LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2005).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/02/2005
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 6
 (Interventi in materia di lavoro, formazione, università, ricerca e attività produttive)
1. La Regione sostiene, anche tramite il cofinanziamento, la realizzazione di interventi di formazione, valorizzazione delle risorse umane e ricerca a carattere internazionale.
2. La Giunta regionale determina criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 9.1.320.1.332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5805 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione culturale per lo studio del diritto di Pordenone, ente che svolge attività nel campo della formazione, del lavoro e delle professioni, un contributo straordinario per l'espletamento dell'attività istituzionale.
5. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 4 è presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca - Servizio gestione interventi settore formativo, corredata di una relazione illustrativa dell'attività istituzionale svolta e del relativo preventivo di spesa. La sovvenzione straordinaria di cui al comma 4 può essere erogata in via anticipata e in unica soluzione.
6. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 9.1.320.1.332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5555 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 200.000 euro alla Scuola Mosaicisti del Friuli a fronte degli oneri sostenuti per opere, anche già realizzate, nell'ambito dell'attività della Scuola medesima.
8. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 9.1.320.1.332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5823 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
9.
Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), è sostituito dal seguente:
<<1. L'Amministrazione regionale promuove e finanzia progetti di aggiornamento professionale per i professionisti.>>.

10. Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 13/2004, come modificato dal comma 9, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2005, a carico dell'unità previsionale di base 9.2.320.1.504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 7999 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
11. 
( ABROGATO )
12. 
( ABROGATO )
13. 
( ABROGATO )
14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro studi di diritto comparato di Trieste un contributo straordinario per la realizzazione di uno studio di fattibilità sulla costituzione di una rete transnazionale di supporto giuridico-economico e fiscale alle imprese coinvolte nei processi di internazionalizzazione, innovazione e trasferimento di tecnologie.
15. La richiesta per la concessione del contributo di cui al comma 14 è presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca - Servizio università e ricerca, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione.
16. Per le finalità previste dal comma 14 è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 9.3.320.1.272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5026 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
17. 
( ABROGATO )
18. 
( ABROGATO )
19. 
( ABROGATO )
20. È abrogato l'articolo 9 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazione), come modificato dall'articolo 6, comma 50, della legge regionale 1/2004, e dall'articolo 31, comma 1, della legge regionale 18/2004. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi sulla base della normativa previgente.
21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali costanti, per un periodo non superiore a quindici anni, a riduzione degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento di mutui per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di immobili, l'acquisto di arredi e di attrezzature destinati alle attività istituzionali di parchi scientifici e tecnologici costituiti e gestiti da enti pubblici, da loro consorzi ovvero da soggetti a prevalente partecipazione pubblica.
22. La domanda del contributo di cui al comma 21 è presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca - Servizio università e ricerca. Il finanziamento non può superare il 75 per cento della spesa ammissibile. Agli interventi si applicano le modalità e le condizioni fissate ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4 (Legge finanziaria 1992).
23. Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 1.395.000 euro a decorrere dall'anno 2006, con l'onere complessivo di 2.790.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2006 e 2007 a carico dell'unità previsionale di base 9.3.320.2.273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 5092 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi; gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2020 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
24. 
( ABROGATO )
25. 
( ABROGATO )
26. 
( ABROGATO )
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pordenone finanziamenti pluriennali, per una durata non superiore a dieci anni e nella misura massima prevista al comma 29, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi all'ammortamento del mutuo contratto per finanziare la costruzione della sede del Dipartimento di ricerca del Consorzio universitario di Pordenone.
28. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 27 è presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione università e ricerca - Servizio università e ricerca, corredata di una relazione illustrativa degli interventi da effettuare e di un preventivo di massima della spesa, nonché della deliberazione con cui si dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'Istituto mutuante. L'erogazione della prima annualità del contributo è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
29. Per le finalità previste dal comma 27 è autorizzato il limite di impegno decennale di 150.000 euro a decorrere dall'anno 2006, con l'onere complessivo di 300.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2006 e 2007 a carico dell'unità previsionale di base 9.3.320.2.273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 5082 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2015 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Udine contributi pluriennali costanti, per un periodo non superiore a venti anni, nella misura massima prevista dal comma 32, a riduzione o a copertura degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento del mutuo finalizzato alla realizzazione della nuova sede del Conservatorio Jacopo Tomadini.
31. La domanda di contributo di cui al comma 30 è presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca - Servizio università e ricerca. Agli interventi si applicano le modalità e le condizioni fissate ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 4/1992, come modificato dall'articolo 89, comma 1, della legge regionale 30/1992.
32. Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 186.000 euro a decorrere dall'anno 2006, con l'onere complessivo di 372.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2006 e 2007 a carico dell'unità previsionale di base 9.3.320.2.273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 5095 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi; gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2025 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
33. Nell'ambito delle finalità dell'articolo 33 della legge regionale 4/1992, al fine di adeguare la programmazione finanziaria di interventi regionali già autorizzati a favore di programmi di edilizia universitaria alle esigenze dettate dall'effettivo stato di avanzamento dei lavori, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2005 la concessione alle Università degli Studi di Trieste e di Udine di contributi straordinari pluriennali di importo pari a quello dei contributi già assegnati ai medesimi enti sulla base di precedenti provvedimenti di programmazione adottati dalla Giunta regionale a valere su stanziamenti per i quali non sono stati emanati, entro i termini previsti dalle norme di contabilità regionale, i corrispondenti atti di concessione e impegno delle risorse.
34. Per le finalità previste dal comma 33, relativamente all'intervento a favore dell'Università degli Studi di Trieste, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 250.000 euro a decorrere dall'anno 2005, con l'onere complessivo di 750.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2007 a carico dell'unità previsionale di base 9.3.320.2.273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5096 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate dall'anno 2008 all'anno 2019 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
35. Per le finalità previste dal comma 33, relativamente all'intervento a favore dell'Università degli Studi di Udine, è autorizzato il limite d'impegno quindicennale di 142.637,10 euro a decorrere dall'anno 2005, con l'onere complessivo di 427.911,30 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2007 a carico dell'unità previsionale di base 9.3.320.2.273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5096 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate dall'anno 2008 all'anno 2019 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
36. Una quota non inferiore a 200.000 euro del contributo spettante per l'anno 2005 al Consorzio per la gestione del laboratorio di biologia marina di Trieste, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 12 aprile 1988, n. 20 (Interventi a favore del laboratorio di biologia marina), è finalizzata al ripianamento del disavanzo di amministrazione. La concessione della quota di contributo è subordinata alla presentazione di un apposito piano di ripianamento del disavanzo di amministrazione, che preveda la compartecipazione finanziaria dei soci del Consorzio.
37. Per le finalità previste dal comma 36 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2005 a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la tabella F approvata con il comma 148 a carico dell'unità previsionale di base 9.4.320.1.326 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 5601 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare le risorse assegnate dallo Stato per l'esercizio delle funzioni trasferite in materia di incentivi alle imprese ai sensi degli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese), pari a 5.158.855,73 euro, previste dall'articolo 1, comma 1 (tabella A1), a carico dell'unità previsionale di base 2.3.9 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 712 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, come di seguito indicato:
a) agli interventi di cui all'articolo 6, comma 48, della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002) a carico del Fondo per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110, nella misura di 4.938.035,69 euro;
b) agli interventi di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49 (Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione), e successive modifiche, nella misura di 220.820,04 euro.
39. Per le finalità di cui al comma 38 è destinata la spesa complessiva di 5.158.855,73 euro per l'anno 2005 autorizzata relativamente alla lettera a), con l'articolo 1, comma 19 (tabella A3), a carico dell'unità previsionale di base 10.2.360.2.401 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9610 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e, relativamente alla lettera b), con l'articolo 2, comma 42 (tabella B), a carico dell'unità previsionale di base 1.3.360.1.2992 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati, con riferimento al capitolo 8552 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Enoteca di Cormons - società cooperativa agricola - un finanziamento di 40.000 euro per la realizzazione di un progetto di integrazione nel settore vitivinicolo tra Collio italiano e Goriska Brda.
40 bis. Il finanziamento di cui al comma 40 può essere erogato a titolo di anticipo in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale ritenuto ammissibile, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma anticipata, maggiorata degli eventuali interessi di legge.
41. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 40 è presentata entro il 31 marzo 2005 alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio per le produzioni agricole. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione.
41 bis. Qualora il progetto presentato preveda degli aiuti alle imprese, lo stesso verrà notificato all'Unione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
42. Per le finalità previste dal comma 40 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2005, a carico dell'unità previsionale di base 11.1.330.1.481 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6505 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
43. I finanziamenti previsti dalla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), possono essere erogati con il concorso delle disponibilità del Fondo e del capitale bancario.
44. All'atto della stipula delle convenzioni previste dall'articolo 2, commi 3 e 4, della legge regionale 80/1982, sono determinati la percentuale di cofinanziamento bancario, il tasso di remunerazione del capitale bancario e del capitale del Fondo, il tasso di stipula e ogni altra condizione tecnica relativa all'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 43.
45. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui al comma 43 fanno carico all'unità previsionale di base 11.1.330.2.828 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 7290 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
46. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 27 novembre 2001, n. 28 (Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua), l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare gli interventi di trasformazione irrigua previsti dall'articolo 1 ter della medesima legge regionale 28/2001, come aggiunto dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale 28/2002, nella misura di 21.290.000 euro per l'anno 2005, finanziati con contrazione di mutuo nell'ambito dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, commi 2 e 3. A tal fine è autorizzata la spesa di 21.290.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 11.2.330.2.362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6892 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
47. Per la durata del mutuo di cui al comma 46, la misura del 50 per cento dei proventi di cui all'articolo 61, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), come modificato dall'articolo 27, comma 14, della legge regionale 28/2002, destinati alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, per opere di trasformazione dei sistemi irrigui da scorrimento ad aspersione, è utilizzata nei limiti economici e temporali necessari al pagamento dei ratei del mutuo medesimo. Qualora i ratei del mutuo siano superiori al 50 per cento dei proventi di cui al citato articolo 61, comma 1, della legge regionale 16/2002, la differenza sarà compensata nell'anno successivo.
