LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 agosto 2005, n. 24

Disposizioni per il completamento del processo di ricostruzione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/2005
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
410.01 - Urbanistica

Art. 14
 (Decadenza e revoca di contributi)
1. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 50/1990, e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: <<Nei casi suddetti, ferma restando la revoca del contributo in conto capitale con i criteri ivi previsti, la revoca dei contributi in conto interessi o in annualità costanti, anche capitalizzati, avviene secondo un criterio proporzionale qualora meno oneroso per i soggetti obbligati.>>.
2. Le somme dovute a seguito dei provvedimenti assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della legge regionale 50/1990 sono rideterminate, anche d'ufficio, alla luce delle disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo.