimento delle funzioni amministrative a livello locale, il principio dell'integrazione tra politiche sociali, territoriali ed economiche.
2. I Comuni, le Province e la Regione esercitano le funzioni amministrative perseguendo l'obiettivo di realizzare un sistema istituzionale partecipato, per migliorare la qualità dei servizi resi ai cittadini secondo i principi di partecipazione, di semplificazione, di economicità, di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa.
3. I Comuni, le Province e la Regione, negli strumenti di programmazione e di progettazione, valorizzano i collegamenti tra politiche settoriali rivolte alle medesime categorie di destinatari o ai medesimi contesti territoriali, tenendo conto degli effetti reciproci di tali politiche.
4. La Regione esercita funzioni di alta programmazione secondo le modalità previste dalla legge, al fine di perseguire lo sviluppo omogeneo dell'intera comunità regionale.
Art. 7
 (Valorizzazione del territorio dei piccoli Comuni)
1. La Regione promuove, sostiene, tutela e valorizza, con le modalità previste ai capi V e VI, le attività economiche, sociali, ambientali e culturali esercitate nei piccoli Comuni e il ruolo di gestione del territorio che gli stessi svolgono nell'interesse della comunità regionale. Favorisce a tal fine, in particolare, l'esercizio coordinato di funzioni e la gestione associata dei servizi territoriali. Per piccoli Comuni si intendono i Comuni con popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 68, L. R. 30/2007
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 47, L. R. 12/2009
Art. 8
 (Autonomia dei Comuni e delle Province)
1. Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. La Provincia è l'ente locale che rappresenta e cura gli interessi di area vasta della propria comunità e ne promuove lo sviluppo.
3. I Comuni e le Province informano la loro attività istituzionale al principio di leale collaborazione e si impegnano alla cooperazione istituzionale nello svolgimento delle loro funzioni.
4. I Comuni e le Province hanno autonomia statutaria e regolamentare, organizzativa e finanziaria, ed esercitano poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
5. I Comuni e le Province sono titolari delle funzioni fondamentali a essi riconosciute e di quelle ulteriori, conferite loro con legge.
6. La Regione, in armonia con il quadro del sistema istituzionale previsto dalla presente legge, conferisce funzioni amministrative agli enti locali con leggi di settore che definiscono:
a) le funzioni da trasferire, ispirate a criteri di completezza, omogeneità e unicità;
b) gli enti destinatari delle funzioni;
c) i beni e le risorse finanziarie;
d) le risorse umane, nel contesto dell'attuazione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia.
7. Le leggi con cui la Regione conferisce le funzioni amministrative possono anche definire le condizioni per l'esercizio in forma associata delle medesime.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 52, L. R. 12/2009
Capo II
 Città metropolitane e comunità montane
Art. 9
 (Città metropolitane)
1. Con legge regionale possono istituirsi città metropolitane nelle zone comprendenti i Comuni capoluogo di provincia e altri eventuali Comuni territorialmente contigui i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione territoriale in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali, a condizione che la popolazione risultante non sia inferiore a 200.000 abitanti.
2. I Comuni che non rientrano nella città metropolitana continuano a costituire la originaria provincia di cui facevano parte a condizione che la circoscrizione provinciale risultante dalla modifica derivante dall'istituzione della città metropolitana possieda i presupposti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali). In mancanza di tali presupposti, i Comuni che non rientrano nella città metropolitana sono aggregati ad altra provincia esistente; qualora tale aggregazione non fosse possibile per mancanza di continuità territoriale, i consigli comunali di detti Comuni deliberano a maggioranza dei due terzi dei propri componenti la partecipazione o meno alla città metropolitana. In caso negativo, non si fa seguito al procedimento per l'istituzione della città metropolitana.
3. L'iniziativa spetta al Comune capoluogo d'intesa con gli altri eventuali Comuni interessati attraverso una formale e unitaria proposta, approvata da tutti i consigli comunali a maggioranza dei due terzi dei propri componenti, che contenga:
a) la delimitazione territoriale e la denominazione della città metropolitana;
b) l'ipotesi di riparto delle funzioni tra la città metropolitana e i Comuni in essa compresi;
c) l'ipotesi di eventuale revisione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni.
4. Entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta, la Giunta regionale presenta un apposito disegno di legge avente per oggetto l'istituzione della città metropolitana. La consultazione delle popolazioni interessate è effettuata secondo le norme previste dalla legge regionale di cui all'articolo 12, secondo comma, dello Statuto speciale di autonomia.
5. L'approvazione della legge istitutiva di una città metropolitana comporta la contestuale modificazione delle circoscrizioni provinciali e comunali interessate, nonché la successione della città metropolitana alla provincia.
6. La legge istitutiva della città metropolitana prevede le modalità di successione nei rapporti giuridici e patrimoniali tra gli enti locali interessati, nonché norme transitorie per la completa attivazione del nuovo ente locale, ivi comprese le procedure per l'elezione dei nuovi organi di governo.
7. Per gli organi, le elezioni e il funzionamento delle città metropolitane si applicano, in quanto compatibili, le norme per i Comuni.
8. Per lo svolgimento dei servizi di competenza statale si applica la normativa statale vigente.
9. Con riguardo alla popolazione e al territorio, spettano alla città metropolitana le funzioni della Provincia, nonché le funzioni in materia di:
a) pianificazione territoriale generale e reti infrastrutturali dei servizi pubblici;
b) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici locali;
c) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.
10. La legge istitutiva della città metropolitana può prevedere, tenuto conto dell'ipotesi di riparto di cui al comma 3, lettera b), il conferimento di ulteriori funzioni al nuovo ente locale.
Art. 10
 (Comunità montane)
1. Il Friuli Venezia Giulia tutela e valorizza il territorio montano quale patrimonio della comunità regionale, perseguendo e sostenendo, in particolare, lo sviluppo economico e sociale di tali aree.
2. Le comunità montane sono enti locali territoriali, dotati di autonomia statutaria, istituiti per la valorizzazione delle zone montane e per la promozione dell'esercizio associato di funzioni comunali.
3. Le comunità montane esercitano funzioni amministrative nei seguenti settori:
a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente;
b) foreste;
c) agricoltura;
d) risparmio energetico e riscaldamento;
e) turismo;
f) commercio.
4. Le comunità montane, inoltre:
a) esercitano le ulteriori funzioni amministrative conferite dalla legge;
b) esercitano le funzioni amministrative conferite dai Comuni e dalla Provincia;
c) provvedono alla gestione dei servizi delegata dai Comuni;
d) attuano gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea.
5. Le comunità montane elaborano piani di sviluppo del territorio al fine di valorizzare le zone montane e coordinano la loro attuazione.
6. La legge regionale stabilisce la delimitazione territoriale e i principi dell'ordinamento delle comunità montane e definisce le funzioni esercitate dagli enti locali operanti nel territorio montano.
7. Per quanto non disciplinato dalla legge, trovano applicazione nei confronti delle comunità montane le disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione dei Comuni del Friuli Venezia Giulia.
Note:
1Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera b), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 7, L. R. 33/2015
Capo III
 Potestà normativa degli enti locali
Art. 11
 (Potestà normativa)
1. I Comuni e le Province hanno potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare.
2. La potestà normativa è esercitata anche dalle città metropolitane, dalle comunità montane e dalle unioni di Comuni, secondo le previsioni di cui alla presente legge, in quanto compatibili.
Art. 12
 (Statuti)
1. I Comuni e le Province adottano il proprio statuto.
2. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con l'osservanza dei principi fissati dalla legislazione regionale in materia di elezioni, organi di governo e funzioni fondamentali, nonché in materia di organizzazione pubblica, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, le garanzie delle minoranze, le forme di partecipazione popolare, nonché le condizioni per assicurare pari opportunità tra uomo e donna anche in ordine alla presenza negli organi collegiali dell'ente.
3. Gli statuti e le relative modificazioni sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi, arrotondati per eccesso, dei componenti assegnati al consiglio. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni; in tal caso gli statuti e le relative modificazioni sono approvati se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati, computando a tale fine anche la votazione espressa nella prima seduta.
4. Gli statuti e le relative modificazioni sono affissi all'albo pretorio dell'ente locale per quindici giorni consecutivi e trasmessi alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, che ne cura la pubblicazione sul sito informatico istituzionale della Regione.
5. La Regione cura la raccolta e la conservazione degli statuti degli enti locali e assicura adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.
6. Gli statuti e le relative modificazioni entrano in vigore decorsi sette giorni dalla loro affissione all'albo pretorio dell'ente locale.
Note:
1Parole sostituite al comma 6 da art. 1, comma 1, L. R. 10/2016
2Parole soppresse al comma 6 da art. 1, comma 1, L. R. 10/2016
Art. 13
 (Regolamenti)
1. L'organizzazione e lo svolgimento di funzioni di propria competenza sono disciplinati, in armonia con i soli principi fondamentali eventualmente previsti dalle leggi regionali in ordine ai requisiti minimi di uniformità, nonché nel rispetto delle norme statutarie, dai Comuni e dalle Province con appositi regolamenti.
2. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge, la procedura di approvazione dei regolamenti è fissata dallo statuto.
3. I regolamenti sostituiscono la disciplina organizzativa e procedurale eventualmente dettata dallo Stato o dalla Regione con legge o regolamento. Fino all'adozione dei regolamenti degli enti locali si applicano le vigenti norme statali e regionali e i regolamenti attualmente vigenti, in quanto compatibili con la presente legge.
Art. 14
 (Istituti di garanzia)
1.  
( ABROGATO )
(1)
2. Nel rispetto dei principi fissati dagli statuti, gli enti locali regolamentano i casi di esercizio del potere di nomina di un commissario ad acta per l'adozione di atti obbligatori in forza di norme di legge o di statuto.
3.  
( ABROGATO )
(2)
4.  
( ABROGATO )
(3)
5.  
( ABROGATO )
(4)
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 12, comma 43, L. R. 22/2010
2Comma 3 abrogato da art. 12, comma 43, L. R. 22/2010
3Comma 4 abrogato da art. 12, comma 43, L. R. 22/2010
4Comma 5 abrogato da art. 12, comma 43, L. R. 22/2010
Capo IV
 Funzioni amministrative
Art. 15
 (Potestà amministrative)
1. Nell'ambito delle aree di rispettiva competenza i Comuni e le Province esercitano le seguenti potestà amministrative:
a) normazione;
b) programmazione e pianificazione;
c) organizzazione e gestione del personale;
d) controllo interno;
e) gestione amministrativa, finanziaria e contabile;
f) vigilanza e controllo nelle aree funzionali di competenza.
Art. 16
 (Funzioni del Comune)
1. Il Comune è titolare di tutte le funzioni amministrative che riguardano i servizi alla persona, lo sviluppo economico e sociale e il governo del territorio comunale, salvo quelle attribuite espressamente dalla legge ad altri soggetti istituzionali.
2. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9/1997, le funzioni esercitate dal Comune per i servizi di competenza statale sono definite con legge dello Stato.
Art. 17

