LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 2005, n. 9

Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/05/2005
Materia:
210.05 - Flora
450.03 - Fauna

Art. 6
 (Inventario dei prati stabili naturali)
1. Al fine di impostare una politica permanente di studio, conoscenza e salvaguardia dei prati stabili naturali e delle diverse specie floristiche, l'Amministrazione regionale codifica in una banca dati i prati stabili naturali di pianura e, sentiti gli Enti locali, realizza l'inventario dei prati stabili naturali che contiene le formazioni erbacee di cui all'articolo 3. Nell'inventario e nella banca dati sono riportate le informazioni di carattere biologico e territoriale, nonché i dati catastali riferiti ai singoli prati stabili. L'inventario riporta, altresì, le misure di tutela insistenti su ciascun prato stabile.
2. I Comuni, le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), e successive modifiche, le comunioni familiari e montane e istituti assimilabili, nonché i privati cittadini possono proporre l'inserimento di terreni a prato stabile naturale nell'inventario di cui al comma 1, mediante domanda predisposta in carta semplice indirizzata alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.
3. La Giunta regionale adotta il progetto di inventario con deliberazione da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione con la precisazione dei tempi, luoghi e modalità di deposito, affinché chiunque sia interessato possa prenderne visione ed estrarne copia. Eventuali osservazioni sul progetto di inventario sono trasmesse al Servizio competente della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna entro i successivi trenta giorni dal giorno di scadenza della consultazione, individuato nella sopra citata deliberazione della Giunta.
4. Il Servizio competente si esprime sulle osservazioni di cui al comma 3 e dispone sulle eventuali modificazioni da apportare all'inventario adottato. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la trasmissione delle osservazioni, la Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, approva l'inventario.
5. L'inventario è aggiornato con la medesima procedura di cui ai commi 3 e 4, con frequenza triennale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
6. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi di cui al comma 1 vengono demandati:
a) al competente Servizio della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, alle Province e al Corpo forestale regionale per ciò che concerne l'attività di raccolta e revisione dei dati nonché l'attività di verifica delle domande di cui al comma 2;
b) al competente Servizio della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna per ciò che concerne il coordinamento dei rilievi, l'attività di archiviazione, aggiornamento e divulgazione dei dati.
7. La Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna è autorizzata ad avvalersi di collaborazioni esterne per la realizzazione dell'inventario e per le modifiche del medesimo.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 3, comma 12, lettera f), L. R. 14/2012
2Parole aggiunte al comma 7 da art. 3, comma 12, lettera g), L. R. 14/2012