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Legge regionale 18 agosto 2005, n. 20

Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/2005
Materia:
310.04 - Asili-nido e scuole materne

Art. 2
 (Sistema educativo integrato)
1. Il sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia, di seguito denominato <<sistema educativo integrato>>, tende a garantire risposte unitarie e coerenti alla complessità dei bisogni delle bambine e dei bambini e delle loro famiglie mediante la messa in rete dei servizi socio-educativi per la prima infanzia pubblici, del privato sociale e privati, che comprendono i nidi d'infanzia, i servizi integrativi e i servizi sperimentali di cui agli articoli 3, 4 e 5.
2. Il sistema educativo integrato assicura:
a) il diritto di accesso per le bambine e i bambini;
b) la partecipazione attiva delle famiglie alla definizione delle scelte educative;
c) la prevenzione, riduzione e rimozione delle cause di rischio, emarginazione e svantaggio;
d)   ( ABROGATA )
e) la continuità con gli altri servizi educativi e in particolare con la scuola dell'infanzia e il coordinamento con i servizi sociali e sanitari presenti sul territorio;
f) l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi e la collaborazione tra gli enti locali e i soggetti gestori.
(1)
Note:
1Lettera d) del comma 2 abrogata da art. 2, comma 1, L. R. 7/2010