LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 agosto 2004, n. 23

Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  02/09/2004
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale

Art. 16
 (Abrogazione di norme)
1. Le disposizioni incompatibili con la presente legge sono abrogate.
2. Sono abrogati in particolare:
a) l'articolo 3 della legge regionale 15 giugno 1993, n. 41 (Norme propedeutiche e principi per il riordino della disciplina in materia sanitaria in applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502);
b) gli articoli 1, 2, 3, 5 e il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 (Piano socio- assistenziale della Regione autonoma Friuli Venezia-Giulia);
c) tutte le norme legislative e regolamentari facenti riferimento alla figura del coordinatore dei servizi sociali.