LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1

Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/01/2006
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.02 - Comunità montane
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali

Art. 8
 (Autonomia dei Comuni e delle Province)
1. Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. La Provincia è l'ente locale che rappresenta e cura gli interessi di area vasta della propria comunità e ne promuove lo sviluppo.
3. I Comuni e le Province informano la loro attività istituzionale al principio di leale collaborazione e si impegnano alla cooperazione istituzionale nello svolgimento delle loro funzioni.
4. I Comuni e le Province hanno autonomia statutaria e regolamentare, organizzativa e finanziaria, ed esercitano poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
5. I Comuni e le Province sono titolari delle funzioni fondamentali a essi riconosciute e di quelle ulteriori, conferite loro con legge.
6. La Regione, in armonia con il quadro del sistema istituzionale previsto dalla presente legge, conferisce funzioni amministrative agli enti locali con leggi di settore che definiscono:
a) le funzioni da trasferire, ispirate a criteri di completezza, omogeneità e unicità;
b) gli enti destinatari delle funzioni;
c) i beni e le risorse finanziarie;
d) le risorse umane, nel contesto dell'attuazione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia.
7. Le leggi con cui la Regione conferisce le funzioni amministrative possono anche definire le condizioni per l'esercizio in forma associata delle medesime.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 52, L. R. 12/2009