LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 marzo 2005, n. 4

Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/03/2005
Materia:
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico

Art. 33
 (Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 12/2002 in materia di artigianato)
1.
Dopo il comma 11 dell'articolo 13 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), è aggiunto il seguente:
<<11 bis. L'impresa artigiana svolgente attività stagionale in via esclusiva o prevalente, mantiene l'iscrizione all'A.I.A. per l'intero anno solare, fatto salvo il trattamento previdenziale e assistenziale previsto dalla disciplina statale. Per attività stagionale prevalente s'intende quella svolta per un periodo superiore a sei mesi nell'arco di un anno solare.>>.