LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31

Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/01/2006
Materia:
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Articolo 2
 (Modalità di rilascio delle concessioni)
1. L'Amministrazione regionale provvede con regolamento a disciplinare le modalità di rilascio delle concessioni di cui all'articolo 1, con l'obiettivo di consentire, in piena conformità alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 , relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche) e alle altre norme in materia, una gestione delle risorse alieutiche della laguna compatibile con le esigenze di conservazione e tutela dell'ecosistema lagunare e delle altre tipologie di pesca, e nel rispetto della direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991 , che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi, e degli ulteriori seguenti criteri:
a) armonizzazione e pianificazione delle azioni sul territorio, perseguendo la finalità di indirizzare lo sviluppo delle attività che insistono sulla laguna, componendo le conflittualità tra usi concorrenti e promuovendo la tutela e il razionale utilizzo della laguna e delle sue risorse;
b) rilascio delle concessioni nel rispetto degli usi civici di pesca, garantito dai concessionari con il pagamento dell'indennizzo di cui al successivo articolo 2 bis;
c) onerosità delle concessioni;
d) garanzia di condizioni di eguaglianza e parità tra i soggetti aventi diritto a richiedere il rilascio delle concessioni;
d bis) previsione che le amministrazioni comunali competenti debbano provvedere a bandire le procedure dirette alla selezione dei concessionari entro termini certi, decorrenti dal momento in cui l'individuazione delle aree interessate viene effettuata;
d ter) garanzia che le procedure dirette alla selezione dei concessionari siano bandite dalle amministrazioni comunali con modalità tali da consentire all'eventuale concessionario già presente, in tutto o in parte, sullo specchio acqueo interessato, di programmare la propria attività di allevamento, concludendo, ove possibile, il naturale ciclo di sviluppo del prodotto seminato;
d quater) garanzia per il concessionario neo-aggiudicatario di un periodo di permanenza nella titolarità della concessione, salve le ipotesi di rinuncia o decadenza, non inferiore a nove anni;
d quinquies) garanzia in ogni caso che nell'ipotesi di sostituzione di un concessionario a un altro a seguito di regolare aggiudicazione, il subentrante sia tenuto a rilevare dall'uscente, a prezzo stimato da perito imparziale, il prodotto presente nello specchio acqueo, nonché le attrezzature a mare, condizionando il rilascio dell'area al regolare adempimento dell'obbligo.
2. Sono fatte salve e assumono priorità le domande di concessione presentate entro il 31 dicembre 2002 agli organi competenti al rilascio.
2 bis. Al neo concessionario che si renda assegnatario di specchio acqueo di prima assegnazione è attribuito il prodotto ittico vagantivo che eventualmente si trovi sui corrispondenti fondali alla data dell'assegnazione.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 38, comma 1, L. R. 17/2006
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 28, comma 1, L. R. 16/2008
3Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 24/2009
4Comma 2 bis aggiunto da art. 61, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010