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2019
Art. 18
 (Interventi sussidiari ed esercizio del potere sostitutivo)
1. In relazione alla salvaguardia di interessi unitari nelle materie di competenza regionale, specifiche disposizioni di legge regionale prevedono e disciplinano le ipotesi di esercizio, in via sussidiaria, del potere sostitutivo nei confronti degli enti locali esclusivamente attraverso il compimento di atti o di attività obbligatorie da parte di organi della Regione o sulla base di una decisione dei medesimi. Le leggi regionali, nel definire i presupposti sostanziali e procedurali in conformità al principio di leale collaborazione, apprestano congrue garanzie procedimentali idonee a consentire all'ente locale sostituito l'autonomo adempimento e la partecipazione nel procedimento.
Art. 19
 (Funzioni amministrative della Regione)
1. La Regione esercita in via esclusiva le funzioni amministrative:
a) di natura istituzionale, esercitate nell'interesse della Regione e del suo funzionamento;
b) di natura istituzionale, concernenti i rapporti internazionali e i rapporti con l'Unione europea, lo Stato, le altre Regioni e gli enti locali;
c) in materia di credito, finanza e tributi regionali.
2. Spettano alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi che rivestano esclusivo rilievo e interesse regionale, nonché le funzioni amministrative nelle seguenti materie, che comportano l'esercizio unitario a livello regionale:
a) sanità;
b) Corpo forestale regionale;
c) coordinamento regionale della protezione civile;
d) libro fondiario;
e) agricoltura.
Capo V
 Esercizio coordinato di funzioni e gestione associata di servizi tra enti locali
Art. 20
 (Forme collaborative tra gli enti locali)
1. Allo scopo di rendere la propria azione maggiormente efficace ed efficiente, gli enti locali possono esercitare le funzioni e gestire i servizi in modo coordinato in ambiti territoriali adeguati sotto il profilo demografico, ambientale e socio-economico, mediante le seguenti forme di collaborazione:
a) convenzioni;
b) associazioni intercomunali;
c) unioni dei Comuni.
c bis) unioni dei Comuni montani, di seguito denominate Unioni montane.
(1)
2. Gli atti relativi alla costituzione e alla modificazione delle forme collaborative sono comunicati alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.
Note:
1Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 33, comma 1, L. R. 14/2011
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 49, comma 3, L. R. 18/2015
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 3/2012 nel testo modificato da art. 23, comma 1, L. R. 26/2012
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 5, L. R. 15/2014
5Articolo abrogato da art. 69, comma 1, lettera a), L. R. 26/2014
6L'articolo continua ad applicarsi alle forme associative esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 26/2014, fino al loro scioglimento o alla loro trasformazione, come disposto all'art. 10, c. 46, L.R. 27/2014.
Art. 21

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 25 bis, L. R. 17/2008
2Vedi anche quanto disposto dall'art. 25, comma 1, L. R. 14/2011
3Vedi anche quanto disposto dall'art. 49, comma 3, L. R. 18/2015
4Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2019
Art. 22
 (Associazioni intercomunali)
1. Le associazioni intercomunali, finalizzate alla gestione associata di una pluralità di funzioni e servizi, sono costituite da Comuni contermini inseriti in contesti omogenei dal punto di vista territoriale e socio-economico e non ricompresi nel territorio di altra associazione e sono dotate di uffici comuni.
1 bis. Qualora, successivamente al quarto anno dalla costituzione di una associazione intercomunale, venga meno per uno o più comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti il requisito della contiguità territoriale di cui al comma 1, per effetto del recesso di uno o più comuni o della mancata volontà, di uno o più comuni, di prorogare la durata dell'associazione, il comune o i comuni non contermini possono continuare a far parte dell'associazione a condizione che i medesimi, se interessati a restare nella forma associativa, e i restanti comuni deliberino tale volontà e la attestino nella convenzione quadro.
2. Le associazioni intercomunali sono costituite per un periodo non inferiore a sei anni.
3. Le associazioni intercomunali sono costituite con deliberazioni conformi dei consigli comunali, adottate a maggioranza assoluta dei componenti, con le quali viene approvata la convenzione quadro.
4. Sono organismi di coordinamento delle associazioni intercomunali:
a) il Presidente dell'associazione, eletto tra i sindaci dei Comuni associati;
b) la Conferenza dei sindaci.
5. La convenzione quadro disciplina:
a) l'oggetto e la durata dell'associazione;
b) le competenze e il funzionamento degli organismi di coordinamento di cui al comma 4;
c) la modalità e le eventuali forme del coordinamento tecnico, amministrativo e organizzativo;
d) le funzioni e i servizi comunali da svolgere in forma associata e i criteri generali relativi alle modalità di esercizio, tra cui l'individuazione del Comune capofila;
e) i rapporti finanziari tra i Comuni associati.
6. La convenzione quadro trova applicazione mediante convenzioni attuative, fra tutti o alcuni dei Comuni associati, approvate dalle giunte comunali nonché mediante gli atti regolamentari e programmatori dei Comuni.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 25 bis, L. R. 17/2008
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 49, comma 3, L. R. 18/2015
3Vedi anche quanto disposto dall'art. 25, comma 1, L. R. 14/2011
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 36, L. R. 27/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013., sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 11, comma 5, lettera g), L. R. 5/2013
5Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 2, L. R. 5/2013 .Le disposizioni di cui al comma 1 bis trovano applicazione dall'anno 2013, come stabilito dal comma 3 del medesimo art. 11 L.R. 5/2013.
6Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 40, comma 1, L. R. 26/2014
7Articolo abrogato da art. 69, comma 1, lettera a), L. R. 26/2014
8L'articolo continua ad applicarsi alle forme associative esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 26/2014, fino al loro scioglimento o alla loro trasformazione, come disposto all'art. 10, c. 46, L.R. 27/2014.
Art. 23
1. Le unioni di Comuni sono enti locali costituiti da Comuni territorialmente contermini, per l'esercizio congiunto di funzioni, competenze e servizi, tra le quali devono essere comprese, all'atto della costituzione, almeno quattro tra le seguenti:
a) finanza e contabilità;
b) tributi;
c) commercio e attività produttive;
d) urbanistica;
e) servizi tecnici;
f) gestione del personale;
g) polizia municipale.
2. Le unioni di Comuni sono costituite per un periodo non inferiore a sei anni.
3. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione di Comuni sono approvati dai consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei Comuni. L'istituzione dell'unione di Comuni decorre dalla data di stipulazione dell'atto costitutivo, qualora non diversamente previsto dall'atto medesimo.
4. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le loro competenze, le modalità per la loro costituzione, la sede, l'ordinamento finanziario. Lo statuto definisce, altresì, le procedure conseguenti allo scioglimento dell'unione o al recesso da parte di uno dei Comuni partecipanti.
5. Il segretario dell'unione svolge le funzioni di segreteria anche per i Comuni facenti parte dell'unione.
5 bis. Qualora alla data di costituzione dell'unione il segretario dell'unione non svolga già le funzioni di segreteria in tutti i comuni dell'unione, il sindaco può confermare l'incarico del segretario comunale, diverso da quello dell'unione, fino alla scadenza del contratto.
6. I Comuni costituiti in unione definiscono con deliberazione consiliare la quota annua delle proprie entrate da versare all'unione per l'esercizio delle funzioni a essa attribuite.
7. L'unione di Comuni ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni a essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.
8. Spetta alle unioni di Comuni presentare direttamente le richieste nelle materie di loro competenza per ottenere incentivi regionali previsti a favore degli enti locali.
9. Alle unioni di Comuni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi a esse direttamente affidati.
10. Alle unioni di Comuni si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano l'ordinamento dei Comuni.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 27, L. R. 11/2011
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 49, comma 3, L. R. 18/2015
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 31, L. R. 11/2011
4Vedi anche quanto disposto dall'art. 25, comma 1, L. R. 14/2011
5Comma 5 bis aggiunto da art. 11, comma 17, L. R. 5/2013
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 40, L. R. 6/2013 , a decorrere dall'1 gennaio 2013., sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 14, comma 48, L. R. 27/2014
7Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 40, comma 1, L. R. 26/2014
8Articolo abrogato da art. 69, comma 1, lettera a), L. R. 26/2014
9L'articolo continua ad applicarsi alle forme associative esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 26/2014, fino al loro scioglimento o alla loro trasformazione, come disposto all'art. 10, c. 46, L.R. 27/2014.
10Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 28, L. R. 33/2015
11Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 30, L. R. 33/2015
Art. 24

