LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2005, n. 18

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/08/2005
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

Art. 5
 (Commissione regionale per il lavoro)
1. Al fine di assicurare il concorso delle parti sociali nella determinazione delle politiche del lavoro e nella definizione delle relative scelte programmatiche e di indirizzo, è istituita la Commissione regionale per il lavoro, di seguito denominata Commissione regionale.
2. La Commissione regionale formula proposte su tutte le questioni relative alla politica regionale del lavoro, esprime il parere sulla programmazione generale di cui all'articolo 3 e sui regolamenti attuativi e valuta l'efficacia degli interventi.
2 bis. La Commissione regionale approva altresì i progetti relativi ai contratti di formazione e lavoro, con riferimento all'ambito residuale dell'istituto relativo alle pubbliche amministrazioni.
3. La Commissione regionale è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro, rimane in carica per la durata della legislatura regionale ed è composta da:
a) l'Assessore regionale competente in materia di lavoro, con funzioni di Presidente;
b)   ( ABROGATA )
c) cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni di lavoratori comparativamente più rappresentative sul territorio regionale, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro;
d) cinque rappresentanti designati dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul territorio regionale nei settori dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato, del commercio e della cooperazione, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro;
d bis) un rappresentante delle libere professioni designato congiuntamente dalla Consulta regionale delle professioni e dal Comitato regionale delle professioni non ordinistiche previste rispettivamente agli articoli 2 e 5 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni);
e) la Consigliera o il Consigliere regionale di parità;
f) due rappresentanti della Consulta regionale delle associazioni dei disabili, di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"), come inserito dall'articolo 43, comma 1, della presente legge;
g) due rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni di cui alla legge regionale 2 maggio 2001, n. 14 (Rappresentanza delle categorie protette presso la pubblica amministrazione);
h) un rappresentante designato dall'ANCI del Friuli Venezia Giulia.
4. Le organizzazioni di cui al comma 3, lettere c) e d), designano per ogni rappresentante effettivo anche un rappresentante supplente, che lo sostituisce in caso di impedimento.
5. La Commissione regionale elegge al suo interno un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
6. La Commissione regionale si riunisce almeno due volte all'anno, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o entro venti giorni dalla presentazione di una richiesta motivata di un terzo dei componenti. La Commissione regionale può essere articolata in sottocommissioni.
7. Le riunioni della Commissione regionale sono valide indipendentemente dalla presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Alle sedute della Commissione regionale partecipano, senza diritto di voto, il Direttore centrale della Direzione centrale competente in materia di lavoro, o un suo delegato, e il Direttore generale dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa di cui al capo VIII bis della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), o un suo delegato. Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 2 bis alle sedute partecipa, altresì, senza diritto di voto, un rappresentante della pubblica amministrazione che presenta il progetto formativo, ai fini della sua illustrazione alla Commissione. Su invito del Presidente, possono partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile.
9. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale di categoria non inferiore a C, nominato dal Direttore centrale competente. La partecipazione alle sedute della Commissione regionale avviene a titolo gratuito.
Correzioni effettuate d'ufficio:
Al comma 8 le parole "capo VII bis della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11", devono leggersi correttamente "capo VIII bis della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11".
Note:
1Parole sostituite al comma 8 da art. 10, comma 58, L. R. 17/2008
2Parole soppresse al comma 8 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
3Parole sostituite al comma 7 da art. 9, comma 31, lettera a), L. R. 6/2013
4Parole sostituite al comma 9 da art. 9, comma 31, lettera b), L. R. 6/2013
5Lettera b) del comma 3 abrogata da art. 8, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
6Comma 2 sostituito da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
7Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
8Lettera d bis) del comma 3 aggiunta da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 17/2020
9Parole sostituite alla lettera e) del comma 3 da art. 5, comma 1, lettera d), L. R. 17/2020
10Parole sostituite al comma 6 da art. 5, comma 1, lettera e), L. R. 17/2020
11Parole aggiunte al comma 8 da art. 5, comma 1, lettera f), L. R. 17/2020