LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1

Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/01/2006
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.02 - Comunità montane
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali

Art. 49
 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:
a) gli articoli 8 (Disposizioni concernenti le Comunità montane), 9 (Disposizioni particolari per l' area metropolitana di Trieste), 12 (Trasferimento di funzioni), 16 (Procedure per l'esercizio delle funzioni trasferite), 17 (Delega di funzioni), 18 (Funzione di indirizzo e coordinamento), 19 (Carattere degli atti emessi in attuazione di funzioni trasferite o delegate), 20 (Revoca di funzioni), 21 (Intervento sostitutivo), 22 e 23 (Istituzione della Conferenza permanente Regione - Enti locali), della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli enti locali);
b) l'articolo 1, comma 1, della legge regionale 27 novembre 1989, n. 42 (Integrazioni e modifiche della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, recante: <<Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali>>);
c) l'articolo 4 (Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10), comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1 (Legge finanziaria 1993);
d) l'articolo 16 (Altre norme contabili), commi 36, 37, 38, 39, 40 e 41, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25 (Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10);
e) l'articolo 2 (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali), commi 19, 22, 23, 24, 25 e 26 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000);
f) la legge regionale 15 maggio 2001, n. 15 (Disposizioni generali in materia di riordino della Regione e conferimento di funzioni e compiti alle autonomie locali);
g) gli articoli 25 (Esercizio associato delle funzioni comunali dei Comuni facenti parte dei Comprensori montani), 27 (Criteri preferenziali per l'erogazione di contributi agli enti locali), e 41 (Modifiche alla legge regionale 15/2001), della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia);
h) l'articolo 1 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali), comma 35, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali);
i) l'articolo 2 (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali), comma 38, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005).
2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali), commi 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003) sono abrogate a far data dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina dei componenti dell'Osservatorio di cui all'articolo 45.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano comunque ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fino ad esaurimento degli stessi.