LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/12/2005
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

TITOLO VII
 MONITORAGGIO E SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE
CAPO I
 Organismi operanti nel settore del commercio
Art. 84
 (Osservatorio regionale del commercio)
1. È operante presso la Direzione centrale competente in materia di commercio l'Osservatorio regionale del commercio con le seguenti funzioni, svolte dalla Direzione medesima:
a) monitorare la rete distributiva commerciale e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche con riferimento alla consistenza, alla modificazione e all'andamento dei punti di vendita e di somministrazione, al commercio sulle aree pubbliche e alle altre forme di distribuzione, in coordinamento con l'Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dello sviluppo economico, al fine di promuovere indagini e ricerche, in funzione dell'approfondimento delle problematiche strutturali ed economiche del settore, in coordinamento con il sistema economico nazionale;
b) monitorare le superfici di cui ai Piani comunali di settore del commercio, come specificate ai sensi dell'articolo 15, comma 5, lettera b), registrando, inoltre, le superfici impegnate per nuove aperture, ampliamenti, trasferimenti di sede, aggiunte di settore, ovvero resesi disponibili per cessazioni o riduzioni di superfici, anche al fine di identificare, sotto il profilo statistico, i limiti minimi delle quote di mercato, a livello regionale, per il vicinato e i limiti minimi e massimi delle quote di mercato, sempre a livello regionale, per la media e la grande struttura;
c) elaborare e diffondere, con le modalità previste dall' articolo 4 della legge regionale 17 aprile 2014, n. 7 (Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo), ai soggetti richiedenti i dati aggregati per la programmazione nel settore commerciale e per la conoscenza del settore medesimo, in particolare, per ottimizzare l'uso del territorio e assicurare le compatibilità urbanistico - ambientali;
d) esprimere il parere di cui all'articolo 15, comma 11, nonché eventuali pareri in merito alla congruità commerciale dei Piani e criteri qualora i contenuti di detti strumenti di programmazione siano incongruenti con i dati di cui alla lettera a), anche al fine della relazione di cui all'articolo 105, comma 2, lettera a);
e)   ( ABROGATA )
2. L'Osservatorio regionale del commercio può avvalersi per lo svolgimento delle proprie funzioni della collaborazione di soggetti pubblici o privati, secondo modalità definite in specifici accordi negoziali.
3. Al fine dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), i Comuni trasmettono all'Osservatorio regionale del commercio la consistenza della rete distributiva e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le modificazioni derivanti da nuove aperture, trasferimenti, ampliamenti, cessazioni, le variazioni di titolarità, i criteri e le condizioni di cui all'articolo 12, comma 4, e i Piani di settore di cui all'articolo 15.
4. La mancata comunicazione dei dati di cui al comma 3 comporta per i Comuni inadempienti il divieto di rilasciare autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita fino all'adempimento di tale obbligo.
Note:
1Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 24, comma 1, L. R. 13/2008
2Lettera a bis) del comma 1 aggiunta da art. 24, comma 2, L. R. 13/2008
3Lettera a ter) del comma 1 aggiunta da art. 24, comma 2, L. R. 13/2008
4Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 24, comma 3, L. R. 13/2008
5Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 24, comma 4, L. R. 13/2008
6Comma 1 bis aggiunto da art. 24, comma 5, L. R. 13/2008
7Comma 1 ter aggiunto da art. 24, comma 5, L. R. 13/2008
8Comma 1 quater aggiunto da art. 24, comma 5, L. R. 13/2008
9Lettera c bis) del comma 3 aggiunta da art. 24, comma 6, L. R. 13/2008
10Parole sostituite alla lettera e) del comma 3 da art. 24, comma 7, L. R. 13/2008
11Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 5, lettera d), L. R. 16/2010
12Parole sostituite al comma 6 da art. 11, comma 5, lettera e), L. R. 16/2010
13Lettera a bis) del comma 1 sostituita da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 15/2012
14Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 15/2012
15Comma 1 ter abrogato da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 15/2012
16Comma 1 quater abrogato da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 15/2012
17Parole sostituite alla lettera e) del comma 3 da art. 13, comma 1, lettera d), L. R. 15/2012
18Parole sostituite al comma 4 da art. 13, comma 1, lettera e), L. R. 15/2012
19Parole aggiunte alla lettera a ter) del comma 1 da art. 34, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016
20Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 34, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016
21Parole soppresse alla lettera d) del comma 1 da art. 34, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016
22Parole sostituite alla lettera c) del comma 3 da art. 34, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016
23Articolo sostituito da art. 25, comma 1, L. R. 19/2016
24Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 40, comma 1, L. R. 5/2023
Art. 84 bis
 (Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario)
1. Per le finalità di cui all' articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell' articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), può essere istituito il Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario di cui al comma 3, di seguito denominato CATT FVG, che è autorizzato dall'Amministrazione regionale a svolgere le attività di cui al medesimo articolo 23 e, in qualità di referente unico nei rapporti con l'Amministrazione regionale, a svolgere le seguenti funzioni amministrative delegate:
a) concessione degli incentivi di cui all'articolo 100 a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio;
b) concessione degli incentivi a valere sul Fondo per contributi alle imprese turistiche e pubblici esercizi di cui all' articolo 38 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico);
c) concessione degli incentivi alle agenzie di viaggio e turismo di cui all' articolo 64 della legge regionale 21/2016 .
