LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25

Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/11/2004
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione al fine di contribuire al miglioramento della sicurezza stradale e alla riduzione dei sinistri per incidenti stradali, in conformità agli obiettivi individuati dall'Unione europea e in adesione alle direttive del Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), e ai correlati programmi di attuazione, promuove e incentiva ogni iniziativa di carattere scientifico, tecnico, tecnologico, normativo, educativo e culturale, che risponda ai criteri previsti dal Piano nazionale e che dia attuazione ai temi della sicurezza e dell'educazione stradale.
2. L'azione regionale è in particolare orientata a:
a) pianificare e programmare interventi nel campo della sicurezza stradale regionale, attraverso la predisposizione del Piano di cui all'articolo 2;
b) organizzare, analizzare e diffondere le informazioni relative ai sinistri stradali, ai fattori di rischio e alle relative concause;
c) promuovere e attuare iniziative volte a diffondere la cultura e l'educazione della sicurezza stradale;
d)   ( ABROGATA )
(1)
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 2, comma 1, L. R. 16/2005