LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 2005, n. 9

Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/05/2005
Materia:
210.05 - Flora
450.03 - Fauna

Art. 4
 (Misure di conservazione)
1. Sulle formazioni erbacee di cui all'articolo 3, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'inventario di cui all'articolo 6, non sono ammesse:
a) riduzione di superficie;
b) operazioni dirette alla trasformazione colturale, alla modificazione del suolo e al livellamento del terreno, ivi compresi scavi, riporti o depositi di materiale;
c) attività di dissodamento di terreni saldi, di alterazione del cotico o semina di specie non appartenenti all'associazione vegetale interessata;
d) piantagione di specie arboree o arbustive;
e) operazioni di irrigazione limitatamente alle aree occupate da cenosi erbacei naturali delle tipologie di prati asciutti indicate nell'Allegato A alla presente legge.
2. Sulle formazioni erbacee di cui all'articolo 3 sono ammesse:
a) la concimazione purché sia effettuata con le modalità indicate nell'Allegato C alla presente legge;
b) l'attività di pascolo purché non causi degrado o alterazione della tipologia di prato stabile naturale.
Note:
1Comma 4 bis aggiunto da art. 14, comma 1, L. R. 20/2007
2Comma 4 ter aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 7/2008
3Articolo sostituito da art. 3, comma 12, lettera d), L. R. 14/2012