LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 agosto 2005, n. 25

Interventi in materia di edilizia, lavori pubblici, ambiente, pianificazione, protezione civile e caccia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  06/09/2005
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
450.01 - Caccia

Art. 7
1.
Dopo il comma 6 dell'articolo 56 della legge regionale 14/2002 è aggiunto il seguente:
<<6 bis. Relativamente agli interventi in materia di difesa del suolo fruenti di finanziamenti dello Stato e cofinanziati dalla Regione, gestiti da Enti pubblici ai sensi del comma 1, ovvero affidati in delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti di cui all'articolo 51, comma 2, sono ammissibili al finanziamento regionale anche i soli oneri relativi a spese tecniche, generali e di collaudo, qualora eccedenti le aliquote fissate dalla normativa statale e fino alla concorrenza delle aliquote determinate ai sensi del comma 2, ovvero inerenti a spese per acquisizioni di aree e oneri relativi.>>.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 56, comma 6 bis, della legge regionale 14/2002, come aggiunto dal comma 1, si applicano anche agli interventi in delegazione amministrativa già finanziati alla data dell'entrata in vigore della presente norma.