LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 novembre 2006, n. 24

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2006
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.02 - Comunità montane

Art. 26
 (Funzioni delle Province)
1. Nelle materie della cultura, dello sport e tempo libero e delle politiche giovanili, le Province esercitano le funzioni previste dall'articolo 25, qualora rivestano preminente interesse provinciale.
2. Le Province esercitano le funzioni attinenti alla promozione delle attività realizzate da organismi pubblici o privati senza fini di lucro per la tutela della lingua friulana e delle parlate minori.
3. Le Province esercitano le funzioni relative alla concessione di assegni di studio agli alunni residenti nei rispettivi territori e iscritti a scuole dell'obbligo e secondarie non statali, parificate o paritarie, istituite senza fini di lucro.
4. Le Province esercitano le funzioni relative alla concessione di contributi alle Società di Mutuo Soccorso.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 3 da art. 3, comma 19, L. R. 1/2007
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 77, L. R. 1/2007
3Integrata la disciplina del comma 3 da art. 11, comma 41, lettera a), L. R. 17/2008
4Integrata la disciplina del comma 1 da art. 4, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 20/2016