( ABROGATO )

Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 28, L. R. 33/2015
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 29, L. R. 33/2015
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 10/2016
4Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2019
Capo VI
 Sviluppo delle forme associative
Art. 25

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Comma 5 sostituito da art. 1, comma 40, L. R. 30/2007
2Articolo abrogato da art. 11, comma 31, L. R. 17/2008
Art. 26

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 72, L. R. 30/2007
2Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 41, L. R. 30/2007
3Parole sostituite al comma 3 da art. 1, comma 43, L. R. 30/2007
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 17, L. R. 17/2008
5Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 11, comma 32, L. R. 17/2008
6Comma 3 abrogato da art. 11, comma 32, L. R. 17/2008
7Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 11, comma 18, L. R. 24/2009
8Integrata la disciplina della lettera b) del comma 1 da art. 14, comma 3, L. R. 14/2011
9Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 33, comma 2, lettera a), L. R. 14/2011
10Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 33, comma 2, lettera b), L. R. 14/2011
11Articolo abrogato da art. 10, comma 47, L. R. 15/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
12Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 10, comma 18, L. R. 27/2014
Art. 27

( ABROGATO )

Note:
1Parole aggiunte al comma 5 da art. 12, comma 30, L. R. 12/2009
2Comma 5 sostituito da art. 11, comma 17, L. R. 24/2009
3Comma 2 abrogato da art. 31, comma 1, lettera b), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4Parole aggiunte al comma 4 da art. 33, comma 3, lettera a), L. R. 14/2011
5Parole aggiunte al comma 9 da art. 33, comma 3, lettera b), L. R. 14/2011
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 14, L. R. 18/2011
7Parole sostituite al comma 5 da art. 5, comma 6, L. R. 3/2012
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 23, L. R. 27/2012
9Comma 4 bis aggiunto da art. 14, comma 34, L. R. 27/2012
10Articolo abrogato da art. 10, comma 47, L. R. 15/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
11Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 18, L. R. 33/2015
Art. 28

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 21, L. R. 12/2006
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 33, comma 4, L. R. 14/2011
3Comma 3 bis aggiunto da art. 14, comma 35, L. R. 27/2012
4Comma 3 ter aggiunto da art. 14, comma 35, L. R. 27/2012
5Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2019
Art. 28 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 10, comma 32, L. R. 11/2011
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 10, comma 22, L. R. 14/2012
3Articolo abrogato da art. 65, comma 1, lettera f), L. R. 18/2015
Art. 29

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 87, L. R. 17/2008
2Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2019
Art. 30
 (Carte dei servizi)
1. Gli enti locali e le rispettive forme collaborative disciplinate dalla presente legge elaborano gli schemi di riferimento delle Carte dei servizi erogati, con indicazione dei diritti e degli obblighi degli utenti.
2. Le Carte dei servizi sono redatte e aggiornate dai gestori in conformità ai principi contenuti nella legislazione vigente e nelle direttive ministeriali, con particolare riguardo ai principi di eguaglianza dei diritti degli utenti, di imparzialità, di continuità del servizio, di diritto di scelta dell'utente, di partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio, di efficienza ed efficacia nell'erogazione dei servizi.
3. I soggetti gestori di servizi pubblici assicurano l'adeguata pubblicità delle Carte dei servizi erogati.