LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2005).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/02/2005
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 4
 (Interventi in materia di protezione civile, ambiente, edilizia, mobilità e infrastrutture di trasporto, ricostruzione e pianificazione territoriale)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a intervenire finanziariamente a favore dei privati che abbiano ceduto a terzi, a titolo oneroso, beni mobili registrati, di cui erano proprietari alla data degli eventi alluvionali del 29 agosto 2003 e che siano stati danneggiati in conseguenza degli eventi stessi.
2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1 i soggetti, anche non residenti nei comuni colpiti dall'alluvione, che abbiano presentato domanda di contributo per i beni stessi, ai sensi del decreto dell'Assessore alla protezione civile - Commissario delegato 6 maggio 2004, n. 107/CD, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 20 del 19 maggio 2004. Il danno è rappresentato dalla differenza tra il valore del bene desunto dai listini correnti alla data dell'evento calamitoso e il ricavo derivante dalla cessione del bene.
3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso fino ad un massimo del 90 per cento del danno di cui al comma 2, per un importo non superiore a 15.000 euro, e comunque a fronte delle spese di riacquisto, da parte del medesimo danneggiato, di un bene mobile registrato.
4. L'attività istruttoria e di erogazione delle provvidenze di cui al comma 1 è delegata ai Comuni colpiti dall'evento alluvionale, individuati con il decreto dell'Assessore alla protezione civile - Commissario delegato 26 settembre 2003, n. 1/CD pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 50 del 10 dicembre 2003, e la spesa è disposta a valere sul Fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile); con regolamento sono fissate le modalità procedurali e le percentuali di contribuzione per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico all'unità previsionale di base 2.1.230.2.116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa ritenuta ammissibile per gli ulteriori interventi necessari per le finalità indicate all'articolo 4, comma 13, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004). A tal fine sono fatte salve le domande presentate antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge limitatamente alle opere di completamento funzionale degli stralci già ammessi a finanziamento.
7. Gli oneri derivanti dal comma 6 fanno carico all'unità previsionale di base 2.1.230.2.116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
8. L'autorizzazione di spesa di 135.283.000 euro per l'anno 2005, disposta con l'articolo 4, comma 6, della legge regionale 1/2004, è rideterminata e incrementata nella misura di 139.843.211,07 euro per il triennio 2005-2007, suddivisi in ragione di 62.310.000 euro per l'anno 2005, 63.503.190 euro per l'anno 2006 e 14.030.021,07 euro per l'anno 2007. Il relativo finanziamento, con ricorso al mercato finanziario, è mantenuto nell'ambito del disposto di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.
9. In relazione al disposto di cui al secondo periodo del comma 8, l'autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 4, comma 7, della legge regionale 1/2004 è revocata.
10. In relazione al disposto di cui al comma 8, con l'articolo 7, comma 96, tabella G, sono apportate le conseguenti variazioni alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
UPB 53.2.250.1.701 - capitolo 1615
UPB 53.2.250.3.706 - capitolo 1619.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) un finanziamento per la realizzazione di interventi di informazione ed educazione ambientale secondo gli indirizzi strategici definiti dalla Giunta regionale nei documenti di programmazione in materia di educazione ambientale.
12. La domanda di finanziamento degli interventi di cui al comma 11 è presentata, nei termini previsti dall'articolo 33 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio affari generali, amministrativi e consulenza, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e di un preventivo di spesa. Il decreto di concessione stabilisce i termini per la rendicontazione da presentarsi con le modalità previste dall'articolo 42 della legge regionale 7/2000.
13. Per le finalità di cui al comma 11 è autorizzata la spesa di 83.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.340.1.77 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 2209 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
14. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire documentazione e dati nelle materie di competenza della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici. È autorizzata altresì a promuovere attività di carattere informativo attraverso strumenti tesi a divulgare e accrescere la conoscenza dei cittadini in tali settori. A tal fine può affidare incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale nel rispetto delle norme sugli appalti pubblici.
15. Sono abrogati l'articolo 4, comma 16, della legge regionale 1/2004, l'articolo 5, comma 86, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), e l'articolo 33 bis della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), come inserito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 23/1989.
16. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 14 fanno carico all'unità previsionale di base 3.1.340.1.77 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 2200 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti locali contributi fino al 70 per cento della spesa ammissibile per le iniziative finalizzate alla diffusione e sviluppo di processi di Agenda 21 locale.
18. I contributi di cui al comma 17 sono concessi sulla base di apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 7/2000.
19. Per le finalità di cui al comma 17 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.340.1.1094 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 2214 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti locali e alle società a capitale interamente pubblico a cui gli enti locali o loro consorzi abbiano affidato la gestione dei servizi pubblici, contributi fino all'80 per cento della spesa ammissibile per le iniziative finalizzate all'ottenimento della certificazione ambientale della struttura organizzativa, secondo le procedure previste dalla norma UNI EN ISO 14001:1996, o della registrazione ambientale della struttura organizzativa, secondo le procedure previste dal Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). Per le medesime finalità l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti e ai consorzi per lo sviluppo industriale contributi fino al 50 per cento della spesa ammissibile.
21. Le richieste di contributo di cui al comma 20 sono presentate alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro il 31 marzo di ogni anno. Per l'anno 2005 le istanze contributive devono pervenire entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con regolamento sono definite le modalità di attuazione dell'intervento di cui al comma 20.
22. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa complessiva di 1.404.640 euro, suddivisa in ragione di 444.880 euro per l'anno 2005 e di 479.880 euro per gli anni 2006-2007 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.340.1.1094 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 2210 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
23. Sono abrogati i commi 99 e 100 dell'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), come rispettivamente modificati dall'articolo 4, comma 22, della legge regionale 1/2004 e dall'articolo 4, comma 11, della legge regionale 23/2002.
24. Le disposizioni di cui al comma 23 continuano ad applicarsi ai procedimenti contributivi in corso.
25. L'ARPA è autorizzata a promuovere un progetto sperimentale di monitoraggio delle condizioni climatologiche dell'area confinaria compresa tra Trieste e la Val Canale atto a fornire previsioni dettagliate in lingua slovena per il territorio da attuare anche mediante installazione di stazioni automatizzate di rilevamento meteorologico.
26. Per le finalità del comma 25 è autorizzata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.340.1.1094 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 2254 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
27. Al fine di perseguire il coordinamento operativo e il miglior utilizzo dei mezzi e delle attrezzature scientifiche, nonché assicurare la necessaria continuità alle attività di monitoraggio del Mare Adriatico anche a supporto delle attività turistiche e di pesca, è istituita presso l'ARPA la sezione regionale dell'Osservatorio dell'Alto Adriatico.
28. Per le finalità previste dal comma 27 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.340.1.1094 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 2252 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
29. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Autorità di bacino regionale, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), un finanziamento annuo per l'espletamento dell'attività istituzionale.
