LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25

Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/11/2004
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 2
 (Piano regionale della sicurezza stradale)
1. Il Piano regionale della sicurezza stradale consiste in un sistema articolato di indirizzi, misure e interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale secondo le linee guida fissate a livello nazionale e comunitario.
2. Il Piano persegue i seguenti obiettivi:
a) promuovere il governo sistematico e coordinato della sicurezza stradale;
b) favorire e sviluppare l'educazione alla sicurezza stradale, dando priorità alla popolazione scolastica giovanile e a particolari categorie di utenti della strada;
c) programmare e realizzare interventi infrastrutturali sulla rete stradale regionale;
d) garantire la messa in sicurezza delle zone urbane di massimo rischio;
e) programmare e realizzare interventi volti a ridurre l'incidentalità e le sue conseguenze.
3. Il Piano in particolare sviluppa le seguenti linee di intervento:
a) misure di indirizzo, coordinamento e incentivazione riguardanti progetti e interventi per migliorare la sicurezza stradale da parte della Regione, del sistema delle autonomie locali, degli enti gestori delle strade e dei servizi di trasporto regionali e delle imprese regionali;
b) costruzione di una cultura della sicurezza stradale attraverso un'azione di informazione ed educazione dei cittadini e di sensibilizzazione e formazione dei tecnici e dei livelli decisori;
c)   ( ABROGATA )
d) rafforzamento dell'azione sanitaria, sia per quanto riguarda le misure preventive e di controllo, sia per quanto riguarda la natura e la tempestività del primo e del pronto soccorso;
e)   ( ABROGATA )
f) miglioramento della organizzazione del traffico, della rete infrastrutturale tramite la predisposizione di nuovi strumenti di pianificazione del traffico e dei livelli di sicurezza della rete stradale, l'incentivazione di progetti volti a creare condizioni di maggior equilibrio tra qualità urbana, situazione ambientale, sicurezza dei pedoni, vivibilità delle aree urbane ed esigenze della circolazione dei veicoli.
(1)
4. Il Piano regionale della sicurezza stradale, predisposto dalla Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto, in collaborazione con la Direzione centrale salute e protezione sociale, con il Servizio statistica della Regione e con il supporto tecnico dell'Osservatorio sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 5, è approvato dalla Giunta regionale, sentita la Consulta regionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 4 e previo parere della Commissione consiliare competente. Il Piano viene aggiornato ogni tre anni o quando fattori particolari ne motivino la revisione.
Note:
1Parole soppresse al comma 3 da art. 2, comma 1, L. R. 16/2005
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 3, comma 1, L. R. 16/2005
3Parole aggiunte al comma 4 da art. 56, comma 1, L. R. 16/2008