LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 aprile 2005, n. 8

Disposizioni in materia di personale regionale, di comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/05/2005
Materia:
120.13 - Personale del comparto unico regionale

Art. 3
 (Modifiche alla legge regionale 53/1981)
1. Alla legge regionale 53/1981 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il sesto comma dell'articolo 110 è aggiunto il seguente:
<<6 bis. La ridefinizione delle indennità di cui ai commi quinto e sesto spetta alla Giunta regionale d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con riferimento al personale di cui ai citati commi quinto e sesto funzionalmente dipendente dal Consiglio e, rispettivamente, dalla Giunta; in considerazione del fatto che l'attività del personale sopra menzionato è caratterizzata dalla massima flessibilità oraria e da un'organizzazione del tempo di lavoro non predeterminabile, la Giunta regionale d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale possono decidere che le indennità sopra menzionate siano comprensive del lavoro straordinario.>>;

b)
il numero 1) del primo comma dell'articolo 155 è sostituito dal seguente:
<<1) dal Direttore centrale dell'organizzazione, del personale e dei sistemi informativi o da un suo delegato, che lo presiede;>>;

c)   ( ABROGATA )
(1)
Note:
1Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 12, comma 6, lettera c), L. R. 23/2013