LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6

Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/04/2006
Materia:
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale
310.02 - Assistenza sociale

Art. 19
1. L'atto di delega individua le modalità attuative della convenzione di cui all'articolo 18.
2. In caso di delega, presso l'ente delegato è costituita una pianta organica aggiuntiva nella quale è inserito il personale che svolge compiti relativi alle funzioni e ai servizi esercitati in forma associata, nonché quello di eventuale nuova assunzione.
3. L'ente delegato, d'intesa con l'Assemblea dei sindaci del Servizio sociale dei Comuni, definisce il numero e il profilo professionale del personale da inserire nella pianta organica di cui al comma 2, nonché le modalità organizzative del Servizio sociale dei Comuni, in coerenza con la programmazione annuale e pluriennale.
4. Il personale messo a disposizione che svolge compiti relativi alle funzioni e ai servizi esercitati in forma associata conserva a ogni effetto lo stato giuridico e il trattamento economico propri del profilo e della categoria di inquadramento contrattuale rivestiti presso l'ente di appartenenza.
5. Gli Enti gestori ai quali è demandata la gestione del personale osservano, anche in materia di assunzioni, le norme in vigore nei settore degli enti locali.
6. Gli oneri delle attività delegate sono a carico dei Comuni deleganti e sono oggetto di specifica contabilizzazione.
7. Nei limiti del fabbisogno programmato, le nuove assunzioni di personale da parte dell'ente delegato sono effettuate nel rispetto delle norme in materia di patto di stabilità e di contenimento della spesa del personale che si applicano alle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia.
8. In caso di revoca della delega, il personale inserito nella pianta organica aggiuntiva, compreso quello di nuova assunzione, è trasferito al nuovo ente gestore, previa integrazione delle relative piante organiche.
Note:
1Comma 6 bis aggiunto da art. 4, comma 118, L. R. 1/2007
2Comma 6 bis sostituito da art. 9, comma 11, lettera a), L. R. 9/2008
3Comma 7 sostituito da art. 9, comma 11, lettera b), L. R. 9/2008
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 21, L. R. 17/2008
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 22, L. R. 17/2008
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 27, L. R. 24/2009
7Articolo sostituito da art. 64, comma 1, L. R. 26/2014
8Testo ripristinato nella versione antecedente alla modifica apportata dalla L.R. 26/2014, a seguito del differimento all' 1 gennaio 2016 degli effetti della modifica stessa, disposto dall'art. 56 ter, L.R. 26/2014, come introdotto dall'art. 37, comma 1, della L.R. 12/2015.
9Il termine di differimento all'1 gennaio 2016 è prorogato di 120 giorni, come disposto all'art. 29, c. 1, L.R. 26/2015.
10Il termine di differimento decorre dall'avvio dell'operatività delle Unioni costituite nella composizione prevista dal Piano di riordino territoriale di cui all'art. 4, c. 6, come disposto al c. 2, art. 36, L.R. 3/2016.
11Il termine di differimento decorre dall'1 gennaio 2017, ai sensi dell'art. 56 ter della L.R. 26/2014, come modificato dall'art. 14, c. 1, della L.R. 10/2016.
12Articolo abrogato da art. 8, comma 6, lettera d), L. R. 44/2017 , a decorrere dall'1/1/2019.
13L'abrogazione differita del presente articolo, rimane priva di effetto a seguito dell'abrogazione dell'art. 8, c. 6, lett. d), L.R. 44/2017, come stabilito dall'art. 24, c. 1, lett. k), L.R. 31/2018.
14Parole sostituite al comma 1 da art. 17, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
15Parole soppresse al comma 2 da art. 17, comma 1, lettera b), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
16Parole sostituite al comma 3 da art. 17, comma 1, lettera c), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
17Parole sostituite al comma 4 da art. 17, comma 1, lettera d), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
18Parole sostituite al comma 5 da art. 17, comma 1, lettera e), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.