30. Gli oneri derivanti dall'applicazione di cui al comma 29 continuano a far carico all'unità previsionale di base 3.1.340.1.2002 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9901 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
31. È abrogato il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7).
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l'accordo di programma tra i Comuni attraversati dal fiume Judrio e dal torrente Versa per la realizzazione di un progetto di valorizzazione ambientale e fruizione turistica degli ambiti fluviali.
33. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.340.2.518 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 2100 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
34. L'Amministrazione regionale, attenendosi ai criteri fissati dal decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni), è autorizzata a concedere all'ARPA un finanziamento straordinario per effettuare le attività di competenza connesse con la bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale di Trieste e della laguna di Grado e Marano, come individuati dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 24 febbraio 2003 (Perimentazione del sito di interesse nazionale di Trieste), e dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 24 febbraio 2003 (Perimentazione del sito di interesse nazionale della laguna di Grado e Marano), pubblicati sulla Gazzetta ufficiale n. 121 del 27 maggio 2003, S.O. n. 83.
35. Per le finalità di cui al comma 34 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.340.2.4 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 2251 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
36. La domanda di finanziamento degli interventi di cui al comma 34 è presentata nei termini previsti dall'articolo 33 della legge regionale 7/2000.
37. Al fine di assicurare coerenza ed efficacia agli interventi finanziari previsti dall'articolo 7 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia), all'articolo 7 medesimo sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo le parole <<per concedere ai Comuni>> sono inserite le seguenti: <<e ai Consorzi di Comuni>>;
b) al comma 2 dopo le parole <<Qualora le Amministrazioni comunali>> sono inserite le seguenti: <<o i Consorzi di Comuni>>.
38. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 15/2004, come modificato dal comma 37, fanno carico all'unità previsionale di base 3.1.340.2.92 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 2259 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
39. 
( ABROGATO )
40. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere all'Acquedotto Poiana SpA un contributo straordinario per le iniziative e gli investimenti finalizzati alla ricerca e al contenimento delle perdite delle reti idriche.
41. Le domande per la concessione dei contributi di cui ai commi 39 e 40 sono presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, corredate di una relazione illustrativa dell'intervento e di un preventivo di spesa.
42. 
( ABROGATO )
43. Per le finalità previste dal comma 40 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 3.2.340.2.99 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 2394 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre finanziamenti a favore del Consorzio di bonifica della Bassa Friulana per la realizzazione di interventi finalizzati alla tutela ambientale di aree costiere e lagunari.
45. Gli oneri derivanti dall'applicazione di cui al comma 44 continuano a far carico all'unità previsionale di base 3.2.340.2.517 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 2559 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
46. Al fine di dare efficacia e coerenza all'azione amministrativa della Regione, razionalizzando gli interventi finanziari di settore, al comma 30 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2004, dopo le parole <<alle Aziende municipalizzate>> sono inserite le seguenti: <<e alle loro società a capitale interamente pubblico di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali),>>. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma fanno carico all'unità previsionale di base 3.2.340.2.1793 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 2450 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
47. 
( ABROGATO )
48. Per le finalità di cui all'articolo 19, comma 1, della legge regionale 29/1996, come modificato dal comma 47, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 3.3.340.2.105 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 2423 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
49. L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere al ristoro dei danni subiti dalle colture agricole praticate nelle aree private comprese in bacini di invaso o comunque allagate per effetto di sbarramenti o altri manufatti idraulici, realizzati ai fini della laminazione o dell'espansione delle piene dei corsi d'acqua.
50. La quantificazione dei danni subiti dalle colture agricole è effettuata dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura a seguito di segnalazione, da effettuarsi a cura dei Comuni nel cui territorio ricadono le colture danneggiate. I Comuni provvedono altresì alla quantificazione di eventuali oneri accessori per la rimozione di materiali depositati sulle aree private a seguito dell'allagamento.
51. Alla concessione ed erogazione delle somme spettanti ai soggetti interessati si provvede, sulla base di criteri e modalità che saranno stabiliti con apposito regolamento, tramite i Comuni. I manufatti di cui al comma 49 sono individuati con deliberazione della Giunta regionale.
52. 
( ABROGATO )
53. Per le finalità previste dal comma 49 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 3.4.340.2.597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 2500 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
54. 
( ABROGATO )
55. 
( ABROGATO )
56. 
( ABROGATO )
57. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in favore delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) contributi quindicennali costanti a sollievo degli oneri aggiuntivi che le ATER stesse sostengono per la realizzazione dei lavori di nuova costruzione o recupero di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata da realizzarsi con tecniche e secondo i principi dell'edilizia ecocompatibile nell'ambito di accordi di programma tra Regione, ATER, Comune sede di intervento ed eventuali altri soggetti. Negli oneri aggiuntivi sono compresi quelli dell'attività tecnico-scientifica di definizione, ai sensi del protocollo regionale di bioedilizia di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile), dei contenuti sperimentali inerenti sia la progettazione che la realizzazione e il monitoraggio dell'intervento di ecoedilizia. I contributi possono essere concessi anche a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi all'ammortamento del mutuo che le ATER possono contrarre per le finalità del presente comma.
58. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 57 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio edilizia residenziale.
59. Per le finalità previste dal comma 57, è autorizzato un limite d'impegno quindicennale di 250.000 euro a decorrere dall'anno 2006 con l'onere di 500.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2006 e 2007 a carico dell'unità previsionale di base 4.1.340.2.24 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 3318 del documento tecnico allegato al bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2020 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
60. Il saldo positivo dei rientri del Fondo per l'edilizia residenziale di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), pari a 1.966.193,99 euro, corrispondente alla somma algebrica tra i maggiori e i minori rientri delle anticipazioni che si prevede di accertare al 31 dicembre 2004 a carico delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di seguito indicati:
UPBUPBUPBUPBUPBUPB
4.3.15684.3.5684.3.5694.3.5704.3.5714.3.572TOTALE
E/1501E/1531E/1540E/1541E/1542E/1543
20040,00-391.392,15+53.372,40+426.450,00+1.230.496,87+647.266,87+1.966.193,99

costituisce quota vincolata alla copertura di parte della spesa autorizzata per l'anno 2005 con il comma 176, tabella D, a carico dell'unità previsionale di base 4.1.340.1.779 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 3296 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

61. In relazione alla previsione di minori entrate per complessivi 2.895.078 euro, suddivisi in ragione di 1.561.981 euro per l'anno 2005 e di 1.333.097 euro per l'anno 2006, corrispondenti alla somma algebrica tra i maggiori e i minori rientri delle anticipazioni previsti per i medesimi anni sul Fondo per l'edilizia residenziale di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 6/2003 - già destinati rispettivamente con l'articolo 5, comma 32, della legge regionale 1/2003, e con l'articolo 4, comma 48, della legge regionale 1/2004, a disponibilità di bilancio generica per gli anni medesimi - agli stanziamenti delle unità previsionali di base 4.3.1568, 4.3.568, 4.3.569, 4.3.570, 4.3.571 e 4.3.572 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento rispettivamente ai capitoli 1501, 1531, 1540, 1541, 1542 e 1543 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono apportate le variazioni indicate nella tabella A1 approvata con l'articolo 1, comma 1, che determinano corrispondentemente riduzione generica delle disponibilità di bilancio per gli anni medesimi.
