LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 agosto 2005, n. 20

Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/2005
Materia:
310.04 - Asili-nido e scuole materne

Art. 19
 (Controlli)
1. Nei procedimenti di verifica e controllo di cui all' articolo 19 della legge 241/1990 , i Comuni singoli o nelle forme associative previste dalla vigente legislazione possono avvalersi del supporto dell'organo tecnico di cui all'articolo 20, comma 4 bis.
2. I Comuni singoli o nelle forme associative previste dalla vigente legislazione procedono altresì a verifiche periodiche a campione per accertare la permanenza dei requisiti necessari al funzionamento.
Note:
1Articolo sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 7/2010
2Articolo sostituito da art. 9, comma 12, L. R. 11/2011