48.
L'articolo 63 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12 (Nuove norme in materia di incentivi ed interventi economici in agricoltura nonché norme di riprogrammazione del DOCUP obiettivo 5 b) e procedure di attuazione delle iniziative comunitarie Interreg II), è sostituito dal seguente:
<<Art. 63
 
1. Gli interventi collettivi ammissibili a contributo riguardano i seguenti investimenti: costruzione, riattamento e manutenzione della viabilità di accesso alle malghe, opere e impianti finalizzati alla produzione, al magazzinaggio e alla distribuzione di foraggi, sistemazione e attrezzatura di pascoli, opere di provvista d'acqua, ricoveri per mandrie.
2. Ai fini del comma 1, l'ambito territoriale interessato è quello riferito alle zone di montagna o svantaggiate di cui alla direttiva 75/273/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE.
3. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale agli enti locali territoriali, all'ERSA, alle associazioni riconosciute di comunioni familiari montane, ai consorzi privati, regolarmente costituiti, od organizzazioni similari, alle organizzazioni dei produttori zootecnici e alle imprese singole o associate, fino al 90 per cento della spesa ammessa. Alla determinazione dei criteri, dei livelli percentuali di contribuzione e delle modalità di attuazione dell'intervento si provvede con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).>>.

49. 
( ABROGATO )
50. 
( ABROGATO )
51. Al comma 4 dell'articolo 31 della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20, le parole <<previa approvazione da parte della Giunta regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<previa valutazione favorevole da parte della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna>>.
52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Pianura Isontina un contributo pluriennale di 50.000 euro per dieci anni al fine di consentire la ristrutturazione statica e l'adeguamento funzionale dell'immobile di proprietà sito in Ronchi dei Legionari che funge da sede dell'Ente.
53. La richiesta per la concessione del finanziamento di cui al comma 52 è presentata alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata:
a) del progetto di massima per l'esecuzione dell'opera;
b) di una relazione generale con descrizione dei contenuti, delle finalità e dei costi dell'iniziativa e l'indicazione delle modalità di finanziamento e dei soggetti coinvolti nella realizzazione.
54. Per le finalità previste dal comma 52 è autorizzato il limite di impegno decennale di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2005, con l'onere complessivo di 150.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2007 a carico dell'unità previsionale di base 11.2.330.2.539 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6879 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2014 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
55. 
( ABROGATO )
56. 
( ABROGATO )
57. 
( ABROGATO )
58. 
( ABROGATO )
59. 
( ABROGATO )
60. Al fine di consentire la prosecuzione del programma di assistenza tecnica nel settore zootecnico previsto dalla legge 23 dicembre 1999, n. 499 (Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale), l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l'Associazione allevatori del Friuli Venezia Giulia secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Regione 12 novembre 2002, n. 0353/Pres. (Regolamento per l'attuazione del programma interregionale <<Assistenza tecnica nel settore zootecnico>> ai sensi della legge n. 499/1999).
61. Per le finalità di cui al comma 60 è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007 a carico dell'unità previsionale di base 11.3.330.1.2020 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6333 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
62. L'Amministrazione regionale è autorizzata a delegare all'Associazione Italiana Allevatori lo svolgimento delle funzioni di controllo sull'accertamento delle operazioni di classificazione delle carcasse bovine, sull'operato dei classificatori, nonché sulla rilevazione dei prezzi di mercato da parte dei responsabili degli stabilimenti, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime.
62 bis. La delega di cui al comma 62 decorre dalla data di sottoscrizione della convenzione con l'Associazione Italiana Allevatori nella quale sono disciplinate le modalità di svolgimento dei controlli e i criteri per il riconoscimento del rimborso spese per l'esercizio delle funzioni delegate.
63. Per le finalità previste dal comma 62 è autorizzata la spesa di 9.300 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 11.5.330.1.372 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6832 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
64. 
( ABROGATO )
65. 
( ABROGATO )
66. 
( ABROGATO )
67. 
( ABROGATO )
68. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 11, primo comma, lettera b), della legge regionale 29/1967, come modificato dal comma 67, continuano a far carico all'unità previsionale di base 11.5.330.2.442 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6994 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
69. 
( ABROGATO )
70. 
( ABROGATO )
71. 
( ABROGATO )
72. 
( ABROGATO )
73. 
