LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4

Riforma dell'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione Friuli Venezia Giulia. Modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. Norme concernenti le gestioni liquidatorie degli enti del Servizio sanitario regionale e il commissario straordinario dell' ERSA.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/02/2004
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.01 - Consiglio regionale
120.05 - Personale regionale
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 12
1.
L'articolo 47 della legge regionale 18/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 20/2002, è sostituito dal seguente:
<<Art. 47
 (Articolazione della dirigenza)
1. La dirigenza si articola su un'unica categoria e su più profili professionali.
2. Nell'ambito della categoria di cui al comma 1, sono previsti i seguenti incarichi:
a) direttore generale;
b) direttore centrale;
c) vicedirettore centrale;
d) direttore di servizio;
e) direttore di staff.

3. L'incarico di Direttore centrale comporta la preposizione a una direzione centrale o a una struttura equiparata a direzione centrale, ovvero l'affidamento di incarichi per l'espletamento di particolari funzioni. L'incarico di Direttore di servizio comporta la preposizione a un servizio o a una struttura equiparata a servizio.
4. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti anche con contratto a tempo determinato di diritto privato; il conferimento a un dipendente del ruolo unico regionale determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico e il servizio prestato in forza di detto contratto è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio. Con riferimento agli incarichi di cui al comma 2, lettere d) ed e), il conferimento può avvenire per un numero massimo di unità pari al 15 per cento del numero di posti complessivamente previsto per gli incarichi medesimi. Al dipendente del ruolo unico regionale non appartenente alla categoria dirigenziale l'incarico può essere conferito per un periodo massimo di due anni non rinnovabile. L'incarico di Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale o della Presidenza del Consiglio regionale è correlato alla durata in carica, rispettivamente, del Presidente della Regione e del Presidente del Consiglio regionale. Gli incarichi di cui al comma 2, lettere d) ed e), non possono essere conferiti con contratto a tempo determinato di diritto privato a personale del ruolo unico regionale appartenente alla categoria dirigenziale.
5. Il conferimento di un incarico dirigenziale con contratto a tempo determinato di diritto privato a soggetti estranei all'Amministrazione regionale provenienti dal settore pubblico è subordinato alla loro collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.
6. I soggetti cui siano conferiti gli incarichi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), non possono rivestire cariche pubbliche ovvero cariche in partiti politici e avere incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con i predetti organismi.
7. L'incarico di Vicedirettore centrale è conferito con gli stessi criteri e modalità stabiliti per il conferimento dell'incarico di Direttore centrale.>>.