2. Il CATT FVG svolge e realizza l'attività di formazione di cui all'articolo 8, commi 1 e 1 bis.
3. Il CATT FVG è costituito, sotto forma di società di capitali o società consortile, dalle organizzazioni di categoria degli operatori del commercio, del turismo e dei servizi, rappresentative a livello regionale, firmatarie di contratti collettivi di lavoro o di accordi quadro nazionali e dalle organizzazioni economiche operanti da più di cinque anni e rappresentative delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, nonché appartenenti alla minoranza slovena, che abbiano complessivamente almeno cinquemila imprese associate come attestato dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione.
4. Il CATT FVG può procedere alla fusione per incorporazione dei CAT, subentrando in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei CAT medesimi.
5. Ai fini dello svolgimento delle funzioni delegate di cui al comma 1, il CATT FVG:
a) prevede nello statuto la presenza di un organo di controllo o del revisore stabilendo che, qualunque sia la forma societaria prescelta, un componente dell'organo di controllo o il revisore unico sia designato dalla Giunta regionale;
b) prevede nello statuto il reinvestimento degli utili nelle attività statutarie;
c) si dota di un adeguato assetto organizzativo al fine di garantire l'esercizio delle funzioni delegate nel territorio regionale e, a tal fine, può utilizzare le strutture organizzative e gli strumenti presenti sul territorio regionale messi a disposizione dalle organizzazioni di categoria di cui al comma 3.
(9)
6. Il CATT FVG è autorizzato all'esercizio delle attività di cui all' articolo 23 del decreto legislativo 114/1998 , e dall'1 gennaio 2017 all'esercizio delle funzioni delegate di cui al comma 1, su domanda presentata entro il 30 settembre 2016 alla Direzione centrale competente in materia di commercio unitamente all'atto costitutivo, allo statuto, all'elenco dei soci e alla relazione illustrativa sull'assetto organizzativo di cui al comma 5, lettera c).
7. La Direzione medesima, accertato il rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 5 e rilevato che l'atto costitutivo e lo statuto sono conformi alle funzioni delegate, emette l'autorizzazione. Il termine per la conclusione del relativo procedimento è di sessanta giorni.
8. La Giunta regionale, con propria deliberazione, emana direttive al CATT FVG al fine di disciplinare l'esercizio delle funzioni delegate, determina i tempi massimi per la gestione delle istruttorie delle domande di concessione degli incentivi e l'obbligo per il CATT FVG di dotarsi di un sistema di protocollazione informatica che attesti il contenuto e il momento di ricezione della domanda. Con le direttive sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse assegnate. Con le direttive medesime la Giunta regionale può destinare annualmente una quota delle risorse assegnate in bilancio per l'esercizio finanziario in corso, alle domande pervenute e non finanziate nell'anno precedente riferite alle misure contributive di cui all'articolo 100.
9. L'Amministrazione regionale, al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva, è autorizzata a finanziare il programma annuale proposto dal CATT FVG per l'ammodernamento del settore terziario, comprendente le seguenti attività per l'assistenza gratuita a favore delle imprese:
a) consulenza e assistenza tecnica, finalizzate all'aggiornamento costante degli imprenditori;
b) informazione, orientamento, assistenza e animazione alle nuove imprese;
c) iniziative per l'animazione del territorio, finalizzate alla realizzazione di eventi, mostre, convegni e manifestazioni;
d) indagini, studi e ricerche riguardanti la consistenza della rete distributiva, la presenza turistica, la dinamica dei prezzi e dei consumi e l'evoluzione del mercato, nonché su tematiche in materia ambientale di interesse per il comparto terziario.
10. Il programma di cui al comma 9 è presentato entro il 31 gennaio di ogni anno ed è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di commercio. Con regolamenti sono definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti ai commi 1, lettere a), b) e c), e 9.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al CATT FVG finanziamenti in via anticipata secondo criteri e modalità stabiliti dai regolamenti di cui al comma 10 e dalle direttive di cui al comma 8.
12. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui al comma 1 è riconosciuto annualmente al CATT FVG un rimborso forfetario delle spese da sostenere, in relazione all'ammontare dei trasferimenti e alle funzioni e adempimenti da svolgersi.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare finanziamenti al CATT FVG a sollievo delle spese sostenute a decorrere dall'1 gennaio 2017 per gli investimenti e per le attività funzionali al primo impianto, secondo i criteri e le modalità fissati con regolamento regionale.
14. Il divieto generale di contribuzione previsto all' articolo 31 della legge regionale 7/2000 non si applica agli interventi del personale impiegato dal CATT per l'attuazione del programma annuale di settore di cui al comma 9, con esclusivo riferimento ai rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 4/2016
2Comma 3 sostituito da art. 26, comma 1, L. R. 19/2016
3Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 86, comma 1, L. R. 21/2016 , con effetto dall'entrata in vigore dei Regolamenti di attuazione, come disposto all'art. 106, c. 6, della medesima L.R. 21/2016.
4Comma 8 sostituito da art. 8, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 14/2017
5Comma 13 sostituito da art. 8, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 14/2017
6Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 34, L. R. 37/2017
7Integrata la disciplina della lettera b) del comma 1 da art. 46, comma 6, L. R. 6/2019
8Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 26, comma 1, L. R. 8/2022
9Lettera b) del comma 5 sostituita da art. 41, comma 1, L. R. 5/2023
10Parole aggiunte al comma 8 da art. 2, comma 47, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 85
 (Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali)
1. I CAT possono essere costituiti dalle organizzazioni di categoria degli operatori del commercio, del turismo e dei servizi, rappresentative a livello provinciale o regionale firmatarie di contratti collettivi di lavoro o di accordi quadro nazionali, cui aderiscano non meno di cinquecento imprese per le organizzazioni provinciali e non meno di cinquemila imprese per le organizzazioni regionali; l'adesione di non meno di cinquecento imprese a livello provinciale o non meno di cinquemila imprese a livello regionale alle associazioni costituenti il CAT è dichiarata entro il 31 marzo di ogni anno alla Direzione centrale competente in materia di commercio. La sussistenza di meno di cinquecento imprese iscritte a livello provinciale o di meno di cinquemila imprese iscritte a livello regionale comporta la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 7. I CAT sono costituiti sotto forma di società per azioni, società a responsabilità limitata, o sotto forma di consorzi, operano a livello provinciale, ma possono anche consorziarsi tra loro per costituire uno o più Centri di coordinamento a livello regionale.
2. I CAT svolgono la loro attività per l'ammodernamento della rete distributiva a favore delle imprese del terziario, siano queste associate o meno alle organizzazioni di categoria, nelle seguenti materie:
a) formazione professionale degli operatori commerciali;
b) assistenza tecnica generale;
c) formazione e aggiornamento professionale;
d) aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa;
e) gestione economica e finanziaria dell'impresa;
f) accesso ai finanziamenti di qualsiasi tipo;
g) sicurezza e igiene dell'ambiente di lavoro;
g bis) formazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
h) gestione delle risorse umane;
i) sicurezza e tutela del consumatore;
j) tutela dell'ambiente;
k) formazione, promozione e sviluppo di nuova imprenditoria;
l) rapporti con le pubbliche amministrazioni;
m) certificazione di qualità, da acquisire secondo gli standard internazionali;
n) altre attività dirette a semplificare o a migliorare la qualità delle imprese e dei servizi prestati ai consumatori, anche attraverso l'organizzazione di elaborazioni di studi e progetti specifici.
2 bis. I CAT svolgono e realizzano l'attività di formazione di cui all'articolo 8, commi 1 e 1 bis.
2 ter. I CAT sono riconosciuti ai sensi della presente legge come soggetti accreditati per l'utilizzo dei fondi paritetici interprofessionali istituiti con legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001), nonché per Io svolgimento dell'attività formativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro).
2 quater. I CAT non accedono ai contributi pubblici gestiti dall'Amministrazione regionale finalizzati agli interventi formativi e non formativi di cui al titolo III, capo I e capo II, della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente).
3. Per il raggiungimento del migliore livello possibile nell'attività di assistenza, i CAT possono convenzionarsi con organismi pubblici o privati compresi i Consorzi garanzia fidi tra le piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, con società di consulenza o assistenza e con enti pubblici.
4. I CAT svolgono attività di assistenza a favore delle imprese, in forza di quanto disposto al comma 2, lettera n). Possono, inoltre, svolgere specifici servizi loro affidati dalle pubbliche amministrazioni attraverso convenzioni all'uopo stipulate. I CAT collaborano con l'Osservatorio regionale del commercio di cui all'articolo 84.
5. I CAT sono tenuti a fornire le loro prestazioni a tutte le imprese che le richiedano indipendentemente dalla loro appartenenza alle associazioni che li hanno costituiti.
5 bis. Anche al fine di dare massima trasparenza all'attività delegata dalla Regione in materia contributiva, i CAT e il CATT FVG si dotano di un proprio sito internet.
6. I CAT esercitano la propria attività a titolo oneroso; possono tuttavia svolgere attività gratuite a favore di enti pubblici. Ai fini dell'autorizzazione regionale lo statuto dei CAT prevede la presenza di un organo di controllo o del revisore unico prevede altresì che gli utili delle gestioni debbano essere reinvestiti nelle attività di cui al comma 2, fatta salva la percentuale massima del 10 per cento che può essere distribuita ai soci. I CAT possono procedere alla loro organizzazione interna liberamente, garantendo comunque lo svolgimento delle attività di assistenza a favore di tutte le imprese del terziario che richiedessero dette attività.
7. La costituzione dei CAT è autorizzata dalla Regione su domanda presentata alla Direzione centrale competente in materia di commercio insieme con l'atto costitutivo, lo statuto e l'elenco dei soci. La Direzione centrale competente in materia di commercio, rilevato che l'atto costitutivo e lo statuto della società sono conformi alle norme di legge, emette l'autorizzazione. In caso di non conformità, la domanda e gli allegati vengono restituiti con atto motivato nel quale viene stabilito un termine inderogabile per la loro ripresentazione. Decorso inutilmente tale termine la domanda non può essere ripresentata per i successivi dodici mesi. Il provvedimento di autorizzazione viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
8.  
( ABROGATO )
8 bis.  
( ABROGATO )
9.  
( ABROGATO )
10.  
( ABROGATO )
10 bis. In attuazione del principio di trasparenza ai CAT e al CATT FVG si applicano le norme di cui all'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 190/2012 , così come integrata dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), e sue modifiche e integrazioni.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 5, lettera f), L. R. 16/2010
2Parole sostituite al comma 7 da art. 11, comma 5, lettera f), L. R. 16/2010
3Lettera c bis) del comma 8 aggiunta da art. 2, comma 27, lettera a), L. R. 22/2010
4Comma 10 sostituito da art. 2, comma 27, lettera b), L. R. 22/2010
5Comma 8 bis aggiunto da art. 76, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
6Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 1, L. R. 18/2011
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 2, L. R. 18/2011
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 17, L. R. 2/2012
9Comma 8 bis abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione del comma 8 bis, L.R. 29/2005.
10Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.
11Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.
12Comma 5 bis aggiunto da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.
13Comma 8 abrogato da art. 8, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.
14Comma 9 abrogato da art. 8, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.
15Comma 10 abrogato da art. 8, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.
16Comma 10 bis aggiunto da art. 8, comma 1, lettera e), L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.
17Vedi la disciplina transitoria della lettera c) del comma 2, stabilita da art. 13, comma 2, L. R. 4/2016
18Vedi la disciplina transitoria del comma 10, stabilita da art. 13, comma 3, L. R. 4/2016
19Vedi la disciplina transitoria del comma 8, stabilita da art. 13, comma 4, L. R. 4/2016
20Comma 6 sostituito da art. 27, comma 1, L. R. 19/2016
21Parole soppresse al comma 6 da art. 2, comma 12, L. R. 31/2017
22Integrata la disciplina del comma 6 da art. 2, comma 13, L. R. 31/2017
23Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
24Lettera g bis) del comma 2 aggiunta da art. 42, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023
25Comma 2 bis aggiunto da art. 42, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023
26Comma 2 ter aggiunto da art. 42, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023
27Comma 2 quater aggiunto da art. 42, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023
CAPO I BIS
 Centri commerciali naturali
Art. 85 bis
 centri commerciali naturali
1. Per centro commerciale naturale si intende un insieme di attività commerciali, artigianali e di servizi, localizzato in una zona determinata del territorio comunale in cui le funzioni distributive rivestono un ruolo significativo per tradizione, vocazione o potenzialità di sviluppo, finalizzato al recupero, promozione e valorizzazione delle attività economiche, in particolare delle produzioni locali, al miglioramento della vivibilità del territorio e dei servizi ai cittadini e ai non residenti.
2. I centri commerciali naturali sono costituiti in forma di, società di capitali, società consortili e associazioni con finalità commerciali e perseguono gli scopi di cui al comma 1 mediante iniziative di qualificazione e innovazione dell'offerta commerciale, di sviluppo della promozione commerciale, di acquisizione di servizi innovativi di supporto alle attività delle imprese aderenti ed eventi di animazione territoriale.
3. Ai centri commerciali naturali possono aderire, in qualità di soggetti interessati, le associazioni di categoria e altri enti e associazioni che si prefiggano lo scopo di valorizzare il territorio.
4. Al fine di sostenere le attività di cui al presente articolo, i centri commerciali naturali possono accedere ai contributi di cui all'articolo 100.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 4/2016
2Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 98 dell'11/4/2017 (pubblicata in G.U. 1a serie speciale n. 20 del 17/5/2017), l'illegittimità costituzionale del comma 3 del presente articolo, limitatamente alla parte in cui prevede che ai "centri commerciali naturali" possano aderire anche la "Camera di commercio e il Comune competente per territorio".
3Parole soppresse al comma 3 da art. 15, comma 2, L. R. 3/2021
CAPO II
 Aree urbane, locali storici e servizi di prossimità
Art. 86

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016
Art. 87
 (Salvaguardia e valorizzazione dei locali storici e delle attività storiche del Friuli Venezia Giulia)
1. La Regione salvaguarda e valorizza, come locali storici, i pubblici esercizi, gli esercizi commerciali e le farmacie, nonché le attività delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2002, n. 0400/Pres. (Regolamento di esecuzione di cui agli articoli 9, 11, 14, 15, 23 e 40 della legge regionale 12/2002 recante "Disciplina organica dell'artigianato"), in esercizio da almeno sessanta anni, che abbiano valore storico o artistico e o che costituiscano testimonianza storica, culturale e o tradizionale, regionale o locale.
1 bis. La Regione valorizza e salvaguarda, come attività storica, i pubblici esercizi e gli esercizi commerciali, nonché le attività delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2002, n. 0400/Pres. , che risultino essere in esercizio da almeno sessanta anni.
1 ter. Per i locali storici e le attività storiche, l'attività e la merceologia offerte devono essere specificatamente ed inequivocabilmente legate alla tradizione, al territorio e all'economia locale.
2. La Regione procede al riconoscimento dei locali storici e delle attività storiche di cui ai commi 1 e 1 bis in base all'istruttoria del Comune competente per territorio, che provvede al censimento degli stessi locali e attività.
3. La Giunta regionale adotta la scheda e la metodologia di rilevazione al fine del censimento, con la previsione di raccolta dei dati relativi alla localizzazione, alla descrizione del locale e dell'attività svolta, all'inventario degli arredi e degli strumenti d'epoca e del loro stato di conservazione, alla datazione del locale e alle attività storicamente significative.
4. Il Comune, conclusa l'istruttoria, invia alla Regione copia delle schede del censimento effettuato.
5. Le associazioni per la tutela dei locali storici e le associazioni e istituti con finalità di tutela del patrimonio culturale, possono indicare al Comune i locali o le attività meritevoli di essere censiti e collaborare alla formazione della documentazione prevista dalla scheda di cui al comma 3.
6. La Regione provvede, al termine dell'istruttoria conclusa dal Comune, al riconoscimento formale di "Locale storico del Friuli Venezia Giulia" o di "Attività storica del Friuli Venezia Giulia" con deliberazione della Giunta regionale pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
6 bis. La Regione, con deliberazione della propria Giunta pubblicata sul BUR, può disporre la revoca del riconoscimento qualora:
a) vi sia da parte dell'impresa titolare una alterazione strutturale delle caratteristiche sulla base delle quali è stato assegnato il riconoscimento;
b) venga meno, per cessazione dell'attività o per sua trasformazione, o per modifica di destinazione d'uso o di altra caratteristica fondamentale del punto vendita o del luogo storico riconosciuto, uno o più dei requisiti su cui si fonda la motivazione del riconoscimento attribuito.
7. La datazione dell'attività di esercizio è attestata dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio o dai Comuni ove ha sede l'esercizio e da eventuale ulteriore documentazione.
8. Il Comune può provvedere a revisioni anche annuali del censimento.
9. Qualora il Comune non abbia provveduto al censimento, i titolari dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e delle farmacie, i proprietari dei locali o le associazioni di tutela dei locali storici o le associazioni aventi come finalità la tutela del patrimonio culturale possono presentare al Comune i documenti relativi ai dati di cui al comma 3 e il Comune provvede, in presenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 1 bis, a inserire l'esercizio nel censimento entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.
Note:
1Derogata la disciplina del comma 3 da art. 16, comma 2, L. R. 7/2007
2Parole aggiunte al comma 7 da art. 5, comma 41, L. R. 30/2007
3Parole aggiunte al comma 7 da art. 2, comma 52, lettera a), L. R. 24/2009
4Parole sostituite al comma 7 da art. 2, comma 52, lettera b), L. R. 24/2009
5Articolo sostituito da art. 68, comma 1, L. R. 26/2012
6Rubrica dell'articolo sostituita da art. 1, comma 5, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
7Parole aggiunte al comma 1 da art. 1, comma 6, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
8Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 6, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
9Comma 1 ter aggiunto da art. 1, comma 6, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
10Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 6, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
11Parole sostituite al comma 2 da art. 1, comma 6, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
12Parole soppresse al comma 4 da art. 1, comma 6, lettera d), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
13Parole aggiunte al comma 5 da art. 1, comma 6, lettera e), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
14Parole aggiunte al comma 6 da art. 1, comma 6, lettera f), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
15Comma 6 bis aggiunto da art. 1, comma 6, lettera g), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
16Parole sostituite al comma 9 da art. 1, comma 6, lettera h), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
17Parole aggiunte al comma 1 da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023
18Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023
Art. 88

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 69, comma 1, L. R. 26/2012
Art. 89
 (Sostegno degli interventi di tutela e valorizzazione dei locali storici)
1. Il Comune può concedere contributi, fino a un massimo del 50 per cento della spesa ammissibile, per interventi di tutela e valorizzazione dei locali storici riconosciuti ai sensi dell'articolo 87, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.
2. Il Comune disciplina i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1, in conformità al proprio ordinamento.
3. La Regione concorre al sostegno degli interventi di cui al comma 1, con contributi in favore dei Comuni a seguito della formazione, da parte degli stessi, della graduatoria delle domande ammissibili al contributo di cui al comma 1, in misura non superiore al 30 per cento della spesa ammissibile.
4. Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità di concessione dei contributi in favore dei Comuni previsti dal comma 3.
Note:
1Articolo sostituito da art. 70, comma 1, L. R. 26/2012
2Parole soppresse al comma 1 da art. 44, comma 1, L. R. 5/2023
Art. 90
 (Vincoli di destinazione d'uso)
1. I locali storici censiti per i quali siano stati concessi i finanziamenti di cui all'articolo 89 sono vincolati, per un periodo di dieci anni dalla data del provvedimento di concessione, al mantenimento della destinazione d'uso, dei caratteri salienti degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e di ogni altro elemento di decoro, arredo e funzione, descritti nella relazione tecnica come meritevoli di tutela, in deroga all'articolo 32 della legge regionale 7/2000.
2. In caso di violazione del vincolo di destinazione il contributo è revocato ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.
Art. 91
 (Attribuzione del marchio)
1. I locali storici censiti nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, si avvalgono, previa predisposizione della Regione, di un marchio da collocare all'esterno dell'esercizio e da utilizzare nella pubblicistica recante la dicitura, accompagnata da apposito <<logo>>, di <<Locale Storico del Friuli Venezia Giulia>>.
Art. 92
 (Partecipazione alle spese di censimento)
1. La Regione partecipa alla spesa sostenuta dai Comuni per l'effettuazione del censimento con un contributo sino al 50 per cento della spesa.
2. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri, le modalità e l'ammontare del contributo.
Art. 93

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016
CAPO III
 Interventi di sostegno
Art. 94

( ABROGATO )

Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 9, comma 13, L. R. 17/2008
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 48, lettera f), L. R. 11/2009
3Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016
Art. 95

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12 bis, comma 2, L. R. 4/2005
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 25, comma 1, L. R. 13/2008
3Parole soppresse al comma 1 da art. 25, comma 2, L. R. 13/2008
4Parole soppresse al comma 5 da art. 25, comma 3, L. R. 13/2008
5Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 75, L. R. 17/2008
6Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 47, L. R. 24/2009
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 68, lettera d), L. R. 24/2009
8Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
9Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.
10Ai sensi dell'art. 33, c. 2, della L.R. 19/2016 resta confermata l'abrogazione degli articoli 95, 96 e dei commi 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3 bis, 3 ter, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 15 dell'art. 98 della L.R. 29/2005.
11Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 11, L. R. 12/2018 . Si vedano le disposizioni transitorie dell'art. 8, commi 12 e 14 della L.R. 12/2018.
