LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/12/2005
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 69
 (Indirizzi e criteri di programmazione)
1. I Comuni, nel rispetto di quanto stabilito ai sensi dei commi 2 e 3, determinano i criteri e le condizioni relativi al rilascio delle autorizzazioni per la nuova apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione nelle zone del territorio da assoggettare a tutela.
2. Nella determinazione dei criteri e delle condizioni di cui al comma 1, i Comuni tengono conto dei consumi extra-domestici, della popolazione residente e fluttuante, dei flussi turistici e delle diverse caratteristiche del territorio, al fine di un corretto ed equilibrato assetto del medesimo, correlato a uno sviluppo urbanistico-edilizio coerente con un'allocazione razionale di nuovi insediamenti, per assicurare la migliore funzionalità produttiva del servizio di somministrazione di alimenti e bevande e il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.
3. I Comuni, anche sulla base della loro suddivisione in zone, secondo le prescrizioni dei vigenti strumenti di programmazione territoriale, rilevano in particolare:
a)   ( ABROGATA )
b)   ( ABROGATA )
c) i livelli di sostenibilità sociale e ambientale del territorio comunale, o di sue specifiche zone, in particolare riguardo ai fattori di traffico, di inquinamento acustico, di sicurezza e di propensione al consumo di alcol;
d) l'assetto viario e delle infrastrutture di trasporto quali stazioni ferroviarie, aeroporti e simili.
4. I Comuni disciplinano le procedure di consultazione ai fini della determinazione dei criteri e delle condizioni di cui ai commi 1 e 2.
Note:
1Articolo sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 13/2008
2Comma 1 sostituito da art. 64, comma 1, L. R. 26/2012
3Lettera a) del comma 3 abrogata da art. 31, comma 1, L. R. 5/2023
4Lettera b) del comma 3 abrogata da art. 31, comma 1, L. R. 5/2023