LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25

Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/11/2004
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 6
 (Interventi contributivi in materia di sicurezza stradale)
1. Gli interventi finanziari in materia di sicurezza stradale possono assumere la forma dell'iniziativa diretta della Regione ovvero della contribuzione a terzi. La ripartizione delle risorse da destinare agli interventi diretti e a quelli contributivi avviene con apposita deliberazione della Giunta regionale.
2. Tutti gli interventi di cui al comma 1 debbono essere previsti o comunque coerenti con il Piano regionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 2. Gli interventi contributivi possono essere assegnati a favore di Province, Comuni, loro consorzi, altri enti pubblici, nonché associazioni e istituzioni senza fini di lucro che operino per l'organizzazione e lo sviluppo della sicurezza stradale.
3. I criteri e le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui alla presente legge sono definiti con apposito regolamento.