62. A parziale reintegro della diversa destinazione in spesa dei rientri delle anticipazioni a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa (ex articoli 80 e 81 della legge regionale 75/1982 e successive modificazioni), già disposta in deroga, rispettivamente, con l'articolo 5, comma 32, della legge regionale 1/2003, e con l'articolo 4, comma 48, della legge regionale 1/2004, è destinata la spesa complessiva di 15.972.489,18 euro, suddivisa in ragione di 7.595.931,18 euro per l'anno 2005 e di 8.376.558 euro per l'anno 2006, autorizzata come di seguito indicato:
a) con il comma 176, tabella D - quota parte - ai sensi del disposto di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 6/2003, a carico delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
UPB 4.1.340.2.24 capitolo 32781.492.125,17 euro anno 2005;
5.583.489,93 euro anno 2006;
UPB 4.1.340.1.779 capitolo 32964.033.806,01 euro anno 2005;


b) con il comma 176, tabella D - quota parte - e con l'articolo 3, comma 129, tabella C, in deroga al disposto di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 6/2003, a carico delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento rispettivamente ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
UPB 52.2.340.1.1613 cap. 32581.000.000,00 euro anno 2005;
2.723.068,07 euro anno 2006;
UPB 4.1.340.2.24 cap. 32421.000.000,00 euro anno 2005;
UPB 7.6.310.2.252 cap. 489870.000,00 euro anno 2005;
70.000,00 euro anno 2006.


63. I rientri delle anticipazioni sul Fondo per l'edilizia residenziale di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 6/2003, previsti nella misura complessiva di 64.150.000 euro, suddivisi in ragione di 10.520.000 euro per l'anno 2007, di 10.200.000 euro per l'anno 2008, di 9.800.000 euro per l'anno 2009, di 9.500.000 euro per l'anno 2010, di 8.900.000 euro per l'anno 2011, di 6.650.000 euro per l'anno 2012, di 4.670.000 euro per l'anno 2013 e di 3.910.000 euro per l'anno 2014, a carico delle unità previsionali di base 4.3.1568, 4.3.568, 4.3.569, 4.3.570, 4.3.571 e 4.3.572 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento rispettivamente ai capitoli 1501, 1531, 1540, 1541, 1542 e 1543 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e, rispettivamente - per gli anni dal 2008 al 2014 - a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi e dei relativi capitoli del documento tecnico agli stessi allegati, come indicato nella tabella A1 approvata con l'articolo 1, comma 1, sono destinati:
a) ai sensi del disposto di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 6/2003, alla copertura di quota parte delle spese autorizzate con il comma 176, tabella D, a carico delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
UPB 4.1.340.2.24 capitolo 32789.871.644,43 euro anno 2007;
10.130.000,00 euro anno 2008;
9.730.000,00 euro anno 2009;
6.068.270,35 euro anno 2010;
3.506.563,37 euro anno 2011;
UPB 4.1.340.2.24 capitolo 32933.361.729,65 euro anno 2010;
5.323.436,63 euro anno 2011;
6.650.000,00 euro anno 2012;
4.670.000,00 euro anno 2013;
3.910.000,00 euro anno 2014;
UPB 4.1.340.1.779 capitolo 3296578.355,57 euro anno 2007;


b) in deroga al disposto di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 6/2003, alla copertura di quota parte delle spese autorizzate con l'articolo 3, comma 129, tabella C, a carico dell'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 4898 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, per l'importo di 70.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2011;
le quote relative agli anni dal 2008 al 2014 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi e dei relativi capitoli del documento tecnico agli stessi allegato.
64. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 15/2004, le parole <<31 dicembre 2004>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 giugno 2005>>.
65. 
( ABROGATO )
66. In relazione al disposto di cui al comma 65, il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA è autorizzato a eseguire, e l'Amministrazione regionale ad accertare, la variazione contabile tra il <<Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale>> di cui all'articolo 5, commi da 4 a 14, della legge regionale 4/2001, e il <<Fondo ex articolo 23 della legge regionale 9/1999>>, con riferimento all'esercizio finanziario 2005.
67. I rientri derivanti:
a) dai mutui di cui all'articolo 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica), la cui gestione è attribuita alla Regione a seguito dell'accordo di programma del 19 aprile 2001, approvato con decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2001, n. 0243/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 18 luglio 2001, n. 29, e stipulato ai sensi degli articoli 61 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);
b) dall'articolo 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale);
c) dall'articolo 68 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata);
d) dall'articolo 18 del decreto legge 2 maggio 1974, n. 115 (Norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale), convertito, con modifiche, dalla legge 247/1974;
e) dall'articolo 3 del decreto legge 7 febbraio 1985, n. 12 (Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa), convertito, con modifiche, dalla legge 118/1985;
alimentano il Fondo per l'edilizia residenziale di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 6/2003, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.1.340.2.24 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 3253 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
68. Al comma 73 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2003 le parole <<31 dicembre 2003>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 giugno 2005>>.
69. 
( ABROGATO )
70. 
( ABROGATO )
71. Lo stanziamento per l'anno 2005 dell'unità previsionale di base 4.5.340.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 è ridotto di complessivi 303.697,31 euro con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di seguito indicati intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa:
capitololimitenorma autorizzativastanziamento in euro
9510n. 2LR 58/1990 art. 380.000,00
9515n. 5LR 23/1986 art. 3200.000,00
9562n. 2LR 47/199123.697,31


72. Le quote rinvenienti dall'applicazione dei commi da 69 a 71, per complessivi 5.153.391,86 euro, sono vincolate alla copertura delle autorizzazioni di spesa disposte con il comma 137, lettera a), del presente articolo e con il comma 176, tabella D, a carico delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento ai capitoli dell'allegato documento tecnico a fianco di ciascuna indicati: unità previsionale di base 4.5.340.1.636 - capitolo 9421, unità previsionale di base 4.5.340.1.636 - capitolo 9422 e unità previsionale di base 4.5.340.2.644 - capitolo 9500 limitatamente a 3.403.391,86 euro e capitolo 9548.
73. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 19, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), relative al programma sperimentale di edilizia residenziale denominato <<20.000 abitazioni in affitto>>, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, nell'anno 2005, un mutuo della durata di tredici anni, dell'ammontare presuntivo di 4.336.108,29 euro, o del diverso importo compatibile con il costo annuo dell'ammortamento del mutuo che per capitale e interessi non superi il limite annuo a carico dello Stato di 434.939,34 euro, corrispondenti al contributo statale annuo assegnato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 marzo 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2003.