( ABROGATO )
74. In deroga all'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), qualora, alla luce dei rilevamenti effettuati in base alle domande di concessione degli incentivi pervenute, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del Piano di sviluppo rurale risultino inferiori, per ciascuna misura, ad un terzo di quelle necessarie, il Direttore centrale risorse agricole naturali, forestali e montagna è autorizzato a sospendere, con proprio decreto da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, la presentazione delle domande medesime per un periodo non superiore a dodici mesi dall'emanazione del decreto medesimo.
75. Alla lettera g) del comma 7 dell'articolo 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), dopo le parole <<finale e di collaudo>> è aggiunto il seguente periodo: <<, nel caso di finanziamento di opere pubbliche di bonifica ed irrigazione ai Consorzi di bonifica le percentuali sono rispettivamente del 30 e del 60 per cento;>>.
76. Al comma 6 dell'articolo 20 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: <<Anche successivamente a tale data la Giunta regionale può, con propria deliberazione, disporre modificazioni alla destinazione dei fondi ancora da erogare, ovvero al beneficiario dei relativi finanziamenti o alla tipologia degli interventi da realizzare.>>.
77.
Dopo il comma 4 dell'articolo 6, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004), è aggiunto il seguente comma:
<<4 bis. Le modalità di cui al comma 4 si applicano anche agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nel corso dell' anno 2003 e negli anni successivi.>>.

78. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti locali, o loro consorzi, contributi a sostegno di manifestazioni e attività di carattere informativo e promozionale nei settori della flora e della fauna regionale, nonché degli habitat naturali.
79. Ai fini della concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 78, gli enti locali, o loro consorzi, presentano domanda alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, corredata del programma d'utilizzo e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
80. Per le finalità previste dal comma 78 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 11.6.330.1.412 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 2830 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
81. All'esecuzione degli interventi di manutenzione e ripristino della viabilità di servizio alle proprietà agro-silvo-pastorali danneggiate dagli eventi alluvionali dell'anno 2003 si provvede mediante lavori in economia ai sensi delle leggi regionali 8 aprile 1982, n. 22 (Norme in materia di forestazione) e 26 febbraio 1990, n. 9 (Esecuzione in economia delle opere e lavori di competenza degli ispettorati ripartimentali delle foreste e assunzione a contratto del personale operaio relativo), ovvero mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai Comuni e Comunità montane interessate per territorio ai sensi della legge regionale 14/2002.
82. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 81 fanno carico all'unità previsionale di base 11.7.330.2.144 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 2997 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
83. La Giunta regionale è autorizzata a concedere ai soggetti individuati nel programma triennale dei lavori pubblici di cui all'articolo 50, comma 1, della legge regionale 14/2002, quali enti esecutori in delegazione amministrativa intersoggettiva delle opere pubbliche di sistemazione idraulico-forestale, l'anticipazione del finanziamento del 10 per cento dell'importo di progetto, per gli interventi rientranti nel programma approvato dalla Giunta regionale. L'anticipazione è condizionata dalla verifica dell'esatto adempimento delle scadenze esecutive delle delegazioni già disposte nei confronti dei predetti soggetti delegatari.
84. La restituzione degli importi anticipati ai soggetti di cui al comma 83 avviene mediante compensazione con quanto dovuto dall'Amministrazione regionale agli Enti per i medesimi progetti per i quali è stata erogata l'anticipazione all'atto della delegazione amministrativa intersoggettiva ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 14/2002.
85. La partecipazione dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA - Agemont quale socio sovventore nelle cooperative agricole e loro consorzi ai sensi del combinato disposto dall'articolo 40, comma 5, della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14 (Provvedimento di Assestamento al bilancio 1994) e dall'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36 (Agenzia per lo sviluppo economico della montagna) non può avere una durata superiore a sette anni. La predetta disposizione è estesa alle partecipazioni in atto.
86. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi di sviluppo industriale e all'Ente Zona Industriale di Trieste (EZIT) contributi per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 17 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), come modificato dal comma 87.
87.
Il comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 3/1999 è sostituito dal seguente:
<<3. Lo stanziamento di bilancio è ripartito per il 40 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti richiedenti e per la restante parte sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Le attività svolte in cooperazione hanno comunque titolo di priorità nel finanziamento.>>.

88. I contributi concessi ai sensi del comma 86 e dell'articolo 6, comma 42, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), possono essere utilizzati, previa autorizzazione della Giunta regionale, anche per la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture dell'Ente.
89. Per le finalità previste dal comma 86 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 12.3.360.1.315 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 7915 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
90. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al distretto del coltello un contributo straordinario dell'importo di cui al comma 91 da destinare al finanziamento del progetto del Consorzio coltellinai di Maniago per la realizzazione di una serie di nuovi prodotti, nell'ambito dell'attuazione del marchio di qualità collettivo.
91. Per le finalità di cui al comma 90 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 12.3.360.1.1339 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 8658 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
92. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 300.000 euro a integrazione dei Fondi rischi dei Consorzi garanzia fidi artigianato e industria di Udine da destinare a favore delle imprese artigiane e industriali che hanno sede nei comuni compresi nel distretto industriale della sedia istituito con deliberazione della Giunta regionale del 3 marzo 2000, n. 456, e che svolgono l'attività economica in tale deliberazione indicata.
