LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 agosto 2005, n. 20

Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/2005
Materia:
310.04 - Asili-nido e scuole materne

Art. 24
 (Personale)
1. Nel rispetto dei requisiti e dei profili professionali in materia nonché dei requisiti di accesso e di durata dei percorsi formativi, il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia, salva la specifica disciplina dei servizi educativi domiciliari di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), è assicurato dal coordinatore, dal personale educativo e dal personale addetto ai servizi generali. Il coordinatore può essere individuato anche all'interno del personale educativo.
2. 
( ABROGATO )
(2)
3. Per il personale operante nei servizi integrativi, la Regione prevede specifici percorsi formativi indicando nel regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), i titoli di studio per accedervi.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 20, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010
2Comma 2 abrogato da art. 20, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010
3Comma 3 sostituito da art. 20, comma 1, lettera c), L. R. 7/2010
4Parole soppresse al comma 3 da art. 8, comma 32, L. R. 18/2011
5Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 58, L. R. 14/2012