74. Per le finalità previste dal comma 73 sull'unità previsionale di base 4.1.340.2.24 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 è previsto lo stanziamento e autorizzata la spesa di 4.336.108,29 euro per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 2994 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, corrispondente al ricavo presunto del mutuo, con oneri di ammortamento a carico dello Stato. Corrispondentemente, con l'articolo 1, comma 1, tabella A1, sull'unità previsionale di base 5.1.582 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, è prevista l'entrata di pari importo, con riferimento al capitolo 2107 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
75. Per l'ammortamento del mutuo contratto ai sensi del comma 74 è autorizzata la spesa complessiva di 5.654.211,42 euro, suddivisa in ragione di 434.939,34 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2017, rispettivamente suddivisa in quota capitale e interessi come di seguito indicato:
a) relativamente alla quota capitale:
1) 257.636,37 euro per l'anno 2005;
2) 268.439,21 euro per l'anno 2006;
3) 279.695,02 euro per l'anno 2007;
4) 279.695,02 euro per l'anno 2007;
5) 303.642,31 euro per l'anno 2009;
6) 316.374,20 euro per l'anno 2010;
7) 329.639,95 euro per l'anno 2011;
8) 343.461,94 euro per l'anno 2012;
9) 357.863,49 euro per l'anno 2013;
10) 372.868,91 euro per l'anno 2014;
11) 388.503,51 euro per l'anno 2015;
12) 404.793,68 euro per l'anno 2016;
13) 421.766,91 euro per l'anno 2017;
per un ammontare complessivo di 4.336.108,29 euro;
b) relativamente alla quota interessi:
1) 177.302,97 euro per l'anno 2005;
2) 166.500,13 euro per l'anno 2006;
3) 155.244,32 euro per l'anno 2007;
4) 143.516,55 euro per l'anno 2008;
5) 131.297,03 euro per l'anno 2009;
6) 118.565,14 euro per l'anno 2010;
7) 105.299,39 euro per l'anno 2011;
8) 91.477,40 euro per l'anno 2012;
9) 77.075,85 euro per l'anno 2013;
10) 62.070,43 euro per l'anno 2014;
11) 46.435,83 euro per l'anno 2015;
12) 30.145,66 euro per l'anno 2016;
13) 13.172,43 euro per l'anno 2017;
per un ammontare complessivo di 1.318.103,13 euro.
76. L'onere complessivo di 1.304.818,02 euro, corrispondente alle quote di ammortamento autorizzate dal comma 75, nella misura di 434.939,34 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007, fa carico:
a) per 805.770,60 euro, suddiviso in ragione di 257.636,37 euro per l'anno 2005, di 268.439,21 euro per l'anno 2006 e di 279.695,02 euro per l'anno 2007, all'unità previsionale di base 53.2.250.3.706 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 1608 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;
b) per 499.047,42 euro, suddiviso in ragione di 177.302,97 euro per l'anno 2005, di 166.500,13 euro per l'anno 2006 e di 155.244,32 euro per l'anno 2007, all'unità previsionale di base 53.2.250.1.701 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 1607 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Le quote autorizzate per gli anni dal 2008 al 2017 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
77. In relazione alla definizione, all'atto della stipula del mutuo di cui al comma 73, del suo preciso ammontare, si provvede al conseguente assestamento dei dati di bilancio ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera c), della legge regionale 7/1999.
78. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 50.000 euro alle ACLI di Trieste per la realizzazione di un progetto pilota per il finanziamento di programmi di microprestiti come strumento di inserimento abitativo a favore dei nuclei familiari socialmente ed economicamente più deboli.
79. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 78 è presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del relativo preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.
80. Per le finalità previste dal comma 78 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 4.1.340.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4597 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
81. 
( ABROGATO )
82. Al comma 55 dell'articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), dopo le parole <<l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni>> sono inserite le seguenti:<<contributi una tantum e >>.
83. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 55, della legge regionale 2/2000, come modificato dal comma 82, limitatamente ai contributi una tantum, è autorizzata la spesa complessiva di 7.600.000 euro, suddivisa in ragione di 1.300.000 euro per l'anno 2005 e di 6.300.000 euro per l'anno 2006, a carico dell'unità previsionale di base 4.2.340.2.433 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 3358 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
84. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamento di leggi regionali di intervento nel settore delle opere pubbliche e del restauro edilizio), dopo le parole <<restauro delle facciate>> sono aggiunte le seguenti: <<e delle coperture>>.
85. All'articolo 13 della legge regionale 34/1987 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole <<contributi <<una tantum>> ai soggetti privati proprietari>> sono aggiunte le seguenti: <<per il restauro delle facciate ivi compreso il restauro o la sostituzione dei serramenti esterni e, limitatamente ai casi in cui gli strumenti urbanistici prescrivano materiali tradizionali per i manti di copertura, per il restauro degli stessi>>;
b) al comma 2, dopo le parole <<dell'edificio>> sono aggiunte le seguenti: <<o per metri quadri di falda di copertura. La superficie dei serramenti è considerata aggiuntiva a quella della facciata, al fine della determinazione della spesa ammissibile.>>.
86. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 12, comma 1, e dell'articolo 13, commi 1 e 2, della legge regionale 34/1987, come rispettivamente modificati dai commi 84 e 85, fanno carico all'unità previsionale di base 4.2.340.2.433 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 3328 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
87. 
( ABROGATO )
88. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Prato Carnico un finanziamento straordinario per la formazione ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), del Piano regolatore particolareggiato di iniziativa pubblica del borgo rurale di Orias.
89. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 88 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina tecnica edilizia e strutture residenziali - entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono disciplinate le modalità di rendicontazione.
90. Per le finalità previste dal comma 88 è autorizzata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 4.2.340.2.433 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 3330 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
91. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Daniele del Friuli un contributo straordinario pluriennale di 220.000 euro per dieci anni a sostegno della spesa sia in conto capitale che in conto interessi al fine di consentire l'acquisizione e la ristrutturazione statica e funzionale del <<Palazzo Ronchi - Terenzio>> e relative pertinenze da destinare a sede del master della facoltà di Scienze dell'Alimentazione dell'Università degli Studi di Udine e di altri soggetti pubblici e privati convenzionati con il Comune di San Daniele del Friuli che perseguono finalità di ricerca, sviluppo, innovazione e promozione del territorio.
92. La richiesta per la concessione del finanziamento di cui al comma 91 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del progetto di massima per l'esecuzione dell'opera e di una relazione generale con descrizione dei contenuti, delle finalità e dei costi dell'iniziativa e indicazione delle modalità di finanziamento e dei soggetti coinvolti nella realizzazione.
93. La concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 91 sono disposte con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
94. Per le finalità previste dal comma 91 è autorizzato a decorrere dall'anno 2006 un limite di impegno decennale di 220.000 euro annui con l'onere complessivo di 440.000 euro relativo alle annualità 2006 e 2007 a carico dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 3402 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2015 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
96. 
( ABROGATO )
97. Per le finalità previste dal comma 95 sono autorizzati un limite d'impegno ventennale di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2006, e un limite di impegno ventennale di 250.000 euro a decorrere dall'anno 2006, con l'onere di 1.500.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2006 al 2007 a carico dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 3409 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2025 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
98. All'articolo 5 della legge regionale 2/2000, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 51 dopo le parole <<Istituto salesiano Bearzi>> sono inserite le seguenti: <<, all'Istituto Bertoni, all'Istituto Renati e all'Istituto Tomadini>>, e sono soppresse le parole <<, già avviato nell'ambito dei programmi regionali di edilizia scolastica di cui all'articolo 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, come da ultimo modificato dall'articolo 39, comma 1, della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29>>;
b) al comma 52 le parole <<Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio dell'istruzione e della ricerca>> sono sostituite dalle seguenti: <<Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina tecnica edilizia>>.
99. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 51, della legge regionale 2/2000, relativamente agli interventi previsti dal comma 98, lettera a), a decorrere dall'anno 2005 è autorizzato il limite d'impegno quindicennale di 500.000 euro annui, con l'onere di 1.500.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2007 a carico dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5064 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2019 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
100. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Dorligo della Valle un contributo pluriennale costante, per un periodo non superiore a dieci anni, di 30.000 euro a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento del mutuo destinato alla ristrutturazione della sede municipale.
101. La domanda del contributo di cui al comma 100 è presentata entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici corredata della deliberazione con cui il soggetto dispone l'assunzione del mutuo, dell'atto di adesione dell'istituto mutuante e del piano dell'investimento che si intende realizzare.
102. Per le finalità previste dal comma 100 è autorizzato un limite di impegno decennale di 30.000 euro a decorrere dall'anno 2006, con l'onere complessivo di 60.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2006 e 2007 a carico dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 3404 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi; gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2015 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
103. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Staranzano un contributo straordinario di 50.000 euro al fine di consentire interventi di ripristino ambientale in località <<Bosco degli Alberoni>> e nella zona archeologica della <<Casa Romana>>.
104. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 103 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.
105. Per le finalità previste dal comma 103 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 3482 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
106. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al <<Centro culturale sociale sud ferrovia>> di Maniago, un contributo straordinario per l'adeguamento funzionale di infrastrutture e l'acquisto di arredi e di attrezzature per l'espletamento dell'attività istituzionale.
107. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 106 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina tecnica edilizia e strutture residenziali, corredata di una relazione illustrativa dell'attività istituzionale svolta e del relativo preventivo di spesa. La sovvenzione straordinaria di cui al 106 può essere erogata in via anticipata e in unica soluzione.
108. Per le finalità previste dal comma 106 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 3467 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
109. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di <<Ognissanti>> di Bagnarola, in comune di Sesto al Reghena, un contributo straordinario di 55.000 euro per la realizzazione di opere di sistemazione dell'area esterna alla sala polifunzionale.
110. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 109 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e di un preventivo di spesa sottoscritti da tecnico abilitato. Per l'intervento di cui al comma 109 non trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 14/2002. La concessione ed erogazione del contributo avviene sulla scorta della documentazione presentata di cui al presente comma. I termini e le modalità di rendicontazione sono fissati dal decreto di concessione.
111. Per le finalità previste dal comma 109 è autorizzata la spesa di 55.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.178 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 3460 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
112. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al <<Movimento Apostolico Ciechi - Gruppo Diocesano>> di Trieste, un contributo straordinario di 20.000 euro per la ristrutturazione della sede, comprensiva degli arredi.
113. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 112 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e di un preventivo di spesa sottoscritti da tecnico abilitato. Per l'intervento di cui al comma 112 non trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 14/2002. La concessione ed erogazione del contributo avviene sulla scorta della documentazione presentata di cui al presente comma. I termini e le modalità di rendicontazione sono fissati dal decreto di concessione.
114. Per le finalità previste dal comma 112 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.178 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 3461 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
115. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia dei <<SS. Pietro e Paolo>> di Staranzano un contributo straordinario di 40.000 euro al fine di consentire la messa a norma e il completamento della sala polifunzionale S. Pio X .
116. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 115 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.
117. Per le finalità previste dal comma 115 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.178 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 3462 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
118. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di <<San Tommaso Apostolo>> di Basiliano, frazione Villaorba, un contributo straordinario per il completamento e l'ultimazione dei lavori, già finanziati dall'Amministrazione regionale stessa, di ristrutturazione degli edifici adibiti a opere di ministero pastorale.
119. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 118 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina tecnica edilizia e strutture residenziali, corredata di una relazione illustrativa dell'attività istituzionale svolta e del relativo preventivo di spesa. La sovvenzione straordinaria di cui al comma 118 può essere erogata in via anticipata e in unica soluzione.
120. Per le finalità previste dal comma 118 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.178 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 3464 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
121. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di <<San Giovanni al Tempio>> di Sacile un contributo straordinario per l'acquisto di attrezzature e di arredi finalizzati agli scopi istituzionali.
122. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 121 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina tecnica edilizia e strutture residenziali, corredata di una relazione illustrativa dell'attività istituzionale svolta e del relativo preventivo di spesa. La sovvenzione straordinaria di cui al comma 121 può essere erogata in via anticipata e in unica soluzione.
123. Per le finalità previste dal comma 121 è autorizzata la spesa di 28.400 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.178 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 3465 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
124. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di <<San Giacomo Apostolo>> di Trieste un contributo straordinario per l'acquisto di attrezzature e di arredi per la casa parrocchiale.
125. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 124 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina tecnica edilizia e strutture residenziali, corredata di una relazione illustrativa dell'attività istituzionale svolta e del relativo preventivo di spesa. La sovvenzione straordinaria di cui al comma 124 può essere erogata in via anticipata e in unica soluzione.
126. Per le finalità previste dal comma 124 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.178 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 3466 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
127. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni di Cividale del Friuli e di Trieste un contributo per la progettazione, la realizzazione e il completamento di parchi urbani.
128. Ai fini della concessione del finanziamento di cui al comma 127 trova applicazione il capo XI della legge regionale 14/2002. Le domande di contributo corredate del progetto preliminare di cui all'articolo 56, comma 1, della legge regionale 14/2002, sono presentate, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio affari generali, amministrativi e consulenza.
129. Per le finalità previste dal comma 127 è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.2502 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 2215 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi
130. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 20.000 euro al Comune di Trieste, a titolo di partecipazione nelle spese per la realizzazione di un'area verde attrezzata con la procedura dell'appalto - concorso al quale partecipino artisti di varie discipline.
131. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 130 è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina lavori pubblici, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento programmato e di un preventivo di massima della spesa.
132. Per le finalità previste al comma 130 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.2996 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 2216 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
133. Per il completamento dell'intervento previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera b), della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26 (Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi quindicennali, fino all'importo previsto dal comma 135, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi al mutuo o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario che il Comune beneficiario stipula per la realizzazione dell'opera.
134. Il termine per la presentazione delle domande per la concessione del finanziamento di cui al comma 133, da presentarsi alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio interventi in materia di ricostruzione, è fissato in centottanta giorni decorrenti dalla data dell'entrata in vigore della presente legge. La domanda deve essere corredata della deliberazione esecutiva con cui il Comune beneficiario dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante, nonché del progetto preliminare dei lavori. L'erogazione della prima annualità del contributo è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
135. Per le finalità previste dal comma 133 è autorizzato un limite d'impegno quindicennale di 400.000 euro a decorrere dall'anno 2006, con l'onere di 800.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2006 al 2007 a carico dell'unità previsionale di base 4.5.340.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 3359 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2020 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
136. Le domande presentate per il finanziamento degli interventi previsti dai commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 140 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, oltre i termini indicati dal comma 5 del citato articolo 140, dai Comuni indicati all'articolo 4, comma 99, della legge regionale 1/2004, sono considerate utili agli effetti del conseguimento dei contributi previsti dal citato articolo 140, commi 4, 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 13/1998.
137. Per le finalità di cui al comma 136 è autorizzata la spesa di 450.000 euro a carico dell'unità previsionale di base 4.5.340.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento ai seguenti capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi:
a) capitolo 9502, con uno stanziamento di 200.000 euro per l'anno 2005;
b) capitolo 9503, con uno stanziamento di 150.000 euro per l'anno 2005;
c) capitolo 9504, con uno stanziamento di 100.000 euro per l'anno 2005.
138. 
( ABROGATO )
139. Gli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 68, della legge regionale 2/2000, come modificato dal comma 138, fanno carico all'unità previsionale di base 5.1.350.2.182 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 3700 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
140. In applicazione e per le finalità di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito con modifiche dalla legge 47/2004, e dei conseguenti provvedimenti ministeriali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire alle Aziende concessionarie del servizio del trasporto pubblico locale le relative risorse statali assegnate, sulla base di specifico regolamento da assumersi ai sensi della legge regionale 7/2000.
141. Con il regolamento di cui al comma 140 sono altresì determinate le modalità di utilizzo delle risorse di cui al medesimo comma 140, previa compensazione delle somme agli stessi fini anticipate nell'ambito dell'intervenuta riforma del trasporto pubblico locale.
142. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere studi di fattibilità e definire programmi di interventi di viabilità complementare alle opere di interesse regionale.
143. Gli oneri derivanti dal comma 142 fanno carico all'unità previsionale di base 5.1.350.2.182 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 3671 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi
144. L'Amministrazione regionale è autorizzata a eseguire interventi per la realizzazione di infrastrutture immateriali, direttamente o tramite delegazione amministrativa intersoggettiva, nonché a partecipare, mediante conferimento di capitali, conferimenti in natura e trasferimenti di diritti, a società aventi per finalità la promozione, realizzazione e/o gestione di infrastrutture immateriali, nonché ad altre società controllate dalla Regione, a condizione che gli aumenti in parola siano utilizzati per costituire o capitalizzare società aventi le finalità di cui sopra.
145. La Giunta regionale determina le risorse da destinare alle finalità di cui al comma 144 sulla base di apposito programma di interventi.
146. I conferimenti di capitale previsti dall'articolo 28, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1983, n. 64 (Variazioni al bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 ed al bilancio per l'esercizio 1983 (Primo provvedimento) - Varie norme finanziarie e contabili), e dall'articolo 54, primo comma, della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70 (Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828), come integrato dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 11/1996, sono destinati altresì alla promozione, realizzazione e/o gestione di infrastrutture immateriali in zone montane, anche mediante partecipazione a società, di cui al comma 144, nonché per la realizzazione di altre infrastrutture di trasporto in territorio regionale.
147. Sulla base della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 145, proposta dall'Assessore regionale alla pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto, l'Assessore regionale alla programmazione e controllo, alle risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e servizi generali e alle pari opportunità provvede, con proprio decreto, all'iscrizione dello stanziamento - corrispondente alla spesa deliberata - sull'unità previsionale di base 10.1.350.2.718 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 3678 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 5.1.350.2.182 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento ai capitoli 3671 e 3700 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
148. Al fine di permettere il più sollecito sviluppo delle attività nel porto di Trieste le risorse di cui alla legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57 (Interventi regionali concernenti la promozione del sistema dei trasporti del Friuli-Venezia Giulia. Interpretazione autentica degli articoli 22, comma 2, e 29 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22), e successive modifiche, possono venir utilizzate anche attraverso accordi di programma tra Amministrazione regionale, Autorità portuale e Concessionari di Terminali Portuali, nonché operatori concessionari di aree demaniali portuali.
149. Nell'ipotesi di cui al comma 148, le risorse vengono messe direttamente a disposizione degli operatori concessionari di aree demaniali portuali nonché dei Concessionari che agiscono in nome e per conto dell'Autorità portuale, obbligandosi ad appaltare le opere e/o gli acquisti nel rispetto della normativa sugli affidamenti pubblici e ferma restando, a conclusione, la proprietà dei beni in capo all'Autorità portuale.
150. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 148 fanno carico all'unità previsionale di base 5.2.350.2.191 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 3775 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
151. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Udine contributi pluriennali, per una durata non superiore a dieci anni e nella misura massima prevista al comma 153, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi all'ammortamento del mutuo contratto per finanziare gli interventi di ampliamento e ristrutturazione funzionale dell'intero complesso del mercato agroalimentare all'ingrosso di Udine, degli impianti e delle strutture del mercato.
152. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 151 è presentata alla Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio trasporto merci, corredata di una relazione illustrativa degli interventi da effettuare e di un preventivo di massima della spesa, nonché della deliberazione con cui si dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante. L'erogazione della prima annualità del contributo è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
153. Per le finalità previste dal comma 151 è autorizzato il limite di impegno decennale di 500.000 euro, a decorrere dall'anno 2006, a carico dell'unità previsionale di base 5.3.350.2.100 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 9092 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2015 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
154. Nell'ambito del disposto di cui alla legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica), e all'articolo 18 della legge 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), e per le finalità ivi previste, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Province e ai Comuni contributi per la prosecuzione degli interventi concernenti la mobilità ciclistica e la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati.
155. Per le finalità di cui al comma 154, a fronte delle risorse assegnate dallo Stato per l'anno 2004 con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 31 dicembre 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 29 aprile 2004, è autorizzata la spesa di 130.530,84 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 5.4.350.2.211 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 2996 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
156. Per le finalità di cui al comma 154 l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 2005 un mutuo della durata di quattordici anni, dell'ammontare presuntivo di 1.344.978,53 euro o del diverso importo compatibile con il costo annuo dell'ammortamento del mutuo non superiore a 130.530,84 euro, corrispondenti al contributo statale annuo di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 31 dicembre 2003, per gli anni dal 2004 al 2018.
157. Per le finalità previste dal comma 156 sull'unità previsionale di base 5.4.350.2.211 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 è previsto lo stanziamento e autorizzata la spesa di 1.344.978,53 euro per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 3998 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, corrispondente al ricavo presunto del mutuo, con oneri di ammortamento a carico dello Stato. Corrispondentemente, con l'articolo 1, comma 1, tabella A1, sull'unità previsionale di base 5.1.582 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, è prevista l'entrata di pari importo, con riferimento al capitolo 2482 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
158. Per l'ammortamento del mutuo contratto ai sensi del comma 156 è autorizzata la spesa complessiva di 1.827.431,76 euro, suddivisa in ragione di 130.530,84 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2018, rispettivamente suddivisa in quota capitale e interessi come di seguito indicato:
a) relativamente alla quota capitale:
1) 70.794,38 euro per l'anno 2005;
2) 74.015,97 euro per l'anno 2006;
3) 77.384,16 euro per l'anno 2007;
4) 80.905,62 euro per l'anno 2008;
5) 84.587,33 euro per l'anno 2009;
6) 88.436,59 euro per l'anno 2010;
7) 92.461,00 euro per l'anno 2011;
8) 96.668,56 euro per l'anno 2012;
9) 101.067,58 euro per l'anno 2013;
10) 105.666,79 euro per l'anno 2014;
11) 110.475,29 euro per l'anno 2015;
12) 115.502,60 euro per l'anno 2016;
13) 120.758,69 euro per l'anno 2017;
14) 126.253,97 euro per l'anno 2018;
per un ammontare complessivo di 1.344.978,53 euro;
b) relativamente alla quota interessi:
1) 59.736,46 euro per l'anno 2005;
2) 56.514,87 euro per l'anno 2006;
3) 53.146,68 euro per l'anno 2007;
4) 49.625,22 euro per l'anno 2008;
5) 45.943,51 euro per l'anno 2009;
6) 42.094,25 euro per l'anno 2010;
7) 38.069,84 euro per l'anno 2011;
8) 33.862,28 euro per l'anno 2012;
9) 29.463,26 euro per l'anno 2013;
10) 24.864,05 euro per l'anno 2014;
11) 20.055,55 euro per l'anno 2015;
12) 15.028,24 euro per l'anno 2016;
13) 9.772,15 euro per l'anno 2017;
14) 4.276,87 euro per l'anno 2018;
per un ammontare complessivo di 482.453,23 euro.
159. L'onere complessivo di 391.592,52 euro, corrispondente alle quote di ammortamento autorizzate nella misura di 130.530, 84 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007 dal comma 158, lettere a) e b), fa carico per 222.194,51 euro, suddivisi in ragione di 70.794,38 euro per l'anno 2005, 74.015,97 euro per l'anno 2006 e 77.384,16 euro per l'anno 2007 all'unità previsionale di base 53.2.250.3.706 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 1617 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e rispettivamente per 169.398,01 euro, suddivisi in ragione di 59.736,46 euro per l'anno 2005, 56.514,87 euro per l'anno 2006 e 53.146,68 euro per l'anno 2007 all'unità previsionale di base 53.2.250.1.701 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 1616 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Le quote autorizzate per gli anni dal 2008 al 2018 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
160. In relazione alla definizione, all'atto della stipula del mutuo di cui al comma 156, del suo preciso ammontare, si provvede al conseguente assestamento dei dati di bilancio ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera c), della legge regionale 7/1999.
161. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione Cento Maestri, organizzatrice dell'Euro Bike, un contributo una tantum di 30.000 euro per finanziare un progetto preliminare di fattibilità per la realizzazione di un itinerario ciclo-pedonale turistico lungo il tracciato dell'oleodotto transalpino limitatamente al tratto carsico da Basovizza a Visogliano.
162. La domanda di contributo di cui al comma 161 è presentata alla Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e di un preventivo di spesa.
163. Per le finalità previste dal comma 161 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 5.4.350.2.211 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 3627 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
164. Al comma 39 dell'articolo 4 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), dopo la parola <<affidamenti>> sono aggiunte le seguenti: <<e a sostenere gli oneri connessi derivanti dall'applicazione dell'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190>>.
165. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 39, della legge regionale 23/2002, come modificato dal comma 164, continuano a far carico all'unità previsionale di base 5.4.350.2.168, con riferimento al capitolo 4003 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
166. 
( ABROGATO )
167. 
( ABROGATO )
168. 
( ABROGATO )
169. 
( ABROGATO )
170. 
( ABROGATO )
171.
Il comma 75 dell'articolo 6 della legge regionale 3/2002 è sostituito dal seguente:
<<75. Le anticipazioni finanziarie di cui al comma 74 sono erogate in un'unica soluzione contestualmente al provvedimento di concessione e sono restituite senza interessi dal soggetto beneficiario entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di erogazione, unitamente a una copia dello studio di fattibilità e a una relazione sui risultati conseguiti. Il mancato rispetto degli obblighi del beneficiario comporta, oltre alla restituzione dell'anticipazione finanziaria, il pagamento degli interessi legali dalla data di erogazione del beneficio, nonché l'esclusione da ulteriori anticipazioni finanziarie ai sensi delle presenti disposizioni normative. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, l'organo concedente, previa deliberazione della Giunta regionale, può concedere una proroga o fissare nuovi termini per l'assolvimento degli obblighi di restituzione dell'anticipazione e per la consegna dello studio di fattibilità.>>.

172. Al comma 137 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2004, dopo le parole <<comma 136>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché degli ulteriori atti necessari a garantire le provvidenze previste dalla medesima norma regionale alle imprese già concessionarie degli autoservizi internazionali fino alla naturale scadenza delle concessioni in essere e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, nel rispetto di quanto deciso dalla Commissione mista permanente per l'applicazione dell'Accordo di Udine>>.
173. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la diffusione all'interno dell'Amministrazione regionale della carta tecnica aerofotogrammetrica e della cartografia a piccola scala, nonché delle relative cartografie tematiche del territorio regionale.
174. Per le finalità di cui al comma 173 è autorizzata la spesa complessiva di 120.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007, a carico dell'unità previsionale di base 6.1.350.2.513 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9862 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
175. All'Amministrazione comunale di Latisana, beneficiaria della somma di 51.210,77 euro per la predisposizione di uno studio di fattibilità in materia di project financing per la realizzazione di un centro servizi innovativi nell'ambito del progetto per la trasformazione urbana dell'ex Caserma Radaelli, in attuazione dell'articolo 6, commi 74, 75 e 76 della legge regionale 3/2002, è concessa la proroga fino al 30 giugno 2005 del termine di consegna della documentazione di cui all'articolo 42 della legge regionale 7/2000.
176. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella D, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, s'intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico d'accompagnamento.
Note:
1Gli effetti delle disposizioni di cui al comma 151, notificate alla Commissione dell'Unione europea, sono sospesi fino alla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione stessa, come previsto dall'art. 9, c. 1, della presente legge.
2Parole soppresse al comma 78 da art. 4, comma 22, L. R. 15/2005
3Integrata la disciplina del comma 95 da art. 4, comma 26, L. R. 15/2005
4Integrata la disciplina del comma 100 da art. 4, comma 29, L. R. 15/2005
5Integrata la disciplina del comma 130 da art. 4, comma 32, L. R. 15/2005
6Parole sostituite al comma 148 da art. 4, comma 33, L. R. 15/2005
7Parole sostituite al comma 149 da art. 4, comma 33, L. R. 15/2005
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 21, L. R. 15/2005
9Parole sostituite al comma 162 da art. 7, comma 19, L. R. 15/2005
10Integrata la disciplina del comma 78 da art. 5, comma 39, L. R. 2/2006
11Integrata la disciplina del comma 79 da art. 5, comma 40, L. R. 2/2006
12Comma 18 sostituito da art. 6, comma 8, L. R. 2/2006
13Integrata la disciplina del comma 57 da art. 6, comma 54, L. R. 2/2006
14Integrata la disciplina del comma 58 da art. 6, comma 54, L. R. 2/2006, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 5, comma 45, L. R. 1/2007
15Integrata la disciplina del comma 59 da art. 6, comma 54, L. R. 2/2006, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 5, comma 45, L. R. 1/2007
16Vedi la disciplina transitoria del comma 78, stabilita da art. 6, comma 48, L. R. 2/2006
17Parole sostituite al comma 81 da art. 6, comma 89, L. R. 2/2006
18Parole aggiunte al comma 91 da art. 6, comma 77, L. R. 2/2006
19Parole aggiunte al comma 91 da art. 6, comma 78, L. R. 2/2006
20Parole aggiunte al comma 144 da art. 6, comma 113, L. R. 2/2006
21Parole aggiunte al comma 144 da art. 6, comma 114, L. R. 2/2006
22Parole sostituite al comma 147 da art. 6, comma 115, L. R. 2/2006
23Parole aggiunte al comma 148 da art. 6, comma 93, L. R. 2/2006
24Parole aggiunte al comma 149 da art. 6, comma 94, L. R. 2/2006
25Comma 168 sostituito da art. 6, comma 104, L. R. 2/2006
26Parole soppresse al comma 51 da art. 4, comma 9, L. R. 12/2006
27Comma 52 abrogato da art. 4, comma 9, L. R. 12/2006
28Comma 81 abrogato da art. 4, comma 23, L. R. 12/2006
29Parole aggiunte al comma 95 da art. 4, comma 35, L. R. 12/2006
30Parole soppresse al comma 95 da art. 4, comma 35, L. R. 12/2006
31Comma 144 sostituito da art. 4, comma 63, L. R. 12/2006
32Comma 87 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
33Comma 166 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
34Comma 167 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
35Comma 168 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
36Comma 169 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
37Comma 170 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
38Comma 65 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1/1/2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
39Comma 69 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1/1/2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
40Comma 70 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1/1/2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
41Integrata la disciplina del comma 17 da art. 4, comma 1, L. R. 22/2007
42Comma 138 abrogato da art. 4, comma 106, L. R. 22/2007
43Comma 39 abrogato da art. 3, comma 33, L. R. 30/2007
44Comma 42 abrogato da art. 3, comma 33, L. R. 30/2007
45Integrata la disciplina del comma 144 da art. 3, comma 100, L. R. 30/2007
46Parole aggiunte al comma 146 da art. 3, comma 68, L. R. 30/2007
47Integrata la disciplina del comma 146 da art. 3, comma 100, L. R. 30/2007
48Comma 20 interpretato da art. 3, comma 21, L. R. 9/2008
49Integrata la disciplina del comma 91 da art. 4, comma 9, L. R. 9/2008
50Integrata la disciplina del comma 95 da art. 7, comma 12, L. R. 9/2008
51Parole aggiunte al comma 57 da art. 9, comma 43, L. R. 9/2008
52Comma 20 interpretato da art. 4, comma 22, L. R. 12/2009
53Vedi la disciplina transitoria del comma 20, stabilita da art. 3, comma 11, L. R. 30/2007 nel testo modificato da art. 3, comma 23, L. R. 24/2009
54Integrata la disciplina del comma 91 da art. 3, comma 33, lettera i bis), L. R. 24/2009
55Comma 54 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
56Comma 55 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
57Comma 56 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
58Integrata la disciplina del comma 20 da art. 3, comma 33, L. R. 22/2010
59Integrata la disciplina del comma 109 da art. 4, comma 39, L. R. 22/2010
60Integrata la disciplina del comma 95 da art. 7, comma 8, L. R. 22/2010
61Integrata la disciplina del comma 95 da art. 7, comma 10, L. R. 22/2010
62Integrata la disciplina del comma 95 da art. 7, comma 62, L. R. 11/2011
63Integrata la disciplina del comma 57 da art. 9, comma 62, L. R. 11/2011
64Integrata la disciplina del comma 95 da art. 6, comma 141, L. R. 18/2011
65Integrata la disciplina del comma 95 da art. 4, comma 100, L. R. 14/2012
66Integrata la disciplina del comma 95 da art. 4, comma 40, L. R. 5/2013
67Vedi anche quanto disposto dall'art. 30, comma 1, L. R. 21/2013
68Integrata la disciplina del comma 95 da art. 27, comma 1, L. R. 13/2014
69Vedi la disciplina transitoria del comma 95, stabilita da art. 27, comma 2, L. R. 13/2014
70Integrata la disciplina del comma 95 da art. 27, comma 3, L. R. 13/2014
71Integrata la disciplina del comma 95 da art. 32, comma 4, L. R. 13/2014
72Integrata la disciplina del comma 95 da art. 4, comma 9, L. R. 27/2014
73Integrata la disciplina del comma 95 da art. 4, comma 10, L. R. 27/2014
74Integrata la disciplina del comma 95 da art. 4, comma 19, L. R. 27/2014
75Integrata la disciplina del comma 95 da art. 2, comma 22, L. R. 33/2015
76Integrata la disciplina del comma 95 da art. 2, comma 27, L. R. 33/2015
77Comma 47 abrogato da art. 37, comma 1, lettera bb), L. R. 34/2017
78Integrata la disciplina del comma 95 da art. 5, comma 18, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
79Comma 95 abrogato da art. 6, comma 46, lettera a), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
80Comma 96 abrogato da art. 6, comma 46, lettera a), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.