Art. 96

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12 bis, comma 2, L. R. 4/2005
2Parole soppresse al comma 4 da art. 26, comma 1, L. R. 13/2008
3Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 25, L. R. 11/2009
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 27, L. R. 11/2009
5Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 47, L. R. 24/2009
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 68, lettera d), L. R. 24/2009
7Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
8Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.
9Ai sensi dell'art. 33, c. 2, della L.R. 19/2016 resta confermata l'abrogazione degli articoli 95, 96 e dei commi 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3 bis, 3 ter, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 15 dell'art. 98 della L.R. 29/2005.
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 11, L. R. 12/2018 . Si vedano le disposizioni transitorie dell'art. 8, commi 12 e 14 della L.R. 12/2018.
Art. 97

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
2Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.
Art. 98
 (Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi)
1.  
( ABROGATO )
2.  
( ABROGATO )
3.  
( ABROGATO )
3.1.  
( ABROGATO )
3.2.  
( ABROGATO )
3 bis.  
( ABROGATO )
3 ter.  
( ABROGATO )
4.  
( ABROGATO )
5.  
( ABROGATO )
6.  
( ABROGATO )
6 bis.  
( ABROGATO )
7.  
( ABROGATO )
8.  
( ABROGATO )
9.  
( ABROGATO )
10.  
( ABROGATO )
11.  
( ABROGATO )
12. Gli oneri relativi alle attività di cui al comma 14 fanno carico al Fondo.
13.  
( ABROGATO )
14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con il Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA, per assicurare al Comitato di gestione, di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2/2012 in relazione alle sue attribuzioni concernenti la gestione del Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi, un adeguato supporto tecnico e organizzativo nello svolgimento dei compiti d'istituto.
15.  
( ABROGATO )
16. La convenzione di cui al comma 14 è stipulata dall'Assessore alle attività produttive, previa deliberazione della Giunta regionale.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 41 bis, comma 1, L. R. 4/2005
2Parole sostituite al comma 6 da art. 13, comma 1, L. R. 7/2007
3Comma 6 bis aggiunto da art. 13, comma 2, L. R. 7/2007
4Parole sostituite alla lettera c) del comma 6 da art. 27, comma 1, L. R. 13/2008
5Parole soppresse al comma 11 da art. 27, comma 2, L. R. 13/2008
6Parole sostituite al comma 13 da art. 27, comma 3, L. R. 13/2008
7Comma 16 sostituito da art. 27, comma 4, L. R. 13/2008
8Lettera c bis) del comma 2 aggiunta da art. 14, comma 28, L. R. 11/2009
9Comma 3 bis aggiunto da art. 14, comma 29, L. R. 11/2009
10Comma 3 ter aggiunto da art. 14, comma 29, L. R. 11/2009
11Comma 3 .1 aggiunto da art. 2, comma 46, lettera a), L. R. 24/2009
12Comma 3 .2 aggiunto da art. 2, comma 46, lettera a), L. R. 24/2009
13Parole sostituite al comma 4 da art. 2, comma 46, lettera b), L. R. 24/2009
14Integrata la disciplina del comma 3 da art. 2, comma 63, L. R. 24/2009
15Rubrica dell'articolo sostituita da art. 13, comma 5, lettera a), L. R. 2/2012
16Parole sostituite al comma 12 da art. 13, comma 5, lettera b), L. R. 2/2012
17Parole aggiunte al comma 14 da art. 13, comma 5, lettera c), L. R. 2/2012
18Comma 1 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
19Comma 2 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
20Comma 3 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
21Comma 3 .1 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
22Comma 3 .2 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
23Comma 3 bis abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
24Comma 3 ter abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
25Comma 4 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
26Comma 5 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
27Comma 6 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
28Comma 6 bis abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
29Comma 7 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
30Comma 8 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
31Comma 9 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
32Comma 10 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
33Comma 11 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
34Comma 13 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
35Comma 15 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
36Vedi la disciplina transitoria del comma 3 bis, stabilita da art. 2, comma 14 bis, L. R. 6/2013
37Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.
38Ai sensi dell'art. 33, c. 2, della L.R. 19/2016 resta confermata l'abrogazione degli articoli 95, 96 e dei commi 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3 bis, 3 ter, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 15 dell'art. 98 della L.R. 29/2005.
39Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, c. 25 della L.R. 13/2021, l'Amministrazione regionale continua ad applicare fino all'1/7/2022 le disposizioni di cui ai commi 12, 14 e 16 del presente articolo.
40I termini di cui all'art. 55, c. 6, L.R. 3/2021 possono essere prorogati con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022.
41In riferimento all'applicazione delle disposizioni dei commi 12, 14 e 16 del presente articolo, il termine dell'1/7/2022 è prorogato all'1/1/2023, come disposto dalle DGR 926/2022 e DGR 873/2022.
42In riferimento all'applicazione delle disposizioni dei commi 12, 14 e 16 del presente articolo, il termine dell'1/1/2023 è prorogato all'1/3/2023, come disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022, modificato dall'art. 2, c. 12, L.R. 22/2022.
