LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 luglio 2004, n. 21

Determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere regionale e di membro della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 9
 (Membri della Giunta regionale)
1. La presente legge si applica anche ai membri della Giunta regionale che non facciano parte del Consiglio, intendendosi le cause di ineleggibilità di cui agli articoli 2 e 3, quali cause ostative alla nomina; le cause predette non hanno effetto se l'interessato le rimuove con le modalità previste dall'articolo 3 entro la data della nomina alla carica di assessore.