93. Per le finalità previste dal comma 92 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 13.2.360.2.356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 8701 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
94. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla società, associazione o unione di scopo, da costituirsi tra l'Ente autonomo Fiera di Trieste, l'Azienda Fiere di Gorizia, la Pordenone Fiere SpA e l'Udine Fiere SpA per il coordinamento dei programmi fieristici, la promozione congiunta, l'elaborazione di piani e studi di marketing fieristico e la gestione comune di alcuni servizi un contributo straordinario per l'avvio dell'attività. Tale contributo non può essere imputato agli oneri connessi alle indennità di carica degli organi societari.
95. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 94 è presentata alla Direzione centrale attività produttive - Servizio promozione e internazionalizzazione, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento programmato e di un preventivo di massima della spesa.
96. Per le finalità previste dal comma 94 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 14.1.360.1.1480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9083 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
97. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione culturale Carni@sviluppo di Tolmezzo un contributo straordinario per l'espletamento di attività di promozione economica e sviluppo imprenditoriale e di formazione.
98. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 97 è presentata alla Direzione centrale attività produttive - Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario, corredata di una relazione illustrativa dell'attività istituzionale svolta e del relativo preventivo di spesa. La sovvenzione straordinaria di cui al comma 97 può essere erogata in via anticipata e in unica soluzione.
99. Per le finalità di cui al comma 97 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 14.2.360.1.1918 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9086 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
100. 
( ABROGATO )
101. 
( ABROGATO )
102. Per le finalità previste dal comma 100 è autorizzata la spesa di 550.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 14.2.360.1.1918 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9085 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
103. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a titolo di indennizzo a favore delle imprese importatrici di prodotti ittici provenienti dalla Croazia, a parziale copertura delle perdite economiche dalle stesse subite nel periodo maggio - giugno 2004, a seguito della momentanea chiusura dei punti di ispezione frontalieri ai valichi comunitari con la Croazia.
104. Con regolamento d'esecuzione sono stabiliti i criteri e le modalità d'intervento relativi agli incentivi di cui al comma 103.
105. Per le finalità previste dal comma 103 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 14.2.360.1.1918 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9153 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
106. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento al Comune di Amaro al fine di redigere un accordo di programma con il Consorzio per lo sviluppo industriale dell'Alto Tagliamento, con la Società Autostrade Spa e con l'ANAS, e provvedere alla stesura del progetto <<Porta della Carnia>> teso all'abbellimento e alla valorizzazione della zona d'uscita dal casello autostradale di Amaro, nell'ambito delle iniziative volte alla riqualificazione ambientale e turistica dell'area, con particolare riferimento al sostegno delle produzioni tipiche locali.
107. Il finanziamento è concesso dalla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina lavori pubblici - previa stipula dell'accordo di programma di cui al comma 106, e conseguente presentazione della domanda da parte del Comune di Amaro entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
108. Per le finalità di cui al comma 106 è autorizzata una spesa di 30.000 euro per l'anno 2005, a carico dell'unità previsionale di base 14.3.340.1.2995 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 3260 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
109.
Il comma 60 dell'articolo 6 della legge regionale 1/2004 è sostituito dal seguente:
<<60. I contributi di cui al comma 59 sono concessi nella misura del 50 per cento dello stanziamento del relativo capitolo a favore di ciascun soggetto indicato dal comma 59, previa presentazione delle domande alla Direzione centrale attività produttive - Servizio promozione e internazionalizzazione - corredate del programma delle manifestazioni e di una relazione illustrativa del preventivo di massima delle spese.>>.

110. Gli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 60, della legge regionale 1/2004, come sostituito dal comma 109, continuano a far carico all'unità previsionale di base 14.3.360.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9004 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
111. Al fine di dare efficacia e coerenza all'azione amministrativa della Regione, razionalizzando gli interventi finanziari di settore, al comma 59 dell'articolo 6 della legge regionale 1/2004, le parole: <<dalle Pro-loco di villa Manin di Passariano e di>> sono sostituite con le seguenti: <<dall'Azienda Speciale Villa Manin di Passariano e dalla Pro-loco di>>.
112. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono apportate le necessarie modifiche al regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 9 luglio 2002, n. 0209/Pres, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 7 agosto 2002, n. 32.
113. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 8, comma 63, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), avuto riguardo al disposto di cui al comma 112, continuano a far carico all'unità previsionale di base 14.3.360.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 8978 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
114. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per l'anno 2005 di 25.000 euro alla Pro - loco di Buia per lo svolgimento della propria attività.
115. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 114 è presentata alla Direzione centrale attività produttive - Servizio promozione e internazionalizzazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
116. Per le finalità previste dal comma 114 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 14.3.360.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9285 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
117. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione nazionale Alpini - sezione di Pordenone - una sovvenzione di 20.000 euro a sostegno delle manifestazioni previste in occasione dell'ottantesimo di fondazione.
