LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 aprile 2005, n. 8

Disposizioni in materia di personale regionale, di comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/05/2005
Materia:
120.13 - Personale del comparto unico regionale

Art. 12
 (Disposizioni per il personale di supporto agli organi politici)
1. Al personale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 198 della legge regionale 7/1988, degli articoli 4 e 5 della legge regionale 52/1980, dell'articolo 9 della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale) e dell'articolo 38 del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, già in servizio ai sensi delle succitate norme nel corso dell'VIII legislatura, compete, per il periodo di svolgimento dell'incarico attribuito in virtù delle norme medesime, il trattamento economico previsto per la categoria e la posizione economica attribuite ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 20/2002, qualora superiore a quello in godimento.
2. Detto nuovo trattamento economico opera a decorrere dalla data di prima assegnazione, nel corso della IX legislatura, alle rispettive strutture, ha effetti esclusivamente economici e non incide sui limiti di assegnazione numerica e per categoria previsti dall'articolo 4 della legge regionale 52/1980.