Art. 99

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016
Art. 100
 (Contributi per lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio)
1. Al fine di promuovere e sostenere le micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, anche associate tra loro, i consorzi di imprese, nonché i centri commerciali naturali e di concorrere in particolare alla riqualificazione delle attività del terziario nei centri urbani, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi per:
a) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione nonché acquisto di arredi, attrezzature e strumentazioni nuove, comprese quelle necessarie per i pagamenti tramite moneta elettronica e per il commercio elettronico, e di sistemi di videosorveglianza e sicurezza innovativi, nonché per l'accrescimento dell'efficienza energetica;
b) adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, antinquinamento;
c) acquisizione di strumenti, programmi e servizi per la creazione e per la diffusione e la promozione del commercio elettronico;
d) consulenze concernenti l'innovazione, la sostenibilità ambientale e l'efficientamento energetico, la qualità e le analisi di fattibilità e consulenza economico finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche;
e) partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere e attività di promozione;
f) investimenti per corsi di formazione, al netto delle eventuali spese di trasferta, del personale destinato alla gestione, manutenzione, controllo dei siti orientati al commercio elettronico;
g) acquisto di automezzi;
h)   ( ABROGATA )
i)   ( ABROGATA )
j) successione d'impresa tra l'imprenditore della microimpresa e un socio, parente o affine entro il terzo grado, collaboratore familiare o dipendente da almeno due anni al momento della successione.
2. Le iniziative di cui al comma 1, lettere da a) a h), sono incentivate nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile.
3. Le iniziative di cui al comma 1, lettera a), poste in essere da imprese esercenti l'attività di rivendita di generi di monopolio sono incentivate nella misura massima del 65 per cento della spesa ammissibile.
4. Le iniziative di cui al comma 1, lettera j), sono incentivate nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammissibile. Nell'ambito dell'iniziativa di cui al comma 1, lettera j), sono ammissibili anche le spese per l'ottenimento di garanzie ovvero per il pagamento degli oneri finanziari in relazione a operazioni bancarie destinate al finanziamento dell'attività aziendale.
5. Le funzioni amministrative concernenti la concessione degli incentivi di cui al comma 1 sono delegate al CATT FVG ai sensi dell'articolo 84 bis, comma 1, lettera a).
6. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria.
7. Nel regolamento di esecuzione relativo al presente articolo possono essere anche previste premialità o priorità per i programmi d'investimento presentati dalle imprese per le quali i soggetti di cui all' articolo 71, comma 6 bis, del decreto legislativo 59/2010 risultano aver partecipato ai corsi formativi attestati nel libretto di cui all'articolo 8, comma 3.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 98, L. R. 1/2007
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 20, L. R. 27/2012
3Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 22, comma 1, L. R. 19/2015
4Articolo sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.
5Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 11, L. R. 14/2016
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 58, L. R. 31/2017
7Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 30, L. R. 45/2017
8Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 1, comma 70, L. R. 14/2018
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 46, comma 4, L. R. 6/2019
10Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 45, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023
11Parole soppresse alla lettera g) del comma 1 da art. 45, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023
12Lettera h) del comma 1 abrogata da art. 45, comma 1, lettera c), L. R. 5/2023
13Lettera i) del comma 1 abrogata da art. 45, comma 1, lettera c), L. R. 5/2023
14Parole sostituite al comma 4 da art. 45, comma 1, lettera d), L. R. 5/2023
15Parole soppresse al comma 7 da art. 45, comma 1, lettera e), L. R. 5/2023
16Comma 6 sostituito da art. 45, comma 1, lettera f), L. R. 5/2023
Art. 100 bis
 (Contributi alle imprese commerciali, turistiche e di servizio di piccolissime dimensioni)
1. Al fine di incrementare le possibilità di accesso al credito e di promuovere la bancabilità delle imprese commerciali, turistiche e di servizio di piccolissime dimensioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese stesse incentivi in forma di contributo a fondo perduto sulle seguenti spese:
a) spese sostenute per l'ottenimento di garanzie in relazione a operazioni creditizie destinate al finanziamento dell'attività aziendale;
b) spese sostenute per il pagamento degli oneri finanziari relativi all'effettuazione di operazioni creditizie destinate al finanziamento dell'attività aziendale;
c) spese sostenute per l'acquisizione di consulenze finalizzate alla pianificazione finanziaria aziendale.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo dell'80 per cento della spesa ammissibile.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 6, lettera b), L. R. 15/2020
Art. 101
 (Assegnazione fondi)
1. Le imprese presentano al CATT FVG le domande di contributo che possono essere prefinanziate ai sensi dell' articolo 39, commi 2 e 2 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
2. L'istruttoria, l'assegnazione e la liquidazione dei contributi sono effettuate dal CATT FVG in conformità alle disposizioni regolamentari e alle direttive impartite dalla Regione.
3. Alle domande che non possono essere accolte per l'indisponibilità dei mezzi finanziari si applica l' articolo 33 della legge regionale 7/2000 .
4. Il CATT FVG invia trimestralmente alla Direzione centrale competente in materia di commercio una relazione sull'utilizzazione dei fondi assegnati e presenta il rendiconto delle spese sostenute entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di assegnazione dei fondi, fermi restando i controlli a campione da parte della Direzione centrale competente in materia di commercio.
5. Con deliberazione della Giunta regionale il CATT è autorizzato a utilizzare i fondi a esso assegnati per l'esercizio delle funzioni delegate per le finalità di cui all'articolo 100, non concessi al 31 dicembre, per una quota non eccedente il fabbisogno emergente dalle domande presentate, nell'esercizio finanziario successivo e per le medesime finalità.
5 bis. Il CATT FVG restituisce alla Regione, entro il 30 aprile di ogni anno, la quota eccedente il fabbisogno di cui al comma 5.