118. Il contributo di cui al comma 117 è concesso a seguito di presentazione di apposita domanda alla Direzione centrale attività produttive - Servizio promozione e internazionalizzazione, corredata di una relazione illustrativa delle manifestazioni programmate e di un preventivo di massima di spesa. Il contributo è concesso ed erogato in unica soluzione. I termini e le modalità di rendicontazione sono fissati con il decreto di concessione.
119. Per le finalità previste dal comma 117 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 14.3.360.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9302 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
120. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a favore dell'Ente autonomo Fiera di Trieste a fronte delle spese sostenute per la realizzazione del convegno denominato <<Trade Fairs in the new Europe: challenges and synergies for economic growth - Fiere nella nuova Europa: sfide e sinergie per la crescita economica>>.
121. Il contributo di cui al comma 120 viene concesso previa presentazione della domanda da parte dell'Ente autonomo Fiera di Trieste alla Direzione centrale attività produttive - Servizio sostegno e promozione comparto turistico, corredata dell'elenco analitico delle spese sostenute e del piano finanziario della manifestazione.
122. Per le finalità previste dal comma 120 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 14.3.360.1.1301 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9006 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
123. Al fine di incentivare i soggiorni nelle strutture ricettive turistiche del territorio montano, di sviluppare la conoscenza e la fruizione del territorio, di potenziare il turismo scolastico nella regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'organizzazione di soggiorni promossi da enti pubblici, istituti scolastici, associazioni senza finalità di lucro, circoli aziendali, patronati, enti morali o religiosi, operanti in Italia o all'estero, nonché da consorzi turistici o da operatori turistici associati, nei limiti degli interventi <<de minimis>> per i soggetti qualificati come imprese.
123 bis. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 123.
124. 
( ABROGATO )
125. 
( ABROGATO )
125 bis. 
( ABROGATO )
126. Per le finalità previste dal comma 123 è autorizzata la spesa 150.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 14.3.360.1.1301 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9299 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
127. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 1/2004, dopo le parole <<nei Comuni montani della regione,>> sono inserite le seguenti: <<con priorità per quelli il cui territorio è compreso, anche parzialmente, entro i confini di un parco o di una riserva di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali),>>.
128. Gli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 4, della legge regionale 1/2004, come modificato dal comma 127, continuano a far carico all'unità previsionale di base 14.4.360.2.45 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 8992 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
129. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore di enti pubblici per interventi finalizzati alla razionalizzazione di impianti sciistici esistenti, destinati alla pratica degli sport invernali, ubicati in località non incluse nei poli sciistici gestiti dalla società costituita in forza dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56 (Autorizzazione alla costituzione di una società per lo sviluppo turistico delle aree montane della regione Friuli - Venezia Giulia. Interventi straordinari a favore dei concessionari degli impianti di risalita situati nei poli montani di sviluppo turistico), con capacità turistiche limitate, bacino d'utenza essenzialmente locale, non aventi le caratteristiche di turismo transfrontaliero. A tal fine hanno priorità i progetti derivati da accordi tra due o più Comuni proprietari degli impianti sciistici che hanno previsto la parziale dismissione degli stessi e che non comportano un aumento della capacità complessiva degli impianti.
130. La Giunta regionale determina le risorse da assegnare ai progetti previsti al comma 129 sulla base di un programma di interventi proposto dall'Assessore regionale alle attività produttive.
131. Per le finalità previste dal comma 129 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 14.4.360.2.45 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 1085 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
132. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia di informazione e accoglienza turistica (AIAT) del Piancavallo-Dolomiti Friulane un finanziamento quindicennale nella misura di 160.000 euro annui a sollievo degli oneri in linea capitale ed interessi relativi all'ammortamento del mutuo da contrarre, per gli interventi di ristrutturazione, adeguamento impiantistico e opere esterne del palaghiaccio e foresteria <<Palapredieri>>, nonché del palazzetto polifunzionale con annesso gruppo spogliatoi.
133. La domanda per la concessione della sovvenzione di cui al comma 132 è presentata alla Direzione centrale attività produttive - Servizio sostegno e promozione comparto turistico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge corredata di una relazione illustrativa degli interventi e di un preventivo di spesa.
134. Per le finalità di cui al comma 132 è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 160.000 euro a decorrere dall'anno 2006, con l'onere complessivo di 320.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2006 e 2007 a carico dell'unità previsionale di base 14.4.360.2.1305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 9200 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi; gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2020 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
135. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia di informazione e accoglienza turistica (AIAT) di Grado, Aquileia e Palmanova finanziamenti quindicennali, nella misura massima prevista dal comma 136, anche a sollievo degli oneri del mutuo da contrarre per l'ammodernamento e la ristrutturazione degli stabilimenti termali, per il completamento e potenziamento del parco termale acquatico e per il rinnovo e l'acquisto delle attrezzature e degli arredi ad essi relativi, anche attraverso lo strumento del project-financing.
