LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/12/2005
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 65
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) somministrazione al pubblico di alimenti e bevande: la vendita per il consumo di tali prodotti, effettuata da personale adibito alla somministrazione, nei locali dell'esercizio o in superfici aperte al pubblico a tal fine attrezzate annesse all'esercizio e dotate di servizi igienici ad uso della clientela;
b) superficie aperta al pubblico: l'area a disposizione dell'operatore, pubblica o privata, comunque pertinente al locale e destinata all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
c) somministrazione di alimenti e bevande in esercizi non aperti al pubblico: l'attività svolta in luoghi dove l'accesso è riservato a determinate persone;
d) attrezzature di somministrazione: tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande;
e) somministrazione nel domicilio del consumatore:
1) home food: attività di produzione di alimenti e bevande destinati alla vendita al dettaglio in una cucina domestica o comunque locali adibiti principalmente ad abitazione privata;
2) home restaurant: attività caratterizzata dalla somministrazione di alimenti e bevande presso la propria abitazione o comunque in locali adibiti principalmente ad abitazione privata da parte di persone fisiche, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
3) catering: attività che consiste nel preparare o distribuire pasti presso il domicilio del consumatore o presso altri luoghi idonei allo svolgimento di eventi, comprende la preparazione dei tavoli e/o buffet e il servizio di somministrazione;
4) banqueting: attività che consiste nell'organizzazione di eventi nei quali l'impresa può impegnarsi anche a preparare e distribuire pasti presso il domicilio del cliente o presso altri luoghi idonei allo svolgimento di eventi, in aggiunta alla preparazione dei tavoli e/o buffet e del servizio di somministrazione;
f) sorvegliabilità: il rispetto delle caratteristiche costruttive previste dal decreto ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564 (Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande), e successive modifiche, differenziate a seconda siano locali aperti al pubblico o riservati a una cerchia di persone;
g) somministrazione stagionale: l'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta su area pubblica o privata per un periodo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a duecentoquaranta giorni;
h) somministrazione temporanea: l'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta su area pubblica o privata per un periodo non superiore a cinquantanove giorni.
Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 3, L. R. 22/2015
2Articolo sostituito da art. 29, comma 1, L. R. 5/2023