Note:
1Derogata la disciplina del comma 4 da art. 7, comma 99, L. R. 1/2007
2Comma 5 bis aggiunto da art. 2, comma 49, L. R. 24/2009
3Vedi la disciplina transitoria del comma 5 bis, stabilita da art. 2, comma 51, L. R. 24/2009
4Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 5, lettera g), L. R. 16/2010
5Parole sostituite al comma 3 da art. 11, comma 5, lettera g), L. R. 16/2010
6Parole sostituite al comma 5 da art. 11, comma 5, lettera g), L. R. 16/2010
7Derogata la disciplina del comma 4 da art. 2, comma 20, L. R. 27/2012
8Articolo sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.
9Comma 5 sostituito da art. 8, comma 1, lettera d), numero 1), L. R. 14/2017
10Comma 5 bis aggiunto da art. 8, comma 1, lettera d), numero 2), L. R. 14/2017
11Comma 1 sostituito da art. 46, comma 1, L. R. 5/2023
Art. 102
 (Criteri e modalità di concessione dei contributi)
1. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 100 sono definiti con regolamento regionale.
Art. 102 bis
 (Ripartizione dei fondi)
1. Il CATT FVG assicura che la ripartizione a livello territoriale dei fondi di cui all'articolo 101 e dei fondi relativi ai programmi di cui all'articolo 84 bis, comma 9, avvenga con la medesima percentuale risultante dall'assegnazione dei fondi relativi all'anno 2014. Con le medesime modalità di ripartizione sono riassegnate le risorse eccedenti il fabbisogno di ciascuna area territoriale, fino a esaurimento delle stesse, ai fini dello scorrimento delle rispettive graduatorie.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 12, comma 1, L. R. 4/2016
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 13, comma 2, L. R. 37/2017
Art. 103
 (Misure a sostegno dei mercati agroalimentari all'ingrosso)
1. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire la riqualificazione dei mercati agroalimentari all'ingrosso, può promuovere interventi di trasferimento, mantenimento, adeguamento alle normative di sicurezza e innovazione o ampliamento del patrimonio strutturale esistente, mediante la concessione di contributi in conto capitale o in conto interessi.
2. Destinatari dei contributi di cui al comma 1 sono i soggetti gestori dei mercati agroalimentari all'ingrosso.
2 bis. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti pluriennali alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) di Trieste e al Comune di Udine per investimenti infrastrutturali da realizzarsi in via diretta o indiretta finalizzati al miglioramento della logistica e della distribuzione commerciale all'ingrosso e oggetto di apposito accordo con l'Amministrazione regionale.
2 ter. A integrazione dei finanziamenti pluriennali di cui al comma 2 bis l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di 500.000 euro a favore della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste con le modalità previste dallo stesso comma 2 bis.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 42, L. R. 30/2007
2Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 2, comma 48, lettera b), L. R. 11/2011
3Comma 2 ter aggiunto da art. 2, comma 48, lettera c), L. R. 11/2011
Art. 104

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016
Art. 105
 (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale, con scadenza triennale, informa il Consiglio regionale circa l'attuazione della presente legge, dando evidenza dei risultati ottenuti nel perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1, comma 2, avuto riguardo agli obiettivi programmati e alle scelte di pianificazione effettuate, in termini di effetti prodotti dagli interventi realizzati sul sistema socio-economico regionale.
2. Sulla base del monitoraggio effettuato dall'Osservatorio regionale del commercio e delle altre indagini e studi eventualmente disposti dagli uffici competenti per materia, la Giunta, entro il 30 giugno dell'anno successivo al triennio di riferimento, presenta al Consiglio una documentata relazione riferita in particolare:
a) ai contenuti degli strumenti di programmazione adottati e al loro stato di attuazione con riguardo all'andamento e sviluppo della rete distributiva e al contenimento dell'impatto territoriale e ambientale dei grandi insediamenti;
b)   ( ABROGATA )
c)   ( ABROGATA )
d) alle scelte effettuate in sede di regolamentazione dell'accesso agli incentivi previsti e alle preferenze espresse dalle imprese in termini di domanda, con indicazione dei dati quantitativi e qualitativi degli interventi ammessi a finanziamento;
e) agli incentivi erogati e ai servizi prestati alle imprese e alla rispettiva incidenza sulla competitività e stabilizzazione dell'attività commerciale, con riferimento al saldo fra entrate e uscite dal mercato, avuto riguardo alla tipologia e alla dimensione delle imprese beneficiarie;
f)   ( ABROGATA )
g)   ( ABROGATA )
h) alle criticità eventualmente emerse in fase di attuazione degli interventi, tenuto conto degli orientamenti espressi dagli operatori del settore, dai lavoratori e dai consumatori.
3. La relazione è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 71, comma 1, L. R. 26/2012
2Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016
3Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 28, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016
4Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 28, comma 1, lettera c), L. R. 19/2016
5Parole soppresse alla lettera d) del comma 2 da art. 28, comma 1, lettera d), L. R. 19/2016
6Parole soppresse alla lettera e) del comma 2 da art. 28, comma 1, lettera e), L. R. 19/2016
7Lettera f) del comma 2 abrogata da art. 28, comma 1, lettera f), L. R. 19/2016
8Lettera g) del comma 2 abrogata da art. 28, comma 1, lettera g), L. R. 19/2016
9Lettera h) del comma 2 sostituita da art. 28, comma 1, lettera h), L. R. 19/2016
10Lettera b) del comma 2 abrogata da art. 47, comma 1, L. R. 5/2023