136. Per le finalità previste dal comma 135 è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 508.228 euro, a decorrere dall'anno 2005, a carico dell'unità previsionale di base 14.4.360.2.1305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9211 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2019 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
137. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Amministrazione provinciale di Udine, previa intesa con il Comune di Tarvisio e la Direzione centrale attività produttive, finanziamenti pluriennali, per una durata non superiore a dieci anni e nella misura massima prevista dal comma 139, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi all'ammortamento del mutuo contratto per finanziare la realizzazione di un convitto atto ad accogliere gli studenti del Liceo sport invernali di Tarvisio e la sede estiva delle Università degli Studi di Udine e di Trieste.
138. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 137 è presentata alla Direzione centrale attività produttive - Servizio sostegno e promozione comparto turistico, corredata di una relazione illustrativa degli interventi da effettuare e di un preventivo di massima della spesa, nonché della deliberazione con cui si dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante. L'erogazione della prima annualità del contributo è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
139. Per le finalità previste dal comma 137 è autorizzato il limite di impegno decennale di 300.000 euro a decorrere dall'anno 2006, con l'onere complessivo di 600.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2006 e 2007 a carico dell'unità previsionale di base 14.4.360.2.1305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 9209 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2015 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
140. 
( ABROGATO )
141. Gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 dell'articolo 109 della legge regionale 2/2002, come modificato dal comma 140, continuano a far carico all'unità previsionale di base 14.4.360.2.1305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento ai capitoli 9236 e 9246 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
142. L'Amministrazione regionale può destinare gli stanziamenti disposti a favore dei Consorzi Garanzia Fidi - di cui all'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25 (Contributi per la costituzione di un <<Fondo rischi>> a favore dei Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le piccole industrie della regione), come da ultimo sostituito dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 2/1992, di cui all'articolo 59, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e di cui all'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32 (Contributi per favorire lo sviluppo di attività economiche nella regione), come integrato dall'articolo 25, primo comma, della legge regionale 30/1984, - alla costituzione di un Fondo per la concessione di garanzie fidejussorie a favore delle imprese industriali, artigiane e commerciali del territorio regionale.
143. L'Amministrazione regionale sostiene l'avvio della sperimentazione, in collaborazione con il Land della Carinzia, dell'iniziativa denominata <<Isola delle lingue>> di cui all'articolo 6, comma 78, della legge regionale 1/2004. Con apposita deliberazione, la Giunta regionale indica le modalità di realizzazione della sperimentazione.
144. Per le finalità previste dal comma 143 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 15.5.300.1.1417 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5661 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
145. In relazione all'attuazione del progetto denominato <<Studio dello stato trofico e delle anomalie del sistema Alto Adriatico>>, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nell'ambito del Programma di iniziativa comunitaria Interreg III A Italia-Slovenia, le quote di stanziamento annuo, relative agli esercizi finanziari 2004 e 2005, iscritte nel bilancio regionale con decreto del Presidente della Regione 8 novembre 2002, n. 51/SG/RAG, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 27 dicembre 2002, n. 52, a carico dell'unità previsionale di base 15.5.340.2.402 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 2705 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, non utilizzate dal beneficiario finale nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento, possono essere cumulate, una volta soltanto, alle quote di stanziamento del relativo anno successivo.
146. L'Amministrazione regionale è autorizzata, conformemente a quanto previsto dai documenti programmatici approvati per l'attuazione del Programma di iniziativa comunitaria Interreg III A Transfrontaliero Adriatico, a versare all'Autorità di pagamento, presso la quale confluiscono le quote comunitaria e statale del Programma, la propria quota di cofinanziamento regionale, determinata in relazione all'approvazione dei progetti e alla quota regionale di assistenza tecnica nell'ambito del Programma. L'Autorità di gestione del Programma liquida direttamente i beneficiari finali dei progetti e trasmette all'Amministrazione regionale l'attestazione delle quote comunitaria, statale e regionale liquidate ai beneficiari medesimi.
147. Per le finalità previste dal comma 146 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 15.5.370.1.495 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4291 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
148. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella F, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, s'intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico d'accompagnamento.
Note:
1Gli effetti delle disposizioni di cui al comma 103, notificate alla Commissione dell'Unione europea, sono sospesi fino alla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione medesima, come previsto dall'art. 9, c. 1, della presente legge.
