LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/12/2005
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

CAPO II
 Aree urbane, locali storici e servizi di prossimità
Art. 86

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016
Art. 87
 (Salvaguardia e valorizzazione dei locali storici e delle attività storiche del Friuli Venezia Giulia)
1. La Regione salvaguarda e valorizza, come locali storici, i pubblici esercizi, gli esercizi commerciali e le farmacie, nonché le attività delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2002, n. 0400/Pres. (Regolamento di esecuzione di cui agli articoli 9, 11, 14, 15, 23 e 40 della legge regionale 12/2002 recante "Disciplina organica dell'artigianato"), in esercizio da almeno sessanta anni, che abbiano valore storico o artistico e o che costituiscano testimonianza storica, culturale e o tradizionale, regionale o locale.
1 bis. La Regione valorizza e salvaguarda, come attività storica, i pubblici esercizi e gli esercizi commerciali, nonché le attività delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2002, n. 0400/Pres. , che risultino essere in esercizio da almeno sessanta anni.
1 ter. Per i locali storici e le attività storiche, l'attività e la merceologia offerte devono essere specificatamente ed inequivocabilmente legate alla tradizione, al territorio e all'economia locale.
2. La Regione procede al riconoscimento dei locali storici e delle attività storiche di cui ai commi 1 e 1 bis in base all'istruttoria del Comune competente per territorio, che provvede al censimento degli stessi locali e attività.
3. La Giunta regionale adotta la scheda e la metodologia di rilevazione al fine del censimento, con la previsione di raccolta dei dati relativi alla localizzazione, alla descrizione del locale e dell'attività svolta, all'inventario degli arredi e degli strumenti d'epoca e del loro stato di conservazione, alla datazione del locale e alle attività storicamente significative.
4. Il Comune, conclusa l'istruttoria, invia alla Regione copia delle schede del censimento effettuato.
5. Le associazioni per la tutela dei locali storici e le associazioni e istituti con finalità di tutela del patrimonio culturale, possono indicare al Comune i locali o le attività meritevoli di essere censiti e collaborare alla formazione della documentazione prevista dalla scheda di cui al comma 3.
6. La Regione provvede, al termine dell'istruttoria conclusa dal Comune, al riconoscimento formale di "Locale storico del Friuli Venezia Giulia" o di "Attività storica del Friuli Venezia Giulia" con deliberazione della Giunta regionale pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
6 bis. La Regione, con deliberazione della propria Giunta pubblicata sul BUR, può disporre la revoca del riconoscimento qualora:
a) vi sia da parte dell'impresa titolare una alterazione strutturale delle caratteristiche sulla base delle quali è stato assegnato il riconoscimento;
b) venga meno, per cessazione dell'attività o per sua trasformazione, o per modifica di destinazione d'uso o di altra caratteristica fondamentale del punto vendita o del luogo storico riconosciuto, uno o più dei requisiti su cui si fonda la motivazione del riconoscimento attribuito.
7. La datazione dell'attività di esercizio è attestata dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio o dai Comuni ove ha sede l'esercizio e da eventuale ulteriore documentazione.
8. Il Comune può provvedere a revisioni anche annuali del censimento.
9. Qualora il Comune non abbia provveduto al censimento, i titolari dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e delle farmacie, i proprietari dei locali o le associazioni di tutela dei locali storici o le associazioni aventi come finalità la tutela del patrimonio culturale possono presentare al Comune i documenti relativi ai dati di cui al comma 3 e il Comune provvede, in presenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 1 bis, a inserire l'esercizio nel censimento entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.
Note:
1Derogata la disciplina del comma 3 da art. 16, comma 2, L. R. 7/2007
2Parole aggiunte al comma 7 da art. 5, comma 41, L. R. 30/2007
3Parole aggiunte al comma 7 da art. 2, comma 52, lettera a), L. R. 24/2009
4Parole sostituite al comma 7 da art. 2, comma 52, lettera b), L. R. 24/2009
5Articolo sostituito da art. 68, comma 1, L. R. 26/2012
6Rubrica dell'articolo sostituita da art. 1, comma 5, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
7Parole aggiunte al comma 1 da art. 1, comma 6, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
8Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 6, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
9Comma 1 ter aggiunto da art. 1, comma 6, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
10Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 6, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
11Parole sostituite al comma 2 da art. 1, comma 6, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
12Parole soppresse al comma 4 da art. 1, comma 6, lettera d), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
13Parole aggiunte al comma 5 da art. 1, comma 6, lettera e), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
14Parole aggiunte al comma 6 da art. 1, comma 6, lettera f), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
15Comma 6 bis aggiunto da art. 1, comma 6, lettera g), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
16Parole sostituite al comma 9 da art. 1, comma 6, lettera h), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
17Parole aggiunte al comma 1 da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023
18Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023
Art. 88

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 69, comma 1, L. R. 26/2012
Art. 89
 (Sostegno degli interventi di tutela e valorizzazione dei locali storici)
1. Il Comune può concedere contributi, fino a un massimo del 50 per cento della spesa ammissibile, per interventi di tutela e valorizzazione dei locali storici riconosciuti ai sensi dell'articolo 87, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.
2. Il Comune disciplina i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1, in conformità al proprio ordinamento.
3. La Regione concorre al sostegno degli interventi di cui al comma 1, con contributi in favore dei Comuni a seguito della formazione, da parte degli stessi, della graduatoria delle domande ammissibili al contributo di cui al comma 1, in misura non superiore al 30 per cento della spesa ammissibile.
4. Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità di concessione dei contributi in favore dei Comuni previsti dal comma 3.
Note:
1Articolo sostituito da art. 70, comma 1, L. R. 26/2012
2Parole soppresse al comma 1 da art. 44, comma 1, L. R. 5/2023
Art. 90
 (Vincoli di destinazione d'uso)
1. I locali storici censiti per i quali siano stati concessi i finanziamenti di cui all'articolo 89 sono vincolati, per un periodo di dieci anni dalla data del provvedimento di concessione, al mantenimento della destinazione d'uso, dei caratteri salienti degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e di ogni altro elemento di decoro, arredo e funzione, descritti nella relazione tecnica come meritevoli di tutela, in deroga all'articolo 32 della legge regionale 7/2000.
2. In caso di violazione del vincolo di destinazione il contributo è revocato ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.
Art. 91
 (Attribuzione del marchio)
1. I locali storici censiti nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, si avvalgono, previa predisposizione della Regione, di un marchio da collocare all'esterno dell'esercizio e da utilizzare nella pubblicistica recante la dicitura, accompagnata da apposito <<logo>>, di <<Locale Storico del Friuli Venezia Giulia>>.
Art. 92
 (Partecipazione alle spese di censimento)
1. La Regione partecipa alla spesa sostenuta dai Comuni per l'effettuazione del censimento con un contributo sino al 50 per cento della spesa.
2. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri, le modalità e l'ammontare del contributo.
Art. 93

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016