LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1

Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/01/2006
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.02 - Comunità montane
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali

Art. 30
 (Carte dei servizi)
1. Gli enti locali e le rispettive forme collaborative disciplinate dalla presente legge elaborano gli schemi di riferimento delle Carte dei servizi erogati, con indicazione dei diritti e degli obblighi degli utenti.
2. Le Carte dei servizi sono redatte e aggiornate dai gestori in conformità ai principi contenuti nella legislazione vigente e nelle direttive ministeriali, con particolare riguardo ai principi di eguaglianza dei diritti degli utenti, di imparzialità, di continuità del servizio, di diritto di scelta dell'utente, di partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio, di efficienza ed efficacia nell'erogazione dei servizi.
3. I soggetti gestori di servizi pubblici assicurano l'adeguata pubblicità delle Carte dei servizi erogati.