2Comma 40 sostituito da art. 6, comma 30, L. R. 15/2005
3Comma 40 bis aggiunto da art. 6, comma 32, L. R. 15/2005
4Parole sostituite al comma 41 da art. 6, comma 33, L. R. 15/2005
5Comma 41 bis aggiunto da art. 6, comma 34, L. R. 15/2005
6Parole soppresse al comma 74 da art. 6, comma 72, L. R. 15/2005
7Comma 123 sostituito da art. 6, comma 84, L. R. 15/2005
8Comma 124 sostituito da art. 6, comma 84, L. R. 15/2005
9Comma 125 sostituito da art. 6, comma 84, L. R. 15/2005
10Vedi la disciplina transitoria del comma 125, stabilita da art. 6, comma 87, L. R. 15/2005
11Comma 125 bis aggiunto da art. 6, comma 86, L. R. 15/2005
12Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 21, L. R. 15/2005
13Parole sostituite al comma 115 da art. 7, comma 20, L. R. 15/2005
14Integrata la disciplina del comma 123 da art. 8, comma 108, L. R. 2/2006
15Integrata la disciplina del comma 132 da art. 8, comma 117, L. R. 2/2006
16Comma 62 bis aggiunto da art. 6, comma 34, L. R. 12/2006
17Comma 49 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
18Comma 1 sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 1/2007
19Comma 123 bis aggiunto da art. 7, comma 142, L. R. 1/2007
20Comma 124 abrogato da art. 7, comma 143, L. R. 1/2007
21Comma 125 abrogato da art. 7, comma 143, L. R. 1/2007
22Comma 125 bis abrogato da art. 7, comma 143, L. R. 1/2007
23Integrata la disciplina del comma 100 da art. 6, comma 66, L. R. 22/2007
24Integrata la disciplina del comma 21 da art. 7, comma 56, L. R. 22/2007
25Integrata la disciplina del comma 24 da art. 7, comma 56, lettera h bis), L. R. 22/2007
26Integrata la disciplina del comma 129 da art. 1, comma 88, L. R. 30/2007
27Integrata la disciplina del comma 24 da art. 7, comma 19, L. R. 9/2008
28Parole sostituite al comma 100 da art. 2, comma 74, lettera a), L. R. 24/2009
29Parole aggiunte al comma 100 da art. 2, comma 74, lettera a), L. R. 24/2009
30Parole soppresse al comma 101 da art. 2, comma 74, lettera b), L. R. 24/2009
31Comma 67 abrogato da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 4/2010 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento di cui all'art. 7, c. 1, lett. d) della medesima L.R. 4/2010.
32Comma 50 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
33Comma 55 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
34Comma 56 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
35Comma 57 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
36Comma 58 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
37Comma 59 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
38Comma 64 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
39Comma 65 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
40Comma 66 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
41Integrata la disciplina del comma 129 da art. 2, comma 45, L. R. 12/2010
42Comma 11 abrogato da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 2/2011
43Comma 12 abrogato da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 2/2011
44Comma 13 abrogato da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 2/2011
45Comma 24 abrogato da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 2/2011
46Comma 25 abrogato da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 2/2011
47Comma 26 abrogato da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 2/2011
48Comma 17 abrogato da art. 13, comma 2, lettera i), L. R. 2/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012.
49Comma 18 abrogato da art. 13, comma 2, lettera i), L. R. 2/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012.
50Comma 19 abrogato da art. 13, comma 2, lettera i), L. R. 2/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012.
51Comma 100 abrogato da art. 3, comma 2, L. R. 18/2011
52Comma 101 abrogato da art. 3, comma 2, L. R. 18/2011
53Integrata la disciplina del comma 100 da art. 3, comma 3, L. R. 18/2011
54Integrata la disciplina del comma 21 da art. 7, comma 97, L. R. 27/2012
55Comma 67 abrogato da art. 6, comma 57 quinquies, lettera b), L. R. 1/2004 , a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 6, comma 57 ter, L.R. 1/2004. L'abrogazione differita già disposta con l'art. 9 della L.R. 4/2010 rimane priva di effetti a seguito dell'abrogazione dell'art. 9 medesimo ad opera dell'art. 6, comma 57 qtr, lett. c), L.R. 4/2010, come inserito dall'art. 1, comma 10, L.R. 5/2013.
56Comma 140 abrogato da art. 105, comma 1, lettera g), L. R. 21/2016
57Comma 62 sostituito da art. 3, comma 40, lettera a), L. R. 25/2016
58Comma 62 bis sostituito da art. 3, comma 40, lettera b), L. R. 25/2016
59Comma 67 abrogato da art. 43, comma 1, lettera h), L. R. 28/2017 . L'abrogazione differita già disposta dall'art. 6, c. 57 quinquies, L.R. 1/2004, rimane priva di effetto a seguito dell'abrogazione del c. 57 quinquies medesimo ad opera dell'art. 43, c. 1, lett. g), L.R. 28/2017.
60Comma 69 abrogato da art. 60, comma 7, L. R. 28/2017
61Comma 70 abrogato da art. 60, comma 7, L. R. 28/2017
62Comma 71 abrogato da art. 60, comma 7, L. R. 28/2017
63Comma 72 abrogato da art. 60, comma 7, L. R. 28/2017
64Comma 73 abrogato da art. 60, comma 7, L. R. 28/2017
65Integrata la disciplina del comma 69 da art. 4, comma 2, L. R. 29/2017